Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 32030
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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Massime1

L'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, a cui il pubblico ministero non ha ritenuto di comparire, non è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa se non è dato avviso di deposito delle richieste e degli atti presentati dal pubblico ministero e se è negato l'accesso alla predetta documentazione prima dell'espletamento dell'interrogatorio. (La Corte ha precisato che la contestazione del fatto in esordio di interrogatorio, con la comunicazione degli elementi di prova a carico, e l'assenza di provvedimenti di differimento del colloquio con il proprio assistito, che era a conoscenza della contestazione mossagli, avevano comunque messo il difensore dell'indagato nelle condizioni di acquisire una conoscenza adeguata per esercitare consapevolmente i diritti difensivi).

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 32030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32030
Data del deposito : 14 marzo 2007

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