Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito "contratto nell'interesse esclusivo" di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 cod. civ., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore - dunque nell'interesse - di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha conseguentemente negato la rilevanza in giudizio della dedotta prova della causale del versamento alla base del saldo attivo del conto - causale ritenuta dal ricorrente tale da dimostrare la esclusiva spettanza a lui del versamento stesso - perché la censura proposta con il ricorso consisteva nella violazione del primo comma dell'art. 1298 cod. civ., agli effetti del quale rilevava il credito del saldo - costituente il credito solidale in discussione - e non il diverso credito, verso terzi, la cui avvenuta riscossione aveva dato luogo alla provvista).
Ove il ricorrente per cassazione impugni la sentenza di merito per violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno stato estero, ha l'onere di specificare quale sia (non già l'articolo di legge, ma almeno) la diversa regola o principio del diritto straniero in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; è pertanto necessario che il motivo di ricorso indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all'impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l'interesse a proporla. (Nella fattispecie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente, contitolare di un conto corrente bancario, si doleva che la sentenza di merito avesse fatto applicazione, con riguardo al saldo del conto, della regola della solidarietà attiva e della presunzione di uguaglianza delle quote tra i contitolari, di cui al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., ma non indicava quale sarebbe stata la diversa regola vigente nel diritto tedesco, l'applicazione del quale genericamente invocava).
Commentario • 1
- 1. Il conto corrente cointestatoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 10, presso l'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACHILLE DE FLORIAN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 103, presso l'avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PAOLETTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 383/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 30/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Preziosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Letizia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 6 agosto 1993 il Presidente del Tribunale di Trento, su ricorso di NA AN, ingiunse ad GE RT il pagamento, in favore del ricorrente, di L. 44.666.000, quale quota (un terzo) a questo spettante del saldo (di 155.000 inarchi tedeschi) di un conto corrente bancario - cointestato ai due e a tale OM GR - che il RT aveva prelevato.
L'ingiunto propose opposizione con citazione del 28 settembre 1993, eccependo: che il credito non era fondato su prova scritta;
che il prelievo, da lui eseguito il 19 giugno 1991, era legittimo, essendo prevista la facoltà di disposizione disgiunta (c.d. oder-konto) in favore di ciascuno dai contitolari;
che il rapporto di conto corrente era regolato dal diritto della Repubblica Federale Tedesca;
che gravava, in ogni caso, sul ricorrente l'onere di provare che le somme affluite sul conto fossero in parte di sua pertinenza. Il Tribunale respinse l'opposizione e condannò l'opponente alle spese di lite.
Ha proposto appello il RT, sostenendo: che, essendo stato il contratto di conto corrente concluso in territorio tedesco, con specifico regolamento dei rapporti interni fra i contitolari logicamente richiamanti l'applicazione del diritto tedesco, aveva errato il Tribunale nel ritenere, sulla base della normativa italiana, che dovesse presumersi, in mancanza di prova contraria, la contitolarità del saldo in parti uguali tra i correntisti;
che, anche a ritenere applicabile 11 diritto italiano, la presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra i condebitori solidali, prevista dall'art. 1298 c.c., non opera in mancanza di solidarietà attiva, la quale nella specie era da escludere, essendo stata convenuta soltanto quella passiva;
che dalla ricostruzione del rapporto tra i cointestatari del conto, sulla base della documentazione prodotta, emergeva che la provvista del conto medesimo era costituita dal versamento eseguito da un terzo soggetto - la IE MB - in forza di tuia convenzione per cui le somme non potevano che competere esclusivamente a chi aveva ab initio maturato il relativo compenso, ossia il RT ed il GR.
Il AN ha resistito all'appello ed ha proposto appello incidentale sulla liquidazione delle spese processuali. L'adita Corte di appello di Trento, con sentenza del 30 novembre 1999, ha respinto l'appello principale ed accolto quello incidentale. Ha, in particolare, ritenuto (per quanto qui ancora interessa): che doveva escludersi l'invocata applicazione del diritto tedesco, in quanto, non essendo la legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema di diritto internazionale privato) applicabile nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, la fattispecie era regolata, in base all'art. 25 preleggi, dalla legge italiana, comune ai contraenti;
che dunque operava la presunzione di contitolarità in parti uguali dell'oggetto del contratto di conto corrente, per effetto del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c.; che tale presunzione e superabile solo in forza di prova contraria, facente carico alla parte che deduce una situazione giuridica diversa e dunque, nella specie, all'appellante principale, il quale però non l'aveva fornita;
che non valeva allo stesso opporre che il Tribunale aveva omesso di esaminare le disposizioni che regolavano il conto corrente in questione, ovvero di ricostruire il rapporto trilaterale ( RT - GR - AN ), in quanto quest'ultimo punto era del tutto ininfluente, mentre l'esame della disciplina convenzionale del rapporto di conto corrente era stato compiutamente e correttamente eseguito dal Tribunale, il quale aveva rilevato che il prelievo del saldo era operazione del tutto legittima, dato il potere di disposizione disgiunto previsto a favore di ciascuno dei contitolari, e che il contratto prevedeva, quanto ai rapporti interni tra i correntisti, non solo la responsabilità solidale degli stessi per l'esposizione debitoria, ma anche la facoltà di ciascuno di essi "di revocare la disposizione disgiunta con la conseguente trasformazione del rapporto in conto a disposizione congiunta".
