CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18755 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UO IA nato a [...]( ITALIA) il 17/10/1969 RR EN nato a [...]( ITALIA) il 21/08/1969 avverso il decreto del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi ILinammissibilità del ricorso di ZO AR ed il rigetto di quello di IZ ON, nonché le memorie di replica dei ricorrenti, i quali hanno insistito nelle richieste in precedenza formulate. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18755 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, il 23 novembre 2020, ha disposto, nei confronti di ZO AR e IZ ON, la confisca di un notevole compendio immobiliare ed aziendale. 2. ZO AR propone — con separati atti a firma, rispettivamente, degli avv.ti Baldassarre Lauria e Simone Briatore — ricorso per cassazione affidato, nel complesso, ad undici motivi, che saranno enunciati, in ossequio al disposto dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo dei sei motivi dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria, deduce che il giudizio di pericolosità sociale è stato formulato anche sulla scorta di esiti di intercettazioni disposte nell'ambito di un diverso procedimento penale, in forza di decreti autorizzativi che i giudici della prevenzione, benché all'uopo espressamente sollecitati, non hanno inteso acquisire. Con il secondo motivo, si duole che la Corte di appello abbia disatteso la censura vedente sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite in spregio al principio fissato dall'ad. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, avuto riguardo, specificamente, all'assenza di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.. Con il terzo motivo, contesta il giudizio di pericolosità sociale generica, espresso sul rilievo che egli è abitualmente dedito alla commissione di condotte genetiche di lucro, ancorato ad episodi assai risalenti nel tempo e ad altri, intervenuti ad amplissima distanza temporale che, successivi di ben tredici anni, non appaiono, comunque, a tal fine decisivi. Segnala, in proposito, che le vicende afferenti ai suoi rapporti con OL LT sono state esaltate dai giudici della prevenzione, in chiave di riscontro della fondatezza dell'impostazione accusatoria, in assenza di un pregresso accertamento sul fatto delittuoso presupposto e senza svolgere l'imprescindibile verifica della sua attitudine a comprovare la sua asserita pericolosità sociale. Con il quarto motivo, si duole del rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione di OL LT, vittima dei reati dei quali si assume egli sia stato autore, resa necessaria dall'acquisizione delle dichiarazioni di ND MA, già collaboratrice della LT, che smentiscono in radice il postulato di accusa, che vuole la donna vittima di un inganno, da lui ordito ai suoi danni, in realtà inesistente (e da lei 2 tardivamente e solo parzialmente denunciato alle autorità), e chiariscono che ella si è, invece, volontariamente spogliata di almeno parte dei suoi beni — peraltro in forza di disposizioni meramente apparenti e, in sostanza, simulate — al precipuo scopo di sottrarsi alle pretese patrimoniale dell'ex marito. Con il quinto motivo, AR eccepisce che la confisca è stata estesa a beni da lui acquisiti in epoca largamente posteriore al venir meno della sua pericolosità sociale, collocabile, a tutto concedere, al 2012 e, quindi, in palese violazione delle regole in tema di perimetrazione temporale. Con il sesto ed ultimo motivo, si duole della confisca del 50% della Atheras Immobiliare s.r.I., società che è stata costituita, il 24 luglio del 2009, mediante la sottoscrizione di un capitale sociale pari, nel complesso, a 10.000 euro, ed il versamento, da parte di ciascun socio, di 1.250 euro, esborso che, da un canto, appare perfettamente compatibile con i redditi leciti prodotti nell'anno di riferimento e, dall'altro, precede di quasi due mesi l'inizio della consumazione della truffa che egli avrebbe perpetrato in pregiudizio della LT. Aggiunge che, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.I., si impone un'analisi atomistica dedicato„ ai singoli cespiti oggetto di confisca, dovendosi accertare, in positivo, l'illecita provenienza ovvero, in alternativa, l'assenza di giustificazione da parte del proposto. Nello specifico, concentra l'attenzione sui beni acquistati in epoca estranea rispetto al perimetro cronologico dell'accertata pericolosità sociale e grazie ad una provvista che solo in minima parte può dirsi derivata dalle erogazioni della LT, ciò che concorre a stravolgere la natura della misura di prevenzione patrimoniale, in tal modo trasformata in uno strumento puramente sanzionatorio. Denuncia, ulteriormente, l'illegittimità della confisca dell'immobile in Settime, da lui acquistato il 29 marzo 2011, cioè in epoca rientrante nel perimetro di pericolosità sociale ma grazie a risorse che, come accertato dal perito, provenivano, per la quasi totalità, da fonti lecite. Con il primo dei cinque motivi dell'atto predisposto dall'avv. Briatore, AR lamenta che la Corte di appello abbia condiviso il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sua pericolosità sociale in ragione di quanto emerso nel procedimento penale scaturito dalla tardiva denuncia della LT, conclusosi con l'emissione di sentenza dichiarativa della prescrizione, senza offrire convincente risposte alle obiezioni articolate con l'impugnazione in relazione, tra l'altro: alle perplessità manifestate dagli stessi investigatori in ordine alla credibilità della LT;
alla rilevanza delle dichiarazioni di ND MA;
al non avere la 3 LT mai formalmente dedotto di essere stata ingannata all'atto di determinarsi alla donazione, in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I.. Con il secondo motivo, ribadisce le censure concernenti il rigetto della richiesta di sentire, nel contraddittorio, la LT, incombente il cui espletamento avrebbe senz'altro consentito di chiarire le numerose zone d'ombra nella ricostruzione dei fatti di causa. Con il terzo motivo, addebita alla Corte di appello di avere stimato, in accordo con il Tribunale, la sproporzione tra i redditi leciti del suo nucleo familiare e le risorse destinate all'acquisto — in alcuni casi avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale — di cinque tra gli immobili confiscati che, come dimostrato dal consulente tecnico di parte, talora con l'avallo dello stesso consulente d'ufficio, sono state, invece, tratte: dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone superiore all'importo della rata (immobile di Bozzole, acquistato I'll gennaio 2017 da Atheras Immobiliare s.r.I.); dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone pari al doppio della rata, nonché, per la parte residua del prezzo, con risorse provenienti dalla LT (immobile di Valenza, acquistato il 12 aprile 2012 dalla AR); da fonti diverse, per la quasi totalità, dalla contribuzione della LT, circoscritta al 3% (immobile di Montiglio Monferrato, acquistato il 23 luglio 2014 dalla AR), ovvero al 10% (immobile di Settime, acquistato il 29 marzo 2011 da AR) ed al 27,17% (immobile di Asti, acquistato il 3 agosto 2015 da SI srI. , successivamente confluita in Atheras Immobiliare s.r.I.) del prezzo. Ascrive ai giudici di merito di avere indebitamente sovrapposto, al riguardo, il parametro della sproporzione con quello della illiceità, costituendo la prima, a ben vedere, un elemento sintomatico della seconda, la cui prova avrebbe richiesto un ulteriore sforzo argomentativo che la Corte di appello ha omesso, nella circostanza, di profondere. Con il quarto motivo, censura, sul piano metodologico, l'operato della Corte di appello che, dopo avere disposto un accertamento peritale volto ad individuare l'origine dei fondi destinati all'acquisto dei beni della cui confisca si discute, ha utilizzato i risultati dell'indagine demandata al professionista — il quale ha approfondito il tema della sperequazione in relazione ad ogni singolo soggetto (persona fisica o giuridica) intestatario degli immobili ed a prescindere, quindi, da una valutazione d'insieme — formulando, in ordine al decisivo aspetto della sproporzione, rilievi che, lungi dal considerare le risorse disponibili in capo a AR e vagliarne l'attitudine a giustificare ciascun incremento patrimoniale, ha riportato, per tutti gli anni considerati, la differenza, per AR, la ON e le società coinvolte, tra i redditi di fonte lecita e le spese 4 complessive del periodo, senza impegnarsi nel dovuto raffronto con i pagamenti riferiti alle singole operazioni commerciali. Ne è discesa, prosegue, una motivazione del tutto insoddisfacente perché, con riferimento ai cinque cespiti già indicati al terzo motivo, non fornisce convincente logica risposta alle obiezioni articolate, con il supporto di congrui riscontri documentali, con l'atto di appello, ove era stata dedotta l'insussistenza delle condizioni per addivenire all'adozione del provvedimento ablatorio. Con il quinto ed ultimo motivo, AR lamenta la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, l'apparenza della motivazione nelle parti relative: - all'illiceità, da escludersi in radice, stante l'univoco tenore delle dichiarazioni di ND MA, della donazione, da parte della LT ed in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I., da cui discenderebbe l'illecita provenienza delle somme utilizzate per pagare una parte del prezzo degli immobili di Montiglio Monferrato ed Asti;
