Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 886
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito "contratto nell'interesse esclusivo" di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 cod. civ., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore - dunque nell'interesse - di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha conseguentemente negato la rilevanza in giudizio della dedotta prova della causale del versamento alla base del saldo attivo del conto - causale ritenuta dal ricorrente tale da dimostrare la esclusiva spettanza a lui del versamento stesso - perché la censura proposta con il ricorso consisteva nella violazione del primo comma dell'art. 1298 cod. civ., agli effetti del quale rilevava il credito del saldo - costituente il credito solidale in discussione - e non il diverso credito, verso terzi, la cui avvenuta riscossione aveva dato luogo alla provvista).

Ove il ricorrente per cassazione impugni la sentenza di merito per violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno stato estero, ha l'onere di specificare quale sia (non già l'articolo di legge, ma almeno) la diversa regola o principio del diritto straniero in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; è pertanto necessario che il motivo di ricorso indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all'impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l'interesse a proporla. (Nella fattispecie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente, contitolare di un conto corrente bancario, si doleva che la sentenza di merito avesse fatto applicazione, con riguardo al saldo del conto, della regola della solidarietà attiva e della presunzione di uguaglianza delle quote tra i contitolari, di cui al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., ma non indicava quale sarebbe stata la diversa regola vigente nel diritto tedesco, l'applicazione del quale genericamente invocava).

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  • 1Il conto corrente cointestatoAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 886
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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