Ricorre per Cassazione il RT, con tre motivi, cui resiste il AN con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 25 preleggi, in relazione agli artt. 1854 e 1298 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, osserva che:
- essendo stato il contratto di conto corrente stipulato dai sigg. RT, GR e AN, da un lato, e la CIC - Credito Italiano Bank, società di diritto tedesco, dall'altro, la nazionalità del contraenti non era affatto comune;
onde, ai sensi dall'art. 25 preleggi, pacificamente applicabile, esso era disciplinato dalla legge tedesca;
- la sentenza, riferendosi, invece, ad un preteso contratto i cui contraenti risulterebbero di nazionalità comune, evidentemente allude ad una pattuizione ulteriore rispetto al contratto di conto corrente, intercorsa tra i correntisti italiani;
tuttavia essa non precisa da cosa si ricaverebbe la esistenza di tale ulteriore negozio, del quale neanche indica il contenuto, e, soprattutto, trascura che neppure il AN ne aveva mai allegato in giudizio l'esistenza;
- la sentenza, inoltre, sembra dare per scontato che il rapporto interno di ripartizione tra i cointestatari-creditori del conto corrente debba necessariamente comportare, quantomeno per la legge italiana, la stipulazione di un apposito ed ulteriore accordo il cui contenuto si presume regolato, in difetto di prova contraria, dall'art. 1298, secondo comma, c.c.; vero è, invece, che il criterio indicato da detta norma postula esclusivamente l'individuazione dell'interasse di quello, tra i concreditori, por il quale l'obbligazione è stata contratta, ossia dalla ragione di credito sostanziale che l'adempimento dal debitore - ancorché rivolto ai più - è intesa a soddisfare;
con la conseguenza che il titolo del regresso esercitatile dal concreditore nei confronti dell'accipiens ha normalmente natura di mero fatto giuridico, mentre la stipulazione di un apposito patto di ripartizione della provvista è meramente eventuale.
In conclusione, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe censurabile per avere:
a) da un lato, negato l'applicabilità alla fattispecie del diritto della Repubblica Federale Tedesca;
b) dall'altro, ipotizzato la conclusione di un ulteriore contratto tra le parti in causa, senza offrire la necessaria motivazione e senza che lo stesso attore avesse allegato l'esistenza di esso. 2. - Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denuncia violazione degli artt. 1322, 1854 e 1292 ss. c.c. e vizio di motivazione. Esso censura la sentenza impugnata sotto due profili:
a) seppure fosse da escludere l'applicazione del diritto tedesco a causa della mancata collaborazione del ricorrente (allora appellante principale), che non aveva fornito la prova della diversità della legge straniera rispetto a quella italiana - prova che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Casa. 1127/1993), deve essere fornita da chi invoca la legge straniera -, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare su tale necessaria premessa, ossia "sulla riferibilità ed imputabilità della sconoscenza del diritto tedesco";
b) la Corte non avrebbe comunque potuto statuire che il caso era regolato dagli artt. 1854 - 1298 c.c., e ciò in ragione del peculiare contenuto del contratto di conto corrente allegato, che rendeva quest'ultimo non sussumibile nel disposto della prima norma, con la conseguenza che, tra i cointestatari del conto, non era configurabile un rapporto riconducibile alla disciplina della seconda. Infatti le facoltà riconosciute dalle clausole contrattuali a ciascuno del contitolari (illimitata facoltà di disposizione, denominata nella prassi bancaria tedesca oder-konto, alternativa alla facoltà di disposizione congiunta denominata und-konto; potere di accreditare al conto comune tutti gli importi e i titoli, pervenienti anche a nome di uno solo dei correntisti, e di contrarra obbligazioni a carico del conto comune con responsabilità solidale di tutti;
potere di revocare, nei confronti della banca, dette disposizioni, con effetto per il futuro) travalicavano la semplice "facoltà di compiere operazioni anche separatamente" prevista dall'art. 1854 c.c.; esse erano, inoltre, incompatibili con il disposto degli artt.