- all'illecita provenienza delle somme versate dalla LT, fatturate da AR e confluite su conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società emittente, che, diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello, sono indicate nelle scritture contabili delle società AR, Atheras, SI e Xenos, munite di autentica notarile ed allegate alla memoria depositata dal consulente di parte. Rileva, a quest'ultimo proposito, che il fenomeno stigmatizzato da Tribunale e Corte di appello, tradottosi nel versamento su conti personali delle somme pagate dalla LT per attività asseritamente svolta in suo favore dalle predette società e nella provenienza della provvista utilizzata per il pagamento degli immobili da soggetto diverso dal formale acquirente, è frutto di disordine contabile e non anche della matrice illecita delle risorse destinate agli incrementi patrimoniali. 3. IZ ON propone, con l'assistenza dell'avv. Davide Richetta, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali addebita ai giudici di merito di averle indebitamente assegnato una veste processuale, quella di terza interessata, non coincidente con quella indicata dal titolare dell'azione di prevenzione all'atto di chiedere il sequestro e la confisca della quota, pari al 50%, della Atheras Immobiliare s.r.l. a lei intestata. Contesta, al riguardo, che rientri nelle facoltà del giudice della prevenzione, sollecitato ad apprezzare la pericolosità sociale del proposto, mutare lo status processuale dell'interessato e pervenire al medesimo risultato sul postulato, estraneo alla prospettazione accusatoria, mai abbandonata dal pubblico ministero, della fittizietà dell'intestazione dei beni della cui ablazione si discute. 5 Rileva, ulteriormente, che l'iter del procedimento è stato connotato, sul punto, dall'alternarsi di difformi ed ondivaghe valutazioni compiute, rispettivamente, con il decreto di sequestro e con quelli conclusivi dei giudizi di primo e secondo grado. Segnala di avere sollevato, con i motivi di appello, obiezioni che la Corte di appello ha disatteso senza il supporto di adeguate argomentazioni ed eccepisce, perciò, la carenza o, al più, l'apparenza della motivazione. Con il secondo motivo, la ON lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato, sul presupposto della sua qualificazione alla stregua di terza interessata, l'inammissibilità delle censure ulteriormente dedotte con l'atto di appello, così incorrendo in plastica ipotesi di assenza di motivazione. Con il terzo motivo, obietta di avere svolto, innanzi ai giudici della prevenzione, difese parametrate alla qualificazione, operata dal pubblico ministero, come proposta anziché come terza interessata, per poi aggiungere che la Corte di appello ha ritenuto l'illecita provenienza dei fondi destinati alla costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. sul mero rilievo dell'assenza, sul punto, di attendibili informazioni, per questa via applicando il regime presuntivo che, tuttavia, pertiene alla posizione del soggetto che si assume portatore di pericolosità sociale e non anche a quella del terzo interessato, nei cui confronti non viene operato l'accertamento diagnostico-constatativo di abitualità delittuosa. Specifica, con riferimento a quest'ultimo profilo, che la stessa Corte di appello ha riconosciuto che «la sua partecipazione diretta alle condotte delittuose in danno della vittima non può dirsi accertata e pertanto nei suoi confronti mancano indici certi di una non occasionale dedizione alla perpetrazione di attività illecite». Rivendica, d'altro canto, di avere effettuato il contestato versamento in epoca precedente alle prime elargizioni di OL LT e grazie ai redditi leciti prodotti nell'anno di riferimento. Con il quarto motivo, ascrive alla Corte di appello di avere trascurato che ella ha, comunque, fornito congrua giustificazione in ordine alla provenienza della, peraltro modesta, provvista utilizzata per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. producendo documentazione attestante l'incasso, pochi giorni prima, della caparra versata dal soggetto che, dopo avere stipulato apposito contratto preliminare, era venuto meno all'obbligo di acquistare la DE Investigazioni e soddisfacendo, per tale via, l'onere di allegazione che, per giurisprudenza consolidata, grava sul terzo titolare del bene di cui è chiesta la confisca. 6 Si duole, in proposito, che la Corte di appello sia pervenuta a diversa conclusione sulla base di deduzioni che, ancorate a considerazioni largamente opinabili e, in ultimo, apodittiche, presuppongono, a ben vedere, la sfiducia circa la genuinità di quanto allegato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di ZO AR ed il rigetto di quello di IZ ON. 5. ZO AR ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale con due separati atti. Con l'uno, sottoscritto dall'avv. Simone Briatore, ha ribadito quanto già affermato in ordine sia alla credibilità della LT, le cui menzognere ed interessate propalazioni sono smentite da cospicue evidenze istruttorie, di natura sia dichiarativa che documentale, che alla fonte delle risorse economiche destinate all'acquisto degli immobili, di Valenza, Settime, Bozzole, Montiglio Monferrato, Asti. Con l'altro, redatto dall'avv. Baldassarre Lauria, vengono riproposte le obiezioni afferenti: all'utilizzabilità delle intercettazioni;
all'attitudine delle emergenze processuali a sostenere il formulato giudizio di pericolosità sociale generica;
alla decisiva valenza del contributo di ND MA, rivelatore dell'inattendibilità di OL LT;
all'illegittimità della confisca di beni acquisiti al di fuori del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale;
alle lecita derivazione delle somme impiegate per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. e l'acquisto degli immobili di Bozzole, Asti e Montiglio Monferrato. 6. IZ ON ha, pure, replicato alla requisitoria del Procuratore generale sviluppando e precisando le considerazioni già svolte con il libello introduttivo del presente giudizio con precipuo riferimento all'attribuzione di una veste processuale diversa da quella indicata dal pubblico ministero ed all'origine lecita delle risorse utilizzate per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.I.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IZ ON è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il pubblico ministero, nell'esercitare l'azione di prevenzione, ha ritenuto che IZ ON sia portatrice, al pari di ZO AR, di pericolosità 7 sociale c.d. «generica» in quanto concorrente nell'attività illecita perpetrata dal compagno in pregiudizio di OL LT. Tale impostazione è stata, in prima battuta, disattesa dal Tribunale che, all'atto di disporre il sequestro della quota del 50% della Atheras Immobiliare s.r.I., intestata alla donna, ha escluso la sussistenza delle condizioni per inquadrarla nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ma, ha, nondimeno, dato seguito alla richiesta del pubblico ministero sul diverso presupposto della fittizia intestazione alla ON del bene, in realtà rientrante nella disponibilità di ZO AR, la cui pericolosità sociale ha, invece, positivamente scrutinato. La ON ha, dunque, partecipato al giudizio di primo grado con una duplice veste, discendente, per un verso, dalla, mai abbandonata, prospettazione accusatoria e, per l'altro, dalla qualificazione autonomamente operata dal giudice, a ciò abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sotto quest'ultimo profilo, è utile rilevare, da subito, che la decisione cautelare non appare, di per sé, eterodossa, rientrando certamente nel potere del Tribunale, destinatario della proposta di sequestro e di confisca, estendere la propria cognizione a beni che, asseritamente nella disponibilità del soggetto socialmente pericoloso, siano intestati a terzi, nei cui confronti, però, deve essere instaurato il contraddittorio nelle forme previste dal d.lgs. 6 settembre 2021, n. 159, e, in particolare, dall'art. 23, commi 2 e 3, di quel plesso normativo. La circostanza che il Tribunale, all'atto del sequestro, abbia escluso la pericolosità sociale della ON e, al contempo, reputato che i beni a lei intestati ricadessero sotto il dominio di AR costituisce, dunque, fisiologica espressione dei poteri spettanti all'organo giudicante, che, con riferimento a terzi intestatari di beni di cui è chiesta la confisca, può e deve agire motu proprio ed a prescindere dalle indicazioni fornite da chi ha esercitato l'azione di prevenzione: fermo restando che, in questo caso, la veste processuale del soggetto coinvolto è quella del terzo interessato e non già del proposto. All'esito del procedimento di primo grado, nondimeno, il Tribunale, mutando avviso rispetto all'incidentale determinazione assunta in sede cautelare, ha avallato l'impostazione del Procuratore della Repubblica e disposto la confisca sull'espressa considerazione dell'attitudine delle condotte poste in essere, in combutta con AR, dalla ON a metterne in luce la propensione criminale e, in uno, della sproporzione tra le entrate lecite da lei conseguite nell'arco temporale di riferimento e gli accertati incrementi patrimoniali, 8 effettuati sfruttando le risorse finanziarie erogate, anche in suo favore, da OL LT. La ON ha, pertanto, spiegato motivi di appello essenzialmente calibrati sulla veste processuale che le è stata riconosciuta dal Tribunale, vedenti, oltre che su questioni di carattere processuale, sull'apprezzamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo;
preliminarmente, ha, però, sottolineato l'ambiguità della situazione venutasi a determinare, evocativa di una categoria processuale inesistente e contraddittoria. La Corte di appello, nel vagliare l'impugnazione della ON, ha, in primo luogo asserito che «...nel decreto impugnato, il Tribunale, pur sottolineando alcune condotte, in specie le condotte di cui tratta anche la perizia in atti, ovvero l'essere stata terminale diretto di alcuni dei versamenti provenienti da LT OL, nonché le ultime iniziative illecite del 2019 sopra ricordate, poste in essere nel corso della procedura, che lumeggerebbero una pericolosità autonoma anche in capo alla stessa, la riteneva comunque attinta dalla misura ablativa nella sua qualità di terza interessata, in quanto intestataria fittizia, pro quota, di alcuni cespiti». Ha, subito dopo, rilevato che «per quanto la ON abbia contribuito ad implementare la società Atheras Immobiliare — di cui detiene formalmente il 50% delle quote — ricevendo personalmente e cooperando nel reimpiegare flussi economici di provenienza delittuosa derivanti dalla truffa commessa in danno di LT OL, la sua partecipazione diretta alle condotte delittuose in danno della vittima non può dirsi accertata — risultando solo che la stessa fosse a conoscenza dell'attività criminosa posta in essere dal compagno AR — e pertanto nei suoi confronti mancano indici certi di una non occasionale dedizione alla perpetrazione di attività illecite». Ha, di conseguenza, stimato l'infondatezza del motivo di appello articolato dalla ON in merito alla legittimità dell'attribuzione nei suoi confronti, in sede, rispettivamente, di sequestro e di confisca, di un differente status processuale e l'inammissibilità delle residue censure, discendente dal rilievo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03). 