Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 43614
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

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Massime1

La scelta del P.M. di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anzichè oralmente, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di una misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può inficiare di nullità l'interrogatorio, nè essere causa di inefficacia della misura.

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 43614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43614
Data del deposito : 11 ottobre 2007

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