1301, 1302 e 1303 in materia di solidarietà attiva, in quanto "per un verso tendevano al massimo a valorizzare l'interesse esclusivo di ciascuno dei contraenti a fronte della completa riferibilità dei saldi di conto a livello pienamente individuale, e per altro verso a rendere disponibile - sempre per ciascuno di essi isolatamente considerato - la configurazione di un tal rapporto, nel senso che sarebbe stata sufficiente una unilaterale (ed eventualmente anche arbitraria) manifestazione di volontà per trasformare la fattispecie dell'oder-konto in quella opposta dell'und-konto". 3. - Il terzo motivo, ulteriormente subordinato, denunciando violazione dell'art. 1298 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto di poter prescindere del tutto, assumendone la totale ininfluenza, dalla ricostruzione dell'esatto contenuto dei rapporti intercorsi tra il RT ed il AN a fondamento della decisione di negoziare con la banca tedesca il conto corrente cointestato. Obbietta il ricorrente che, nella ipotesi dell'applicabilità degli artt. 1854 e 1298 c.c., proprio quest'ultima norma avrebbe imposto la identificazione del punto fondamentale costituito dall'effettivo "interessa" dedotto da ciascuna delle parti nella costituzione del credito solidale - interesse facente capo ai soli RT e GR - e,
preliminarmente, le ragioni che avevano indotto il RT ed il GR a "parcheggiare" sul conto corrente bancario in questione denaro acquisito soltanto da loro due in forza di un precedente affare, cui il AN era estraneo. Eppure il ricorrente (allora appellante) aveva dimostrato: la provenienza esterna della somma di denaro costituente il saldo, con conseguente esclusione che il AN avesse concorso allo stesso con rimesse proprie;
l'avvenuta stipulazione di patti parasociali funzionali alla costituzione di una futura società tra i tre cointestatari del conto, la quale avrebbe dovuto, appunto, essere finanziata con la provvista del conto stesso;
il mancato seguito di tale iniziativa a causa del recesso del AN;
il diverso atteggiarsi, rispetto ad altri modelli della prassi bancaria tedesca, dell'oder-konto", la cui concorde scelta deponeva indiscutibilmente nel senso che l'operazione bancaria era stata concepita proprio in funzione della futura iniziativa economica e, al tempo stesso, in relazione alla necessità di consentire la rapida liberazione dell'investimento allorché fosse venuto meno l'intendimento di proseguire nella costituzione della società.
4.1. - Il primo motivo, profilo sub a), è inammissibile, giacché il ricorrente contesta l'applicazione del diritto italiano - e dunque la regola dello stesso in concreto applicata dal giudice di merito - ma non indica quale sarebbe la diversa regola applicabile alla fattispecie secondo il diritto tedesco.
Va in proposito osservato che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente. È dunque necessario che il motivo di ricorso per Cassazione indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) che, invece, va ad esso applicata e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all'impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisivita della censura e, dunque, l'interesse a proporla.
Nella specie, invece, il ricorrente si limita a dedurre che non si applica la legge italiana (e dunque non si applica il combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c., ossia la regola della solidarietà attiva e della presunzione di uguaglianza delle quote), ma non indica quale sarebbe, a suo giudizio, la diversa disciplina del rapporto, che comporterebbe una diversa decisione a lui favorevole;
non si comprende, pertanto, per quale specifica ragione la decisione dovrebbe essere a lui favorevole.
È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte afferma la non necessità della corretta indicazione, nel ricorso per Cassazione, degli articoli di legge invocati, ma ciò essa afferma soltanto a condizione che, sulla base del ricorso, siano comunque individuabili le norme o i principi di diritto che si assumono violati (ex miltis:
Cass. 7015/1998, 8490/1997, 4340/1997, 4923/1995, 724/1983). Invece nella specie è assolutamente impossibile, non contenendo il ricorso alcun richiamo di principi alternativi (a quello della solidarietà del credito, etc.) del diritto tedesco (vi e soltanto, nel secondo motivo, il richiamo - peraltro alquanto confuso e a fini diversi - non di norme o principi del diritto tedesco, ma delle regole di fonte contrattuale).
Non si contesta, dunque, al ricorrente l'omessa indicazione di articoli di legge, o l'inottemperanza all'onere di provare l'esistenza delle norme straniere invocate (secondo un certo orientamento - peraltro non incontrastato - della giurisprudenza di legittimità, richiamato nel secondo motivo), bensì la genericità della censura per la mancata, compiuta indicazione del principio di diritto violato.