3. Il ragionamento non persuade, perché, nel postulare la sovrapponibilità e, per certi versi, l'intercambiabilità della qualificazione processuale dei soggetti 9 coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale, muove da una premessa che appare distonica rispetto all'architettura del sistema. Se, invero, il proposto è, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colui che ha la disponibilità, palese o mediata dall'intervento di terzi, dei beni che risultino frutto di attività illecite ovvero che ne costituiscano il reimpiego e di quelli, sproporzionati al proprio reddito ed alla propria attività economica, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, la veste di terzo interessato spetta, invece, a chi — estraneo all'attività criminosa o, comunque, non portatore di autonoma pericolosità sociale — sia formalmente titolare di diritti su beni che, di fatto, appartengono al proposto e con riferimento ai quali venga, pertanto, accertata l'avvenuta, fittizia interposizione, corrispondente al disallineamento tra la situazione effettiva e quella apparente. Trattasi, con ogni evidenza, di figure reciprocamente incompatibili, postulando l'una l'assenza dei presupposti dell'altra, assoggettate ad una disciplina radicalmente diversa, in termini di oggetto dell'accertamento, sottoposizione ad un regime basato su presunzioni, ripartizione dell'onere della prova. Nel caso di specie, il Tribunale, con il decreto emesso all'esito del giudizio di primo grado, ha disposto la confisca dei beni intestati a IZ ON sull'espresso rilievo, enunciato anche dalla Corte di appello, che ella è portatrice di autonoma pericolosità sociale. In tal modo, recependo le considerazioni svolte, sin dall'avvio del procedimento di prevenzione, dal pubblico ministero, ha cristallizzato la veste processuale dell'odierna ricorrente, attinta dal provvedimento ablativo in quanto concorrente nei reati commessi dal compagno e, dunque, portatrice di propria, personale pericolosità sociale e non già quale formale proprietaria di beni rientranti, in realtà, nella sfera giuridica di ZO AR. La Corte di appello non ha condiviso tale giudizio, reputando che la donna, pur a conoscenza delle malefatte del compagno, non vi abbia concorso in termini penalmente rilevanti. Ha, nondimeno, confermato la confisca sul rilievo, da un canto, che il decreto di primo grado affermava, in uno, sia la pericolosità sociale della ON che la sua veste di intestataria fittizia e, dall'altro, che ella, con l'atto di appello, ha articolato, nel merito, doglianze che attengono, in via esclusiva, alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo nei confronti di AR. Così facendo, ha operato una commistione tra figure soggettive — che si è detto essere nettamente distinte e reciprocamente incompatibili — che incide sulle prerogative difensive dell'odierna ricorrente, la quale, avendo orientato 10 l'atto di appello sulla confutazione delle argomentazioni sottese al positivo apprezzamento della sua pericolosità sociale, si è legittimamente astenuta dall'affrontare funditus i temi afferenti all'interposizione incidentalmente configurata con il decreto di sequestro ma esclusa, in chiave, innanzitutto, di consequenzialità logica, sia dal pubblico ministero che dal Tribunale. L'attribuzione a ZO AR di un ruolo preminente nell'intera vicenda e della concorrente disponibilità dell'interno compendio confiscato — ivi compresi i beni intestati alla compagna — deve essere, in altri termini, iscritta in un contesto, quale quello tratteggiato dal Tribunale, che vede la ON agire in sinergia con il correo in vista di acquisizioni patrimoniali che, per la quota di sua spettanza, la vedono assumere il ruolo di effettiva beneficiaria e non di compiacente prestanome;
ciò che, per le ragioni testé evidenziate, ha condizionato e circoscritto l'ambito di cognizione del giudice di secondo grado il quale, traendo spunto dal peculiare sviluppo del procedimento, ha ritenuto, senza, tuttavia, profondere il dovuto impegno argomentativo, che il Tribunale avesse disposto la confisca anche in ragione della fittizietà dell'intestazione dei beni de quibus agitur, che ha ritenuto, deve presumersi, in via subordinata, alternativa e vicaria (e giammai, per contro, concorrente) rispetto a quella considerata principaliter. L'anomala situazione venutasi a determinare impone, in conclusione, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla posizione di IZ ON, con rinvio alla Corte di appello di Torino, cui è demandato un nuovo giudizio, ossequioso dei principi di diritto testé affermati. 4. Il ricorso di ZO AR è imperniato su motivi infondati, fatta eccezione per quello vertente sulla liceità della provvista utilizzata, nel luglio 2009, per la sottoscrizione delle quote sociali della Atheras Immobiliare s.r.I.. 5. In via preliminare, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, 1 1 n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 3. Privi di pregio appaiono, in primis, i motivi di ordine processuale, afferenti all'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito di procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sindacata con riferimento sia all'omessa acquisizione dei relativi decreti autorizzativi che all'assenza di profili di connessione rilevanti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01). Per quanto concerne il primo aspetto, pertinente si palesa, da un canto, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili, con i limiti di compatibilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nel giudizio penale di cognizione, senza che vi sia alcun dovere del giudice della prevenzione di acquisirne i relativi decreti autorizzativi essendo, invece, la loro allegazione un onere della parte che intenda provarne l'inutilizzabilità» (Sez. 1, n. 33330 del 11/02/2021, Ferrero, Rv. 281788 - 01). Con precipuo riferimento al caso in esame, va, d'altro canto, rimarcato che AR ha, in prima battuta, chiesto alla Corte di appello di attivare i propri poteri di integrazione istruttoria, e, a fronte del diniego frapposto dal giudice della prevenzione con ordinanza resa all'udienza del 20 maggio 2021, si è rivolto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e, quindi, al locale ufficio giudicante che, con provvedimenti dell'8 e del 15 giugno 2021, hanno chiarito che l'istanza avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice competente in relazione al procedimento penale nel cui ambito le captazioni erano state autorizzate, adempimento cui il proposto non risulta avere in alcun modo provveduto — pur avendo avuto a disposizione oltre sei mesi e fruito anche di un differimento da lui richiesto — così venendo meno all'onere di allegazione dal quale è gravato. In ordine, poi, alla dedotta assenza di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., è sufficiente ricordare, ancora in linea con l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, che i limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte non valgono in riferimento a quello procedimento di prevenzione, avuto riguardo alla sua autonomia rispetto a quello penale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 37659 del 28/05/2008, Simonetta, nonché, più recentemente — ed in epoca successiva all'arresto citato dal ricorrente — Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2020, 12 ,', Bonaffini, non massimata, e Sez 5, n. 31613 del 12/10/2020, Di Palma, non massimata). 4. I motivi — terzo, quarto e quinto dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria;
primo e secondo di quello redatto dall'avv. Briatore — che attengono alla sussistenza ed alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale di ZO AR sono infondati. La Corte di appello, alle pag. 19-32 del decreto impugnato, ha affrontato funditus tutti i temi qui riproposti, che ha vagliato in termini che si sottraggono alla cognizione del giudice di legittimità che, è utile ribadire, è confinata, nella materia delle misure di prevenzione, alla violazione di legge, anche sub specie di carenza o apparenza della motivazione, non potendo, per contro, essere operato alcun intervento censorio nei casi di illogicità, anche manifesta, o contraddittorietà della motivazione. Il collegio torinese ha, in primo luogo, spiegato perché non è necessaria l'audizione, in contraddittorio, di OL LT, il cui apporto ha stimato poter essere adeguatamente delibato sulla base delle pregresse dichiarazioni della donna e dei riscontri acquisiti grazie alle espletate intercettazioni, afferenti a conversazioni tra la persona offesa della truffa e ZO AR e tra quest'ultimo ed i suoi collaboratori, nonché alla documentazione attestante i cospicui versamenti di denaro effettuati dalla LT. Il rigetto dell'istanza difensiva è sorretto da un impianto argomentativo che, nella visuale della Corte di appello, non è scalfito dal contributo di ND MA la quale, nel riferire quanto appreso dalla LT, ha accennato, in termini peraltro generici, alla circostanza, mai verificatasi, secondo cui la donazione della Immobiliare Cantuchiari s.r.l. sarebbe stata posta nel nulla, di lì a pochi mesi (cioè nel marzo del 2012, avendo collocato la MA i suoi ricordi alla fine di dicembre del 2012), in forza di apposito atto notarile. La Corte di appello ha, successivamente, ancorato il giudizio di pericolosità sociale alle precedenti e risalenti condanne di ZO AR e, soprattutto, ai fatti che, a partire dal 2009, lo hanno visto interagire con OL LT. La ricostruzione della vicenda operata dal giudice della prevenzione è minuziosa ed accurata, prescinde, correttamente, dall'esito del procedimento penale, suggellato dalla presa d'atto dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e tiene conto di tutte le obiezioni difensive. La Corte di appello ha, in particolare, illustrato le ragioni che avevano indotto, in prima istanza, gli investigatori a manifestare, nei confronti della LT, una diffidenza superata solo con l'ascolto delle conversazioni eseguite, 13 nell'ambito di procedimento instaurato, a carico di terzi, per i reati di riciclaggio e frode fiscale, su impulso dell'autorità giudiziaria tranese. Ha, quindi, ricordato che la LT ha versato a AR e ON, a partire dal 2012, circa sette milioni di euro — in virtù del patito inganno (perpetrato con la cooperazione di SQ PA, già uomo di fiducia del defunto padre della donna), a fronte di controprestazioni irrisorie e senza ricevere documentazione fiscale diversa da una fattura dell'importo di 20.000 euro — e91 ha donato all'odierno ricorrente la società di cui era titolare, la Immobiliare Cantuchiari s.r.I.. La Corte di appello ha spiegato, in replica a specifica obiezione difensiva, che il giudizio di attendibilità riservato alla LT non è inficiato dal suo coinvolgimento in distinte vicende di natura penale, dall'epoca della sporta denunzia, dall'evoluzione del portato dichiarativo della donna / né dalla sua comprensibile ritrosia nel mettere le autorità a parte di comportamenti che, a dire di AR, si sarebbero tradotti anche nella corruzione di funzionari di Stati stranieri e nell'esecuzione di delicate manovre volte a sottrarre i suoi beni all'imposizione tributaria. Ha, poscia, stimato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, l'inidoneità della documentazione contabile esibita dall'odierno ricorrente (stralcio dei libri- giornale di società, riconducibili a AR e ON, che, però, non avevano instaurato, fatta eccezione per la AR Investigazioni s.r.I., rapporti contrattuali con la LT) a comprovare l'emissione di fatture a fronte degli ingenti versamenti di denaro effettuati dalla persona offesa che, peraltro, non sono mai stati indicati dai beneficiari nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ha, ancora, dato conto della documentazione ulteriormente esibita dal proposto a riprova dell'effettivo espletamento dell'incarico professionale che la LT gli avrebbe conferito, circostanza che, ha opinato mediante considerazioni di cristallina linearità (cfr., in specie, le pagg. 24-25), è, invece, rimasta priva di credibile dimostrazione. La Corte di appello ha, quindi, sottolineato che le intercettazioni hanno offerto rassicurante conferma della sincerità della LT e, vieppiù, della illiceità del contegno serbato da AR e PA, impegnati ad approfittare, ad ogni costo, della sua buona fede per consolidare l'enorme vantaggio patrimoniale conseguito, da ultimo, con la donazione delle quote di due società; ha esaminato con pari accuratezza, smentendole (cfr. pagg. 25-27), le ulteriori obiezioni mosse da AR a confutazione della ricostruzione già operata dal Tribunale. La Corte di appello ha ritenuto (cfr. pagg. 27-29 e, poi, 31) che la pericolosità sociale di ZO AR si sia manifestata anche in epoca successiva alle dazioni della LT, avendo egli operato a più riprese in spregio 14 al fisco, compiuto operazioni finanziarie di sospetta liceità ed essendosi egli, financo, ingerito, sino al 2019, nell'amministrazione della Atheras Immobiliare s.r.l. a dispetto della sottoposizione a sequestro della società. Gli accadimenti più recenti inducono, scrive la Corte di appello, a «considerare compiutamente non solo l'effetto propulsore esercitato dai denari di provenienza illecita, che consentirono gli acquisti immobiliari anche effettuati negli anni successivi al termine dell'attività truffaldina compiuta in danno di LT OL, ma anche l'impressionante e non giustificato afflusso di denaro contante di origine ignota che è stato ricostruito dal perito, e di risparmio fiscale ottenuti dalla mancata dichiarazione di tali risorse». La motivazione del decreto impugnato si palesa, in conclusione, completa ed appagante, anche perché comprensiva di tutte le questioni introdotte con l'appello, che AR ha riproposto con il ricorso per cassazione in forza di un approccio teso alla rivalutazione, in senso critico, del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata e, perciò, non idoneo ad eccitare i limitati poteri censori del giudice di legittimità. Tanto, con specifico riferimento ai profili via via attinenti: all'abituale dedizione di ZO AR alla commissione di delitti suscettibili di garantirgli un consistente profitto economico;
