Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
La scelta del P.M. di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anzichè oralmente, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di una misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può inficiare di nullità l'interrogatorio, nè essere causa di inefficacia della misura.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 43614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43614 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/10/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1730
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 022010/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU SA, N. IL 02/10/1973;
2) GU EP, N. IL 20/11/1972;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., intese al rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di UE SA e di UE EP avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania in data 11.11.2005 con la quale era stata rigettata l'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare nei confronti degli appellanti per asserita violazione del diritto di difesa con conseguente nullità dell'interrogatorio per la convalida del fermo, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 17.4.2007, rigettava l'impugnazione, ritenendo infondate le censure difensive, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, anche alla luce del principi fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 424/01 circa "l'esistenza di un parallelismo ed una sostanziale equivalenza tra il contraddittorio orale previsto dall'art. 391 c.p.p., comma 3 ed il contraddittorio cartolare regolato dall'art. 390 c.p.p., comma 3 bis" parallelismo correttamente espresso anche "nelle cadenze proprie e nelle forme di svolgimento dell'udienza di convalida".
Avverso detto provvedimento gli indagati hanno proposto monocorde ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione degli artt.178, 180, 391, 293 c.p.p. e per mancanza di motivazione, risultando nullo l'interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa.
Sul punto, in termini di diffusa esposizione tecnico-giuridica, la difesa ha sostenuto che la scelta del P.M. di avvalersi della facoltà di non comparire all'udienza di convalida del fermo e di presentare richiesta scritta sia di convalida del fermo, sia di applicazione della misura cautelare comporta l'anticipazione, in favore del difensore dell'indagato, del diritto alla c.d. "discovery" degli atti di investigazione e cioè del diritto di prendere tempestivamente conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della misura cautelare richiesta.
Il diniego opposto dal giudice alla richiesta del difensore di poter avere preventiva conoscenza del contenuto degli atti a fondamento della misura cautelare integra secondo il ricorrente, un'ipotesi di nullità intermedia che, in quanto tempestivamente dedotta, comporta la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p.. Di qui, si sottolinea nel ricorso, l'inderogabile esigenza, a tutela del diritto di difesa, di una partecipazione informata da parte di quest'ultima all'udienza di convalida e relativo interrogatorio dell'indagato, trattandosi di un momento processuale determinante in vista "del primo contatto tra indagato ed l'AG e di un'udienza in cui verranno effettuate le scelte difensive, come quella di rendere o meno dichiarazioni fondamentali per il corso dell'intero procedimento penale".
Ciò posto pur dando atto dell'apprezzabile impegno difensivo nell'esposizione delle cennate doglianze e di accenti "stimolanti", in punto di ermeneutica logico-giuridica, della materia in esame, ritiene questa Corte che i ricorsi siano infondati.
Carne ha già argomentato questa stessa sez. della Corte Suprema con la sentenza 27.11.06 n. 42185, Parisi, richiamata nell'ordinanza impugnata, dal testo dell'art. 390 c.p.p., comma 3 bis e art. 391 c.p.p., comma 3 e dalla sentenza n. 42/01 della Consulta, si desume l'esistenza di un parallelismo e di una sostanziale equivalenza tra il contraddittorio orale previsto dalla seconda delle norme cit. ed il contraddittorio cartolare regolato dalla prima di tali norme anzidette.
Ritiene questa Corte che detto parallelismo ed equivalenza si esprimano anche nelle cadenze proprie e nelle forme di svolgimento dell'udienza di convalida.
Come, al riguardo, si è già sostenuto da questo giudice di legittimità, è proprio in sede di udienza di convalida che si realizzano tanto il contraddittorio orale quanto il contraddittorio cartolare, senza che, dalla scelta di questa seconda forma di contraddittorio, derivino, come assume la difesa del ricorrente, l'anticipazione in favore del difensore dell'indagato, del diritto alla c.d. "discovery" degli atti di investigazione e la nullità dell'interrogatorio effettuato in assenza di tale anticipazione. Pur se non manca una sia pur isolata decisione contraria di questa Corte (cfr. Cass. pen. Sez. 2, 27.03.06 n. 10492), si ritiene di ribadire in questa sede il principio di diritto innanzi enunciato, essendo indubbio che l'interpretazione offerta sul punto in questa sede sia preferibile all'altra di segno contrario perché sembra potersi riconoscere aderente al testo stesso delle norme del c.p.p., cennate, ma soprattutto perché si ritiene essere più "rispettosa" del dato sistematico rappresentato dal cennato "parallelismo" tra contraddittorio orale e contraddittorio cartolare. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno rigettati con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007