4.2. - Del pari inammissibile è il profilo b) del primo motivo, sia quanto alla violazione dell'art. 112 che quanto al vizio di motivazione. Viene infatti censurata una ratio decidendi non presente nella sentenza, la quale, affermando la comune nazionalità della parti, non ipotizza affatto la conclusione di un ulteriore contratto tra lo stesse, ma si riferisce proprio al contratto di conto corrente. Il fatto che la sentenza affermi che il contratto era stato stipulato tra soggetti di comune nazionalità si spiega con la considerazione che essa non accerta la nazionalità straniera (tedesca, secondo il ricorrente) della banca, che nemmeno cita con la sua denominazione.
5. 1. - Il profilo a) del secondo motivo è inammissibile. Ancora una volta, infatti, il ricorrente censura una ratio decidendi non presente nella sentenza impugnata, la quale esclude l'applicabilità della legge tedesca non già par la mancanza di prova della stessa, bensì - nella ritenuta applicabilità dell'art. 25 preleggi - in quanto la nazionalità dei contraenti era comune: ratio, questa, che, come si è visto esaminando il primo motivo, non è stata ammissibilmente censurata dal ricorrente.
5.2. -Lo stesso motivo è inammissibile, per genericità, anche quanto al profilo b). Invero il ricorso (ripetendo l'errore commesso nel primo motivo, a proposito della lamentata inapplicabilità della legge italiana) deduce soltanto la pretesa non riconducibilità del contratto alla disciplina di cui all'art. 1854 (e, conseguati temente, 1298) c.c., ma nulla dice circa la regola giuridica alternativa che dunque lo regolerebbe, e che starebbe a fondamento delle ragioni del ricorrente. È soltanto chiaro che quest'ultimo pretende di poter far suo l'intero saldo del conto, ma la ragione giuridica di tale pretesa resta misteriosa, dato che neppure può ipotizzarsi il diretto fondamento della stessa sul contratto (dunque sul principio dell'autonomia privata), il cui contenuto, come descritto (invero non proprio linearmente) in ricorso, non sembra, di per se, contemplare la soluzione invocata dal ricorrente. 6. - Neppure il terzo motivo può essere accolto.
Esso si incentra sulla pretesa violazione dell'art. 1298 c.c. da parte della Corte di appello, la quale ha ritenuto di non dare ingresso alla ricostruzione dei rapporti interni tra il RT, il GR e il AN, dalla quale, invece, avrebbe potuto dedurre che l'interesse al credito solidale del saldo del conto era esclusivo dei primi due, con conseguente esclusione della divisione in favore del terzo. Sembra, dunque, che la censura si riferisca al primo comma - non al secondo - della norma invocata, il quale, appunto, contempla l'interesse esclusivo di uno dei contitolari in solido quale causa di esclusione della divisibilità dell'obbligazione nei rapporti interni.
Sennonché, cosi come proposta, la censura non ha fondamento. L'affermazione che il saldo di un conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, possa costituire credito "contratto nell'interesse esclusivo di alcuno di essi" (art. 1298, primo comma, cit.), non è condivisibile in astratto, perché contrasta con la funzione stessa del contratto, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore - dunque nell'interesse - di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo;
ma ancor più essa non è qui condivisibile in concreto, giacché nella fattispecie lo stesso ricorrente deduce che il conto era stato aperto in vista della costituzione di una sodata fra i tre intestatari e che le somme ivi depositate servivano, appunto, per la futura, comune iniziativa economica.
In realtà, il ricorrente confonde l'interesse sottostante al credito del saldo, vantato da tutti i titolari del conto nei confronti della banca (salva la ripartizione nei rapporti interni tra i contitolari), con il diverso credito al corrispettivo versato sul medesimo conto, vantato da due soltanto dei contitolari nei confronti di altro soggetto;
ma la sovrapposizione dell'uno e dell'altro credito non è consentita, giacché soltanto il primo - non già il secondo - può rilevare agli effetti dell'art. 1298, primo comma, c.c., perché quello è il credito solidale di cui si discute.
Tanto precisato in diritto, resta assorbito l'ulteriore profilo di doglianza consistente nel vizio di motivazione. La lamentata pretermissione della ricostruzione dei rapporti interni tra il RT, il GR e il AN è, infatti, nella prospettazione del ricorrente, inscindibilmente connessa al qui disatteso vizio di violazione di legge.
7. - il ricorso va dunque respinto.
È equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Cosi deciso in Roma il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004