all'incidenza della pronunzia, non definitiva, del giudice tributario in ordine alla pretesa erariale sorta dalla dazione della LT che si pretende di qualificare come prestito infruttifero;
ai limiti entro cui il giudice della prevenzione può trarre argomento, in vista dell'apprezzamento della pericolosità sociale del proposto, da elementi di fatto emersi nell'ambito di procedimenti penali non suggellati dal loro accertamento irrevocabile;
all'esaustività del compendio istruttorio raccolto ed alla necessità di escutere, nel contraddittorio, OL LT;
alla determinazione del dies a quo e del dies ad quem della pericolosità sociale. 5. I motivi — sesto dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria;
terzo, quarto e quinto di quello redatto dall'avv. Briatore — che attengono alla confiscabilità dei beni oggetto di ablazione sono, con l'unica eccezione di cui si dirà più avanti, parimenti infondati. La Corte di appello, che ha dedicato al tema le pagg. 30-53 del provvedimento impugnato, ha stimato che il compendio immobiliare de quo agitur sia stato acquistato da AR (e, in parte, dalla ON, che si è detto essere stata qualificata alla stregua di terza interessata e fittizia intestataria) utilizzando risorse frutto, in parte, del reinvestimento dei profitti generati dalla perpetrata truffa e dagli illeciti fiscali e, per la parte residua, sproporzionate rispetto alla sua capacità economica e reddituale. 15 Ha, innanzitutto, ritenuto l'inidoneità delle giustificazioni fornite dal proposto e dalla ON con riferimento alla sottoscrizione, nel luglio 2009, delle quote della Atheras Immobiliare s.r.l. avvenuta, ha concluso, investendo risorse la cui lecita origine non è stata compiutamente documentata, laddove l'analisi dei conti correnti di persone fisiche e società coinvolte attesta l'effettuazione, in quel periodo, di una miriade di versamenti in contante di origine ignota. Successivamente, ha dato conto degli esiti dell'accertamento peritale disposto in grado di appello, che concorrono a dimostrare, tra l'altro: - che la LT, tra il 3 aprile 2009 ed il 2 aprile 2012, ha corrisposto in favore di AR, ON e delle società loro riconducibili la complessiva somma di euro 4.822.500, da incrementarsi in ragione delle ulteriori dazioni in denaro, menzionate dalla vittima e non tracciate, e del valore della Immobiliare Cantuchiari s.r.I., oggetto di donazione, che è stato stimato in euro 2.484.325; - che, fatta eccezione per il versamento di euro 767.000 alla AR Investigazioni s.r.I., società cui la LT aveva conferito un incarico professionale, tutte le dazioni non trovano giustificazione economica di sorta, avuto riguardo, tra l'altro, all'assenza di dirette relazioni contrattuali tra la LT e la coppia AR\ON ed all'oggetto sociale degli enti beneficiari, nonché all'inattendibilità dell'assunto difensivo stando al quale la LT avrebbe volontariamente riconosciuto a AR un premio personale di euro 1.500.000 a titolo di ricompensa per i servigi prestati ed i risultati ottenuti;
- che, a fronte di movimentazioni plurimilionarie, è stata rinvenuta una sola fattura, emessa dalla AR Investigazioni s.r.l. per l'importo di appena 20.000 euro;
- che l'acquisto, tra il 9 aprile 2010 e 1'11 gennaio 2017, di nove immobili oggetto di confisca è avvenuto utilizzando risorse che, in parte variabile, derivano (fatta eccezione per il cespite sito in Bozzole) dai versamenti della LT e costituiscono, pertanto, provento della perpetrata truffa e, per la porzione residua, sono costantemente sperequate (cfr., in proposito, la tabella riportata alle pagg. 44-46 del provvedimento impugnato, nonché, quanto alle società, i rilievi analiticamente svolti alle pagg. 46-51) rispetto alla capacità economica del proposto e del suo nucleo familiare così come rispetto a quella delle società, tutte riconducibili all'odierno ricorrente, che ne sono divenute formali intestatarie e che, scrive la Corte di appello, «non avrebbero avuto alcuna capacità di acquisire il patrimonio immobiliare loro riconducibile senza i versamenti effettuati direttamente da AR e dalla ON nel corso degli anni, né quelli provenienti dalle altre economie sociali — ugualmente incapaci di sopportare le spese correnti, e a loro volta intestatarie di immobili oggetto della 16 confisca — e senza l'afflusso di ingenti capitali in contanti dei quali non è emersa alcuna comprovata genesi lecita»; - che, si legge, ancora, nel decreto impugnato, «le economie riconducibili al proposto ed al suo nucleo familiare furono sostanzialmente alimentate da fonti illecite dirette, quali i versamenti riconducibili a LT OL, da consistenti flussi di contanti che non hanno trovato alcuna causale né indicazione della provenienza, ancora da fonti indirette in quanto provenienti dai conti di AR e ON sui quali giunsero, in maniera del tutto analoga, le rimesse dell'LT ed i consistenti afflussi di contanti»; - che dette conclusioni valgono anche per l'immobile di Bozzole, il cui acquisto, risalente al 2017, è stato finanziato, per la maggior parte, mediante l'accensione di un mutuo bancario, strumento cui la società acquirente ha potuto accedere solo grazie all'affidamento generato dalla disponibilità patrimoniale garantita dalle enormi rimesse effettuate, anni prima, dalla LT;
- che, nel calcolo della sproporzione tra redditi ed impieghi, i versamenti in contanti privi di giustificazione devono essere esclusi dal computo delle entrate lecite non già perché sottratti all'imposizione fiscale ma, piuttosto, in ragione della totale assenza di indicazione in ordine alla loro fonte. Il ragionamento seguito dalla Corte di appello appare, anche sotto questo profilo, lineare e coerente e, pertanto, resiste — con un'unica eccezione, di cui da qui a poco si dirà — alle, pur insistite, censure difensive che si risolvono nella riproposizione di obiezioni, riferite sia alla metodologia utilizzata che ai rilievi dedicati ai singoli cespiti, che i giudici di merito hanno esaminato e debitamente considerato, giungendo alla conferma della decisione di primo grado all'esito di un itinerario argomentativo scevro da fratture razionali e, comunque, tutt'altro che apparente. Né, può aggiungersi a confutazione di ulteriore eccezione difensiva, può sostenersi che la Corte di appello abbia sovrapposto i concetti di sproporzione ed illiceità che, invece, risultano, nel decreto impugnato, armonicamente combinati attraverso la minuziosa e puntuale ricostruzione dell'escalation espansiva innescata dalla corresponsione, da parte della LT, di oltre sette milioni di euro nell'arco di un triennio, cui ha fatto pendant l'accumulazione di un consistente patrimonio immobiliare, avvenuta in un periodo, esteso sino, quantomeno, al 2017, nel quale AR ha sfruttato l'enorme disponibilità economica di matrice illecita ed impiegato, praticamente senza soluzione di continuità, risorse largamente sproporzionate rispetto alla capacità economica sua, del suo nucleo familiare e della galassia di società a lui riconducibili, e delle quali non è stato in grado di indicare la provenienza. 17 In questo contesto, l'enucleazione, con riferimento ad alcune operazioni, della diretta derivazione di parte del prezzo pagato ai venditori dalle truffe consumate in danno della LT si integra, senza contraddizione alcuna, con la costante sperequazione tra entrate lecite ed investimenti protrattasi, senza eccezioni, lungo tutto l'arco di manifestazione della pericolosità sociale. Il decreto impugnato si rivela, ugualmente, ineccepibile laddove assegna valenza di riscontro all'impostazione recepita alla, pressoché totale, omessa fatturazione delle prestazioni che AR ed il suo entourage avrebbe reso in favore della LT ed esclude che, in senso contrario, possa darsi credito alle annotazioni contenute nelle scritture contabili relative, tuttavia, a somme che sarebbero state versate a società diverse dalla AR Investigazioni s.r.l. e\o confluite sui conti personali del proposto e della compagna. 6. A conclusioni diverse deve pervenirsi per quanto concerne la somma versata da ZO AR, il 27 luglio 2009, a titolo di sottoscrizione di parte del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.I.. Al riguardo, la Corte di appello, che pure ha avuto cura di spiegare perché non possa darsi credito alle giustificazioni offerte, in proposito, dalla ON, ha, al contrario, omesso di precisare, da un canto, se i cospicui versamenti in contanti indicati alle pag. 34-35 del provvedimento impugnato possano essere ritenuti, quantomeno da un punto di vista logico (stante l'assenza di evidenze documentali che ne attestino la provenienza), frutto delle dazioni che, già da alcuni mesi, la LT aveva iniziato ad effettuare per effetto del patito inganno e, dall'altro, se la destinazione al fine indicato di una somma di denaro relativamente modesta (vieppiù in confronto ai, ben più rilevanti, incrementi patrimoniali che si registreranno a partire dall'anno seguente) possa o meno giustificarsi, in via alternativa, in considerazione dei redditi leciti, nella misura emergente dalla dichiarazione dei redditi, percepiti nel 2008, da vagliarsi in combinazione con quelli, certamente sperequati, dell'anno successivo. La predetta lacuna argomentativa impone, limitatamente a tale aspetto, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia da essa emendato. 18
