Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
I limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte non valgono in riferimento al procedimento di prevenzione, in ragione della sua autonomia rispetto a quello penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 37659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37659 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 727
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 023038/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO CO TO, N. IL 06/07/1949;
avverso DECRETO del 13/02/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 4 novembre 2005 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, notificato all'interessato il 18 aprile 2006, aveva sottoposto MO OL NI alla sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale dello stesso.
2. Proposto appello, la Corte di Reggio Calabria, con decreto del 13 febbraio 2007, in parziale riforma, ha rideterminato la durata della misura in anni uno e mesi sei.
3. Il MO propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge nonché motivazione apparente e manifestamente illogica e contraddittoria, rilevando che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione che egli era stato assolto dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste da parte del Tribunale di Urbino con sentenza del 14 giugno 2006, ed aggiungendo che il Tribunale di Reggio Calabria, frattanto, aveva revocato il provvedimento applicativo della misura.
4.- Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha dato contezza del rigetto dell'appello avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s., facendo riferimento oltre che alle comprovate frequentazioni con pregiudicati per gravi reati, tra cui sequestro di persona, associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, estorsione, a quelle con soggetti partecipanti ad associazione finalizzata al narcotraffico.
E la frequentazione con persone associate al narcotraffico logicamente è stata dedotta dalla documentazione trasmessa dal tribunale di Urbino, che, con sentenza emessa in data 14 giugno 2006, ha assolto il MO dal reato associativo, risultando dalle intercettazioni telefoniche pur sempre una frequentazione con partecipanti al sodalizio dedito al narcotraffico, anche se tale fatto non è stato ritenuto integrare una vera e propria partecipazione all'associazione.
Orbene, questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel procedimento di prevenzione non trova applicazione la regola dell'art. 270 c.p.p., comma 1, che limita l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte ai soli casi in cui siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (Sez. 6, 22 febbraio 1999, Contino, Sez. 1, 31 ottobre 1994, Boccolato). E ciò perché il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, in quanto quello di prevenzione, destinato a controllare le persone socialmente pericolose, è fondato sulla pericolosità, da accertare con qualsiasi elemento indiziario, mentre quello penale è diretto ad accertarne la colpevolezza mediante prove piene di responsabilità. (Sez. 5, 28 marzo 2002, Ferrara e altri, Sez. 5, 31 maggio 2000, Mammone, Sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli). Per cui legittimamente sono stati valutati i risultati delle intercettazioni disposte nei procedimento nel quale il MO è stato assolto ai fini di ricavarne la pericolosità sociale, per le frequentazioni dello stesso.
Di conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008