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di ON IZ con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di AR ZO limitatamente alla confisca della quota del 50% della Atheras Immobiliare s.r.l. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di AR ZO. Così deciso il 24/11/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi ILinammissibilità del ricorso di ZO AR ed il rigetto di quello di IZ ON, nonché le memorie di replica dei ricorrenti, i quali hanno insistito nelle richieste in precedenza formulate. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18755 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, il 23 novembre 2020, ha disposto, nei confronti di ZO AR e IZ ON, la confisca di un notevole compendio immobiliare ed aziendale. 2. ZO AR propone — con separati atti a firma, rispettivamente, degli avv.ti Baldassarre Lauria e Simone Briatore — ricorso per cassazione affidato, nel complesso, ad undici motivi, che saranno enunciati, in ossequio al disposto dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo dei sei motivi dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria, deduce che il giudizio di pericolosità sociale è stato formulato anche sulla scorta di esiti di intercettazioni disposte nell'ambito di un diverso procedimento penale, in forza di decreti autorizzativi che i giudici della prevenzione, benché all'uopo espressamente sollecitati, non hanno inteso acquisire. Con il secondo motivo, si duole che la Corte di appello abbia disatteso la censura vedente sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite in spregio al principio fissato dall'ad. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, avuto riguardo, specificamente, all'assenza di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.. Con il terzo motivo, contesta il giudizio di pericolosità sociale generica, espresso sul rilievo che egli è abitualmente dedito alla commissione di condotte genetiche di lucro, ancorato ad episodi assai risalenti nel tempo e ad altri, intervenuti ad amplissima distanza temporale che, successivi di ben tredici anni, non appaiono, comunque, a tal fine decisivi. Segnala, in proposito, che le vicende afferenti ai suoi rapporti con OL LT sono state esaltate dai giudici della prevenzione, in chiave di riscontro della fondatezza dell'impostazione accusatoria, in assenza di un pregresso accertamento sul fatto delittuoso presupposto e senza svolgere l'imprescindibile verifica della sua attitudine a comprovare la sua asserita pericolosità sociale. Con il quarto motivo, si duole del rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione di OL LT, vittima dei reati dei quali si assume egli sia stato autore, resa necessaria dall'acquisizione delle dichiarazioni di ND MA, già collaboratrice della LT, che smentiscono in radice il postulato di accusa, che vuole la donna vittima di un inganno, da lui ordito ai suoi danni, in realtà inesistente (e da lei 2 tardivamente e solo parzialmente denunciato alle autorità), e chiariscono che ella si è, invece, volontariamente spogliata di almeno parte dei suoi beni — peraltro in forza di disposizioni meramente apparenti e, in sostanza, simulate — al precipuo scopo di sottrarsi alle pretese patrimoniale dell'ex marito. Con il quinto motivo, AR eccepisce che la confisca è stata estesa a beni da lui acquisiti in epoca largamente posteriore al venir meno della sua pericolosità sociale, collocabile, a tutto concedere, al 2012 e, quindi, in palese violazione delle regole in tema di perimetrazione temporale. Con il sesto ed ultimo motivo, si duole della confisca del 50% della Atheras Immobiliare s.r.I., società che è stata costituita, il 24 luglio del 2009, mediante la sottoscrizione di un capitale sociale pari, nel complesso, a 10.000 euro, ed il versamento, da parte di ciascun socio, di 1.250 euro, esborso che, da un canto, appare perfettamente compatibile con i redditi leciti prodotti nell'anno di riferimento e, dall'altro, precede di quasi due mesi l'inizio della consumazione della truffa che egli avrebbe perpetrato in pregiudizio della LT. Aggiunge che, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.I., si impone un'analisi atomistica dedicato„ ai singoli cespiti oggetto di confisca, dovendosi accertare, in positivo, l'illecita provenienza ovvero, in alternativa, l'assenza di giustificazione da parte del proposto. Nello specifico, concentra l'attenzione sui beni acquistati in epoca estranea rispetto al perimetro cronologico dell'accertata pericolosità sociale e grazie ad una provvista che solo in minima parte può dirsi derivata dalle erogazioni della LT, ciò che concorre a stravolgere la natura della misura di prevenzione patrimoniale, in tal modo trasformata in uno strumento puramente sanzionatorio. Denuncia, ulteriormente, l'illegittimità della confisca dell'immobile in Settime, da lui acquistato il 29 marzo 2011, cioè in epoca rientrante nel perimetro di pericolosità sociale ma grazie a risorse che, come accertato dal perito, provenivano, per la quasi totalità, da fonti lecite. Con il primo dei cinque motivi dell'atto predisposto dall'avv. Briatore, AR lamenta che la Corte di appello abbia condiviso il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sua pericolosità sociale in ragione di quanto emerso nel procedimento penale scaturito dalla tardiva denuncia della LT, conclusosi con l'emissione di sentenza dichiarativa della prescrizione, senza offrire convincente risposte alle obiezioni articolate con l'impugnazione in relazione, tra l'altro: alle perplessità manifestate dagli stessi investigatori in ordine alla credibilità della LT;
alla rilevanza delle dichiarazioni di ND MA;
al non avere la 3 LT mai formalmente dedotto di essere stata ingannata all'atto di determinarsi alla donazione, in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I.. Con il secondo motivo, ribadisce le censure concernenti il rigetto della richiesta di sentire, nel contraddittorio, la LT, incombente il cui espletamento avrebbe senz'altro consentito di chiarire le numerose zone d'ombra nella ricostruzione dei fatti di causa. Con il terzo motivo, addebita alla Corte di appello di avere stimato, in accordo con il Tribunale, la sproporzione tra i redditi leciti del suo nucleo familiare e le risorse destinate all'acquisto — in alcuni casi avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale — di cinque tra gli immobili confiscati che, come dimostrato dal consulente tecnico di parte, talora con l'avallo dello stesso consulente d'ufficio, sono state, invece, tratte: dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone superiore all'importo della rata (immobile di Bozzole, acquistato I'll gennaio 2017 da Atheras Immobiliare s.r.I.); dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone pari al doppio della rata, nonché, per la parte residua del prezzo, con risorse provenienti dalla LT (immobile di Valenza, acquistato il 12 aprile 2012 dalla AR); da fonti diverse, per la quasi totalità, dalla contribuzione della LT, circoscritta al 3% (immobile di Montiglio Monferrato, acquistato il 23 luglio 2014 dalla AR), ovvero al 10% (immobile di Settime, acquistato il 29 marzo 2011 da AR) ed al 27,17% (immobile di Asti, acquistato il 3 agosto 2015 da SI srI. , successivamente confluita in Atheras Immobiliare s.r.I.) del prezzo. Ascrive ai giudici di merito di avere indebitamente sovrapposto, al riguardo, il parametro della sproporzione con quello della illiceità, costituendo la prima, a ben vedere, un elemento sintomatico della seconda, la cui prova avrebbe richiesto un ulteriore sforzo argomentativo che la Corte di appello ha omesso, nella circostanza, di profondere. Con il quarto motivo, censura, sul piano metodologico, l'operato della Corte di appello che, dopo avere disposto un accertamento peritale volto ad individuare l'origine dei fondi destinati all'acquisto dei beni della cui confisca si discute, ha utilizzato i risultati dell'indagine demandata al professionista — il quale ha approfondito il tema della sperequazione in relazione ad ogni singolo soggetto (persona fisica o giuridica) intestatario degli immobili ed a prescindere, quindi, da una valutazione d'insieme — formulando, in ordine al decisivo aspetto della sproporzione, rilievi che, lungi dal considerare le risorse disponibili in capo a AR e vagliarne l'attitudine a giustificare ciascun incremento patrimoniale, ha riportato, per tutti gli anni considerati, la differenza, per AR, la ON e le società coinvolte, tra i redditi di fonte lecita e le spese 4 complessive del periodo, senza impegnarsi nel dovuto raffronto con i pagamenti riferiti alle singole operazioni commerciali. Ne è discesa, prosegue, una motivazione del tutto insoddisfacente perché, con riferimento ai cinque cespiti già indicati al terzo motivo, non fornisce convincente logica risposta alle obiezioni articolate, con il supporto di congrui riscontri documentali, con l'atto di appello, ove era stata dedotta l'insussistenza delle condizioni per addivenire all'adozione del provvedimento ablatorio. Con il quinto ed ultimo motivo, AR lamenta la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, l'apparenza della motivazione nelle parti relative: - all'illiceità, da escludersi in radice, stante l'univoco tenore delle dichiarazioni di ND MA, della donazione, da parte della LT ed in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I., da cui discenderebbe l'illecita provenienza delle somme utilizzate per pagare una parte del prezzo degli immobili di Montiglio Monferrato ed Asti;
- all'illecita provenienza delle somme versate dalla LT, fatturate da AR e confluite su conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società emittente, che, diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello, sono indicate nelle scritture contabili delle società AR, Atheras, SI e Xenos, munite di autentica notarile ed allegate alla memoria depositata dal consulente di parte. Rileva, a quest'ultimo proposito, che il fenomeno stigmatizzato da Tribunale e Corte di appello, tradottosi nel versamento su conti personali delle somme pagate dalla LT per attività asseritamente svolta in suo favore dalle predette società e nella provenienza della provvista utilizzata per il pagamento degli immobili da soggetto diverso dal formale acquirente, è frutto di disordine contabile e non anche della matrice illecita delle risorse destinate agli incrementi patrimoniali. 3. IZ ON propone, con l'assistenza dell'avv. Davide Richetta, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali addebita ai giudici di merito di averle indebitamente assegnato una veste processuale, quella di terza interessata, non coincidente con quella indicata dal titolare dell'azione di prevenzione all'atto di chiedere il sequestro e la confisca della quota, pari al 50%, della Atheras Immobiliare s.r.l. a lei intestata. Contesta, al riguardo, che rientri nelle facoltà del giudice della prevenzione, sollecitato ad apprezzare la pericolosità sociale del proposto, mutare lo status processuale dell'interessato e pervenire al medesimo risultato sul postulato, estraneo alla prospettazione accusatoria, mai abbandonata dal pubblico ministero, della fittizietà dell'intestazione dei beni della cui ablazione si discute. 5 Rileva, ulteriormente, che l'iter del procedimento è stato connotato, sul punto, dall'alternarsi di difformi ed ondivaghe valutazioni compiute, rispettivamente, con il decreto di sequestro e con quelli conclusivi dei giudizi di primo e secondo grado. Segnala di avere sollevato, con i motivi di appello, obiezioni che la Corte di appello ha disatteso senza il supporto di adeguate argomentazioni ed eccepisce, perciò, la carenza o, al più, l'apparenza della motivazione. Con il secondo motivo, la ON lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato, sul presupposto della sua qualificazione alla stregua di terza interessata, l'inammissibilità delle censure ulteriormente dedotte con l'atto di appello, così incorrendo in plastica ipotesi di assenza di motivazione. Con il terzo motivo, obietta di avere svolto, innanzi ai giudici della prevenzione, difese parametrate alla qualificazione, operata dal pubblico ministero, come proposta anziché come terza interessata, per poi aggiungere che la Corte di appello ha ritenuto l'illecita provenienza dei fondi destinati alla costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. sul mero rilievo dell'assenza, sul punto, di attendibili informazioni, per questa via applicando il regime presuntivo che, tuttavia, pertiene alla posizione del soggetto che si assume portatore di pericolosità sociale e non anche a quella del terzo interessato, nei cui confronti non viene operato l'accertamento diagnostico-constatativo di abitualità delittuosa. Specifica, con riferimento a quest'ultimo profilo, che la stessa Corte di appello ha riconosciuto che «la sua partecipazione diretta alle condotte delittuose in danno della vittima non può dirsi accertata e pertanto nei suoi confronti mancano indici certi di una non occasionale dedizione alla perpetrazione di attività illecite». Rivendica, d'altro canto, di avere effettuato il contestato versamento in epoca precedente alle prime elargizioni di OL LT e grazie ai redditi leciti prodotti nell'anno di riferimento. Con il quarto motivo, ascrive alla Corte di appello di avere trascurato che ella ha, comunque, fornito congrua giustificazione in ordine alla provenienza della, peraltro modesta, provvista utilizzata per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. producendo documentazione attestante l'incasso, pochi giorni prima, della caparra versata dal soggetto che, dopo avere stipulato apposito contratto preliminare, era venuto meno all'obbligo di acquistare la DE Investigazioni e soddisfacendo, per tale via, l'onere di allegazione che, per giurisprudenza consolidata, grava sul terzo titolare del bene di cui è chiesta la confisca. 6 Si duole, in proposito, che la Corte di appello sia pervenuta a diversa conclusione sulla base di deduzioni che, ancorate a considerazioni largamente opinabili e, in ultimo, apodittiche, presuppongono, a ben vedere, la sfiducia circa la genuinità di quanto allegato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di ZO AR ed il rigetto di quello di IZ ON. 5. ZO AR ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale con due separati atti. Con l'uno, sottoscritto dall'avv. Simone Briatore, ha ribadito quanto già affermato in ordine sia alla credibilità della LT, le cui menzognere ed interessate propalazioni sono smentite da cospicue evidenze istruttorie, di natura sia dichiarativa che documentale, che alla fonte delle risorse economiche destinate all'acquisto degli immobili, di Valenza, Settime, Bozzole, Montiglio Monferrato, Asti. Con l'altro, redatto dall'avv. Baldassarre Lauria, vengono riproposte le obiezioni afferenti: all'utilizzabilità delle intercettazioni;
all'attitudine delle emergenze processuali a sostenere il formulato giudizio di pericolosità sociale generica;
alla decisiva valenza del contributo di ND MA, rivelatore dell'inattendibilità di OL LT;
all'illegittimità della confisca di beni acquisiti al di fuori del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale;
alle lecita derivazione delle somme impiegate per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.l. e l'acquisto degli immobili di Bozzole, Asti e Montiglio Monferrato. 6. IZ ON ha, pure, replicato alla requisitoria del Procuratore generale sviluppando e precisando le considerazioni già svolte con il libello introduttivo del presente giudizio con precipuo riferimento all'attribuzione di una veste processuale diversa da quella indicata dal pubblico ministero ed all'origine lecita delle risorse utilizzate per la costituzione della Atheras Immobiliare s.r.I.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IZ ON è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il pubblico ministero, nell'esercitare l'azione di prevenzione, ha ritenuto che IZ ON sia portatrice, al pari di ZO AR, di pericolosità 7 sociale c.d. «generica» in quanto concorrente nell'attività illecita perpetrata dal compagno in pregiudizio di OL LT. Tale impostazione è stata, in prima battuta, disattesa dal Tribunale che, all'atto di disporre il sequestro della quota del 50% della Atheras Immobiliare s.r.I., intestata alla donna, ha escluso la sussistenza delle condizioni per inquadrarla nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ma, ha, nondimeno, dato seguito alla richiesta del pubblico ministero sul diverso presupposto della fittizia intestazione alla ON del bene, in realtà rientrante nella disponibilità di ZO AR, la cui pericolosità sociale ha, invece, positivamente scrutinato. La ON ha, dunque, partecipato al giudizio di primo grado con una duplice veste, discendente, per un verso, dalla, mai abbandonata, prospettazione accusatoria e, per l'altro, dalla qualificazione autonomamente operata dal giudice, a ciò abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sotto quest'ultimo profilo, è utile rilevare, da subito, che la decisione cautelare non appare, di per sé, eterodossa, rientrando certamente nel potere del Tribunale, destinatario della proposta di sequestro e di confisca, estendere la propria cognizione a beni che, asseritamente nella disponibilità del soggetto socialmente pericoloso, siano intestati a terzi, nei cui confronti, però, deve essere instaurato il contraddittorio nelle forme previste dal d.lgs. 6 settembre 2021, n. 159, e, in particolare, dall'art. 23, commi 2 e 3, di quel plesso normativo. La circostanza che il Tribunale, all'atto del sequestro, abbia escluso la pericolosità sociale della ON e, al contempo, reputato che i beni a lei intestati ricadessero sotto il dominio di AR costituisce, dunque, fisiologica espressione dei poteri spettanti all'organo giudicante, che, con riferimento a terzi intestatari di beni di cui è chiesta la confisca, può e deve agire motu proprio ed a prescindere dalle indicazioni fornite da chi ha esercitato l'azione di prevenzione: fermo restando che, in questo caso, la veste processuale del soggetto coinvolto è quella del terzo interessato e non già del proposto. All'esito del procedimento di primo grado, nondimeno, il Tribunale, mutando avviso rispetto all'incidentale determinazione assunta in sede cautelare, ha avallato l'impostazione del Procuratore della Repubblica e disposto la confisca sull'espressa considerazione dell'attitudine delle condotte poste in essere, in combutta con AR, dalla ON a metterne in luce la propensione criminale e, in uno, della sproporzione tra le entrate lecite da lei conseguite nell'arco temporale di riferimento e gli accertati incrementi patrimoniali, 8 effettuati sfruttando le risorse finanziarie erogate, anche in suo favore, da OL LT. La ON ha, pertanto, spiegato motivi di appello essenzialmente calibrati sulla veste processuale che le è stata riconosciuta dal Tribunale, vedenti, oltre che su questioni di carattere processuale, sull'apprezzamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo;
preliminarmente, ha, però, sottolineato l'ambiguità della situazione venutasi a determinare, evocativa di una categoria processuale inesistente e contraddittoria. La Corte di appello, nel vagliare l'impugnazione della ON, ha, in primo luogo asserito che «...nel decreto impugnato, il Tribunale, pur sottolineando alcune condotte, in specie le condotte di cui tratta anche la perizia in atti, ovvero l'essere stata terminale diretto di alcuni dei versamenti provenienti da LT OL, nonché le ultime iniziative illecite del 2019 sopra ricordate, poste in essere nel corso della procedura, che lumeggerebbero una pericolosità autonoma anche in capo alla stessa, la riteneva comunque attinta dalla misura ablativa nella sua qualità di terza interessata, in quanto intestataria fittizia, pro quota, di alcuni cespiti». Ha, subito dopo, rilevato che «per quanto la ON abbia contribuito ad implementare la società Atheras Immobiliare — di cui detiene formalmente il 50% delle quote — ricevendo personalmente e cooperando nel reimpiegare flussi economici di provenienza delittuosa derivanti dalla truffa commessa in danno di LT OL, la sua partecipazione diretta alle condotte delittuose in danno della vittima non può dirsi accertata — risultando solo che la stessa fosse a conoscenza dell'attività criminosa posta in essere dal compagno AR — e pertanto nei suoi confronti mancano indici certi di una non occasionale dedizione alla perpetrazione di attività illecite». Ha, di conseguenza, stimato l'infondatezza del motivo di appello articolato dalla ON in merito alla legittimità dell'attribuzione nei suoi confronti, in sede, rispettivamente, di sequestro e di confisca, di un differente status processuale e l'inammissibilità delle residue censure, discendente dal rilievo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03). 3. Il ragionamento non persuade, perché, nel postulare la sovrapponibilità e, per certi versi, l'intercambiabilità della qualificazione processuale dei soggetti 9 coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale, muove da una premessa che appare distonica rispetto all'architettura del sistema. Se, invero, il proposto è, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colui che ha la disponibilità, palese o mediata dall'intervento di terzi, dei beni che risultino frutto di attività illecite ovvero che ne costituiscano il reimpiego e di quelli, sproporzionati al proprio reddito ed alla propria attività economica, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, la veste di terzo interessato spetta, invece, a chi — estraneo all'attività criminosa o, comunque, non portatore di autonoma pericolosità sociale — sia formalmente titolare di diritti su beni che, di fatto, appartengono al proposto e con riferimento ai quali venga, pertanto, accertata l'avvenuta, fittizia interposizione, corrispondente al disallineamento tra la situazione effettiva e quella apparente. Trattasi, con ogni evidenza, di figure reciprocamente incompatibili, postulando l'una l'assenza dei presupposti dell'altra, assoggettate ad una disciplina radicalmente diversa, in termini di oggetto dell'accertamento, sottoposizione ad un regime basato su presunzioni, ripartizione dell'onere della prova. Nel caso di specie, il Tribunale, con il decreto emesso all'esito del giudizio di primo grado, ha disposto la confisca dei beni intestati a IZ ON sull'espresso rilievo, enunciato anche dalla Corte di appello, che ella è portatrice di autonoma pericolosità sociale. In tal modo, recependo le considerazioni svolte, sin dall'avvio del procedimento di prevenzione, dal pubblico ministero, ha cristallizzato la veste processuale dell'odierna ricorrente, attinta dal provvedimento ablativo in quanto concorrente nei reati commessi dal compagno e, dunque, portatrice di propria, personale pericolosità sociale e non già quale formale proprietaria di beni rientranti, in realtà, nella sfera giuridica di ZO AR. La Corte di appello non ha condiviso tale giudizio, reputando che la donna, pur a conoscenza delle malefatte del compagno, non vi abbia concorso in termini penalmente rilevanti. Ha, nondimeno, confermato la confisca sul rilievo, da un canto, che il decreto di primo grado affermava, in uno, sia la pericolosità sociale della ON che la sua veste di intestataria fittizia e, dall'altro, che ella, con l'atto di appello, ha articolato, nel merito, doglianze che attengono, in via esclusiva, alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo nei confronti di AR. Così facendo, ha operato una commistione tra figure soggettive — che si è detto essere nettamente distinte e reciprocamente incompatibili — che incide sulle prerogative difensive dell'odierna ricorrente, la quale, avendo orientato 10 l'atto di appello sulla confutazione delle argomentazioni sottese al positivo apprezzamento della sua pericolosità sociale, si è legittimamente astenuta dall'affrontare funditus i temi afferenti all'interposizione incidentalmente configurata con il decreto di sequestro ma esclusa, in chiave, innanzitutto, di consequenzialità logica, sia dal pubblico ministero che dal Tribunale. L'attribuzione a ZO AR di un ruolo preminente nell'intera vicenda e della concorrente disponibilità dell'interno compendio confiscato — ivi compresi i beni intestati alla compagna — deve essere, in altri termini, iscritta in un contesto, quale quello tratteggiato dal Tribunale, che vede la ON agire in sinergia con il correo in vista di acquisizioni patrimoniali che, per la quota di sua spettanza, la vedono assumere il ruolo di effettiva beneficiaria e non di compiacente prestanome;
ciò che, per le ragioni testé evidenziate, ha condizionato e circoscritto l'ambito di cognizione del giudice di secondo grado il quale, traendo spunto dal peculiare sviluppo del procedimento, ha ritenuto, senza, tuttavia, profondere il dovuto impegno argomentativo, che il Tribunale avesse disposto la confisca anche in ragione della fittizietà dell'intestazione dei beni de quibus agitur, che ha ritenuto, deve presumersi, in via subordinata, alternativa e vicaria (e giammai, per contro, concorrente) rispetto a quella considerata principaliter. L'anomala situazione venutasi a determinare impone, in conclusione, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla posizione di IZ ON, con rinvio alla Corte di appello di Torino, cui è demandato un nuovo giudizio, ossequioso dei principi di diritto testé affermati. 4. Il ricorso di ZO AR è imperniato su motivi infondati, fatta eccezione per quello vertente sulla liceità della provvista utilizzata, nel luglio 2009, per la sottoscrizione delle quote sociali della Atheras Immobiliare s.r.I.. 5. In via preliminare, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, 1 1 n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 3. Privi di pregio appaiono, in primis, i motivi di ordine processuale, afferenti all'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito di procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sindacata con riferimento sia all'omessa acquisizione dei relativi decreti autorizzativi che all'assenza di profili di connessione rilevanti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01). Per quanto concerne il primo aspetto, pertinente si palesa, da un canto, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili, con i limiti di compatibilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nel giudizio penale di cognizione, senza che vi sia alcun dovere del giudice della prevenzione di acquisirne i relativi decreti autorizzativi essendo, invece, la loro allegazione un onere della parte che intenda provarne l'inutilizzabilità» (Sez. 1, n. 33330 del 11/02/2021, Ferrero, Rv. 281788 - 01). Con precipuo riferimento al caso in esame, va, d'altro canto, rimarcato che AR ha, in prima battuta, chiesto alla Corte di appello di attivare i propri poteri di integrazione istruttoria, e, a fronte del diniego frapposto dal giudice della prevenzione con ordinanza resa all'udienza del 20 maggio 2021, si è rivolto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e, quindi, al locale ufficio giudicante che, con provvedimenti dell'8 e del 15 giugno 2021, hanno chiarito che l'istanza avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice competente in relazione al procedimento penale nel cui ambito le captazioni erano state autorizzate, adempimento cui il proposto non risulta avere in alcun modo provveduto — pur avendo avuto a disposizione oltre sei mesi e fruito anche di un differimento da lui richiesto — così venendo meno all'onere di allegazione dal quale è gravato. In ordine, poi, alla dedotta assenza di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., è sufficiente ricordare, ancora in linea con l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, che i limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte non valgono in riferimento a quello procedimento di prevenzione, avuto riguardo alla sua autonomia rispetto a quello penale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 37659 del 28/05/2008, Simonetta, nonché, più recentemente — ed in epoca successiva all'arresto citato dal ricorrente — Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2020, 12 ,', Bonaffini, non massimata, e Sez 5, n. 31613 del 12/10/2020, Di Palma, non massimata). 4. I motivi — terzo, quarto e quinto dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria;
primo e secondo di quello redatto dall'avv. Briatore — che attengono alla sussistenza ed alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale di ZO AR sono infondati. La Corte di appello, alle pag. 19-32 del decreto impugnato, ha affrontato funditus tutti i temi qui riproposti, che ha vagliato in termini che si sottraggono alla cognizione del giudice di legittimità che, è utile ribadire, è confinata, nella materia delle misure di prevenzione, alla violazione di legge, anche sub specie di carenza o apparenza della motivazione, non potendo, per contro, essere operato alcun intervento censorio nei casi di illogicità, anche manifesta, o contraddittorietà della motivazione. Il collegio torinese ha, in primo luogo, spiegato perché non è necessaria l'audizione, in contraddittorio, di OL LT, il cui apporto ha stimato poter essere adeguatamente delibato sulla base delle pregresse dichiarazioni della donna e dei riscontri acquisiti grazie alle espletate intercettazioni, afferenti a conversazioni tra la persona offesa della truffa e ZO AR e tra quest'ultimo ed i suoi collaboratori, nonché alla documentazione attestante i cospicui versamenti di denaro effettuati dalla LT. Il rigetto dell'istanza difensiva è sorretto da un impianto argomentativo che, nella visuale della Corte di appello, non è scalfito dal contributo di ND MA la quale, nel riferire quanto appreso dalla LT, ha accennato, in termini peraltro generici, alla circostanza, mai verificatasi, secondo cui la donazione della Immobiliare Cantuchiari s.r.l. sarebbe stata posta nel nulla, di lì a pochi mesi (cioè nel marzo del 2012, avendo collocato la MA i suoi ricordi alla fine di dicembre del 2012), in forza di apposito atto notarile. La Corte di appello ha, successivamente, ancorato il giudizio di pericolosità sociale alle precedenti e risalenti condanne di ZO AR e, soprattutto, ai fatti che, a partire dal 2009, lo hanno visto interagire con OL LT. La ricostruzione della vicenda operata dal giudice della prevenzione è minuziosa ed accurata, prescinde, correttamente, dall'esito del procedimento penale, suggellato dalla presa d'atto dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e tiene conto di tutte le obiezioni difensive. La Corte di appello ha, in particolare, illustrato le ragioni che avevano indotto, in prima istanza, gli investigatori a manifestare, nei confronti della LT, una diffidenza superata solo con l'ascolto delle conversazioni eseguite, 13 nell'ambito di procedimento instaurato, a carico di terzi, per i reati di riciclaggio e frode fiscale, su impulso dell'autorità giudiziaria tranese. Ha, quindi, ricordato che la LT ha versato a AR e ON, a partire dal 2012, circa sette milioni di euro — in virtù del patito inganno (perpetrato con la cooperazione di SQ PA, già uomo di fiducia del defunto padre della donna), a fronte di controprestazioni irrisorie e senza ricevere documentazione fiscale diversa da una fattura dell'importo di 20.000 euro — e91 ha donato all'odierno ricorrente la società di cui era titolare, la Immobiliare Cantuchiari s.r.I.. La Corte di appello ha spiegato, in replica a specifica obiezione difensiva, che il giudizio di attendibilità riservato alla LT non è inficiato dal suo coinvolgimento in distinte vicende di natura penale, dall'epoca della sporta denunzia, dall'evoluzione del portato dichiarativo della donna / né dalla sua comprensibile ritrosia nel mettere le autorità a parte di comportamenti che, a dire di AR, si sarebbero tradotti anche nella corruzione di funzionari di Stati stranieri e nell'esecuzione di delicate manovre volte a sottrarre i suoi beni all'imposizione tributaria. Ha, poscia, stimato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, l'inidoneità della documentazione contabile esibita dall'odierno ricorrente (stralcio dei libri- giornale di società, riconducibili a AR e ON, che, però, non avevano instaurato, fatta eccezione per la AR Investigazioni s.r.I., rapporti contrattuali con la LT) a comprovare l'emissione di fatture a fronte degli ingenti versamenti di denaro effettuati dalla persona offesa che, peraltro, non sono mai stati indicati dai beneficiari nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ha, ancora, dato conto della documentazione ulteriormente esibita dal proposto a riprova dell'effettivo espletamento dell'incarico professionale che la LT gli avrebbe conferito, circostanza che, ha opinato mediante considerazioni di cristallina linearità (cfr., in specie, le pagg. 24-25), è, invece, rimasta priva di credibile dimostrazione. La Corte di appello ha, quindi, sottolineato che le intercettazioni hanno offerto rassicurante conferma della sincerità della LT e, vieppiù, della illiceità del contegno serbato da AR e PA, impegnati ad approfittare, ad ogni costo, della sua buona fede per consolidare l'enorme vantaggio patrimoniale conseguito, da ultimo, con la donazione delle quote di due società; ha esaminato con pari accuratezza, smentendole (cfr. pagg. 25-27), le ulteriori obiezioni mosse da AR a confutazione della ricostruzione già operata dal Tribunale. La Corte di appello ha ritenuto (cfr. pagg. 27-29 e, poi, 31) che la pericolosità sociale di ZO AR si sia manifestata anche in epoca successiva alle dazioni della LT, avendo egli operato a più riprese in spregio 14 al fisco, compiuto operazioni finanziarie di sospetta liceità ed essendosi egli, financo, ingerito, sino al 2019, nell'amministrazione della Atheras Immobiliare s.r.l. a dispetto della sottoposizione a sequestro della società. Gli accadimenti più recenti inducono, scrive la Corte di appello, a «considerare compiutamente non solo l'effetto propulsore esercitato dai denari di provenienza illecita, che consentirono gli acquisti immobiliari anche effettuati negli anni successivi al termine dell'attività truffaldina compiuta in danno di LT OL, ma anche l'impressionante e non giustificato afflusso di denaro contante di origine ignota che è stato ricostruito dal perito, e di risparmio fiscale ottenuti dalla mancata dichiarazione di tali risorse». La motivazione del decreto impugnato si palesa, in conclusione, completa ed appagante, anche perché comprensiva di tutte le questioni introdotte con l'appello, che AR ha riproposto con il ricorso per cassazione in forza di un approccio teso alla rivalutazione, in senso critico, del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata e, perciò, non idoneo ad eccitare i limitati poteri censori del giudice di legittimità. Tanto, con specifico riferimento ai profili via via attinenti: all'abituale dedizione di ZO AR alla commissione di delitti suscettibili di garantirgli un consistente profitto economico;
all'incidenza della pronunzia, non definitiva, del giudice tributario in ordine alla pretesa erariale sorta dalla dazione della LT che si pretende di qualificare come prestito infruttifero;
ai limiti entro cui il giudice della prevenzione può trarre argomento, in vista dell'apprezzamento della pericolosità sociale del proposto, da elementi di fatto emersi nell'ambito di procedimenti penali non suggellati dal loro accertamento irrevocabile;
all'esaustività del compendio istruttorio raccolto ed alla necessità di escutere, nel contraddittorio, OL LT;
alla determinazione del dies a quo e del dies ad quem della pericolosità sociale. 5. I motivi — sesto dell'atto sottoscritto dall'avv. Lauria;
terzo, quarto e quinto di quello redatto dall'avv. Briatore — che attengono alla confiscabilità dei beni oggetto di ablazione sono, con l'unica eccezione di cui si dirà più avanti, parimenti infondati. La Corte di appello, che ha dedicato al tema le pagg. 30-53 del provvedimento impugnato, ha stimato che il compendio immobiliare de quo agitur sia stato acquistato da AR (e, in parte, dalla ON, che si è detto essere stata qualificata alla stregua di terza interessata e fittizia intestataria) utilizzando risorse frutto, in parte, del reinvestimento dei profitti generati dalla perpetrata truffa e dagli illeciti fiscali e, per la parte residua, sproporzionate rispetto alla sua capacità economica e reddituale. 15 Ha, innanzitutto, ritenuto l'inidoneità delle giustificazioni fornite dal proposto e dalla ON con riferimento alla sottoscrizione, nel luglio 2009, delle quote della Atheras Immobiliare s.r.l. avvenuta, ha concluso, investendo risorse la cui lecita origine non è stata compiutamente documentata, laddove l'analisi dei conti correnti di persone fisiche e società coinvolte attesta l'effettuazione, in quel periodo, di una miriade di versamenti in contante di origine ignota. Successivamente, ha dato conto degli esiti dell'accertamento peritale disposto in grado di appello, che concorrono a dimostrare, tra l'altro: - che la LT, tra il 3 aprile 2009 ed il 2 aprile 2012, ha corrisposto in favore di AR, ON e delle società loro riconducibili la complessiva somma di euro 4.822.500, da incrementarsi in ragione delle ulteriori dazioni in denaro, menzionate dalla vittima e non tracciate, e del valore della Immobiliare Cantuchiari s.r.I., oggetto di donazione, che è stato stimato in euro 2.484.325; - che, fatta eccezione per il versamento di euro 767.000 alla AR Investigazioni s.r.I., società cui la LT aveva conferito un incarico professionale, tutte le dazioni non trovano giustificazione economica di sorta, avuto riguardo, tra l'altro, all'assenza di dirette relazioni contrattuali tra la LT e la coppia AR\ON ed all'oggetto sociale degli enti beneficiari, nonché all'inattendibilità dell'assunto difensivo stando al quale la LT avrebbe volontariamente riconosciuto a AR un premio personale di euro 1.500.000 a titolo di ricompensa per i servigi prestati ed i risultati ottenuti;
- che, a fronte di movimentazioni plurimilionarie, è stata rinvenuta una sola fattura, emessa dalla AR Investigazioni s.r.l. per l'importo di appena 20.000 euro;
- che l'acquisto, tra il 9 aprile 2010 e 1'11 gennaio 2017, di nove immobili oggetto di confisca è avvenuto utilizzando risorse che, in parte variabile, derivano (fatta eccezione per il cespite sito in Bozzole) dai versamenti della LT e costituiscono, pertanto, provento della perpetrata truffa e, per la porzione residua, sono costantemente sperequate (cfr., in proposito, la tabella riportata alle pagg. 44-46 del provvedimento impugnato, nonché, quanto alle società, i rilievi analiticamente svolti alle pagg. 46-51) rispetto alla capacità economica del proposto e del suo nucleo familiare così come rispetto a quella delle società, tutte riconducibili all'odierno ricorrente, che ne sono divenute formali intestatarie e che, scrive la Corte di appello, «non avrebbero avuto alcuna capacità di acquisire il patrimonio immobiliare loro riconducibile senza i versamenti effettuati direttamente da AR e dalla ON nel corso degli anni, né quelli provenienti dalle altre economie sociali — ugualmente incapaci di sopportare le spese correnti, e a loro volta intestatarie di immobili oggetto della 16 confisca — e senza l'afflusso di ingenti capitali in contanti dei quali non è emersa alcuna comprovata genesi lecita»; - che, si legge, ancora, nel decreto impugnato, «le economie riconducibili al proposto ed al suo nucleo familiare furono sostanzialmente alimentate da fonti illecite dirette, quali i versamenti riconducibili a LT OL, da consistenti flussi di contanti che non hanno trovato alcuna causale né indicazione della provenienza, ancora da fonti indirette in quanto provenienti dai conti di AR e ON sui quali giunsero, in maniera del tutto analoga, le rimesse dell'LT ed i consistenti afflussi di contanti»; - che dette conclusioni valgono anche per l'immobile di Bozzole, il cui acquisto, risalente al 2017, è stato finanziato, per la maggior parte, mediante l'accensione di un mutuo bancario, strumento cui la società acquirente ha potuto accedere solo grazie all'affidamento generato dalla disponibilità patrimoniale garantita dalle enormi rimesse effettuate, anni prima, dalla LT;
- che, nel calcolo della sproporzione tra redditi ed impieghi, i versamenti in contanti privi di giustificazione devono essere esclusi dal computo delle entrate lecite non già perché sottratti all'imposizione fiscale ma, piuttosto, in ragione della totale assenza di indicazione in ordine alla loro fonte. Il ragionamento seguito dalla Corte di appello appare, anche sotto questo profilo, lineare e coerente e, pertanto, resiste — con un'unica eccezione, di cui da qui a poco si dirà — alle, pur insistite, censure difensive che si risolvono nella riproposizione di obiezioni, riferite sia alla metodologia utilizzata che ai rilievi dedicati ai singoli cespiti, che i giudici di merito hanno esaminato e debitamente considerato, giungendo alla conferma della decisione di primo grado all'esito di un itinerario argomentativo scevro da fratture razionali e, comunque, tutt'altro che apparente. Né, può aggiungersi a confutazione di ulteriore eccezione difensiva, può sostenersi che la Corte di appello abbia sovrapposto i concetti di sproporzione ed illiceità che, invece, risultano, nel decreto impugnato, armonicamente combinati attraverso la minuziosa e puntuale ricostruzione dell'escalation espansiva innescata dalla corresponsione, da parte della LT, di oltre sette milioni di euro nell'arco di un triennio, cui ha fatto pendant l'accumulazione di un consistente patrimonio immobiliare, avvenuta in un periodo, esteso sino, quantomeno, al 2017, nel quale AR ha sfruttato l'enorme disponibilità economica di matrice illecita ed impiegato, praticamente senza soluzione di continuità, risorse largamente sproporzionate rispetto alla capacità economica sua, del suo nucleo familiare e della galassia di società a lui riconducibili, e delle quali non è stato in grado di indicare la provenienza. 17 In questo contesto, l'enucleazione, con riferimento ad alcune operazioni, della diretta derivazione di parte del prezzo pagato ai venditori dalle truffe consumate in danno della LT si integra, senza contraddizione alcuna, con la costante sperequazione tra entrate lecite ed investimenti protrattasi, senza eccezioni, lungo tutto l'arco di manifestazione della pericolosità sociale. Il decreto impugnato si rivela, ugualmente, ineccepibile laddove assegna valenza di riscontro all'impostazione recepita alla, pressoché totale, omessa fatturazione delle prestazioni che AR ed il suo entourage avrebbe reso in favore della LT ed esclude che, in senso contrario, possa darsi credito alle annotazioni contenute nelle scritture contabili relative, tuttavia, a somme che sarebbero state versate a società diverse dalla AR Investigazioni s.r.l. e\o confluite sui conti personali del proposto e della compagna. 6. A conclusioni diverse deve pervenirsi per quanto concerne la somma versata da ZO AR, il 27 luglio 2009, a titolo di sottoscrizione di parte del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.I.. Al riguardo, la Corte di appello, che pure ha avuto cura di spiegare perché non possa darsi credito alle giustificazioni offerte, in proposito, dalla ON, ha, al contrario, omesso di precisare, da un canto, se i cospicui versamenti in contanti indicati alle pag. 34-35 del provvedimento impugnato possano essere ritenuti, quantomeno da un punto di vista logico (stante l'assenza di evidenze documentali che ne attestino la provenienza), frutto delle dazioni che, già da alcuni mesi, la LT aveva iniziato ad effettuare per effetto del patito inganno e, dall'altro, se la destinazione al fine indicato di una somma di denaro relativamente modesta (vieppiù in confronto ai, ben più rilevanti, incrementi patrimoniali che si registreranno a partire dall'anno seguente) possa o meno giustificarsi, in via alternativa, in considerazione dei redditi leciti, nella misura emergente dalla dichiarazione dei redditi, percepiti nel 2008, da vagliarsi in combinazione con quelli, certamente sperequati, dell'anno successivo. La predetta lacuna argomentativa impone, limitatamente a tale aspetto, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia da essa emendato. 18
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di ON IZ con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di AR ZO limitatamente alla confisca della quota del 50% della Atheras Immobiliare s.r.l. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di AR ZO. Così deciso il 24/11/2022.