Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14503 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 62359 N I I V S REPUBBLICA ITALIANA I L A L N V I L A NOME DEL POPOLO ITALIANO A V I V C TE SUPREMA DI CASSAZIONE N I 8 2 - V 9 / SEZIONE QUINTA CIVILE 14503/02 U N 1 I / 1 V S 6 emposta dagli Ill 8 9 R.G.N.20948/98 Dott. Bruno Dott. Massimo Oddo cron. 33837 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Ud. 14-5-02 Consigliere Dott. Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62359 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- ricorrente -
contro domiciliato in Rieti,PI Maria, elettivamente viale Matteucci presso il Rag.Orazio Paci;
' intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.342/27/97 del 3-6/9-10-97 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 12031 udienza del 14/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 'che ha concluso chiedendo Generale Dott. Carlo Destro il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Sulla base di investimenti immobiliari effettuati nel 1991 per £.800.000.000 da PI Maria, l'Ufficio Imposte Dirette di Rieti, rilevata una capacità di spesa superiore ai redditi dichiarati nel periodo 1987/1991,con accertamento co.1° D. P. R. sintetico ai sensi dell'art.38 n. 600/73, per l'anno 1989 ai fini IPERF ed ILOR, a dichiarato di fronte di un reddito £.19.077.000, accertava (avv. di acc. N. 5261003760) un reddito di £.133.333.000, imputando a ciascuno degli anni di detto periodo una quota di reddito pari ad 1/6 del complessivo importo di £.800.000.000. La PI impugnava l'accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti con sentenza n.22/04/96 accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n.342/27/97 del 3-6/9-10-97 accoglieva in 2 parte l'appello dell'Ufficio, determinava il reddito in £.32.706.000 e compensava le spese. per cassazione Il Ministro propone ricorso notificato il 24-11-98. L'Amministrazione Finanziaria deduce i seguenti motivi : la violazione e falsa applicazione degli artt.345 c.p.c., 15,16,19 bis e 23 D.P.R. 26-10-72,n.636, in relazione all'art.360 n.3 e 4 c.p.c.; la violazione dell'art.38 co.4° D.P.R. n.600/73 e dell'art.2697 C.C., in relazione all'art.360 n. 3 e 4 c.p.c.; l'omesso esame e l'omessa motivazione circa un punto di fatto decisivo prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è risultato fondato. Con il primo motivo il Ministero delle Finanze deduce la violazione del divieto di ius novorum nei seguenti termini : il precedente processo tributario era disciplinato dal D.P.R. n. 636/72, in particolare dagli artt. 15,16,19 bis e 23; la norma dell'art.23, relativa al procedimento di appello, non richiamava l'art. 19 bis;
quindi, in secondo grado non potevano essere proposti motivi aggiunti;
nella fattispcie, la contribuente, per la prima volta, nella 3 memoria di costituzione in appello, aveva esposto che per l'acquisto di un immobile aveva contratto un mutuo con il Credito Romagnolo;
la Commissione Tributaria Regionale, tenendo conto di tale prospettazione, aveva ridotto l'accertamento operato dall'Ufficio, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, in quanto domanda nuova, ed avrebbe dovuto circoscrivere la materia del contendere ai soli fatti prospettati con il ricorso di primo grado, e cioè i mutui contratti con Credito Fondiario e AB AT. La qustione è fondata. Innanzitutto, dall'esame comparativo del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado emerge che, costituendosi in appello, la PI deduceva che per realizzare l'investimento immobiliare aveva contratto un mutuo con il Credito Romagnolo per complessive £.168.750.000,per riduceva cui l'ammontare del proprio contante utilizzato, rispetto a quanto esposto in primo grado. Dalla combinata applicazione della richiamata disciplina processuale speciale (D.P.R. n.636/72) e della norma generale dell'art. 345 c.p.c. discende 4 che la situazione prospettata con riferimento al mutuo contratto con il Credito Romagnolo era domanda nuova, che doveva essere dichiarata inammissibile. Invece, la Commissione Tributaria Regionale, proprio tenendo conto di tale prospettazione, aveva ridotto a £.32.706.000 il reddito accertato sinteticamente dall'Ufficio per £.133.333.333 (1/6 dell'intero investito di £.8.000.000.000) relativamente all'anno 1988. Il secondo motivo ha una duplice formulazione : la violazione dei principi sull'onere della prova;
l'omesso esame e l'omessa motivazione di un punto decisvo della controversia. Crica il primo profilo, viene dedotto specificamente che : quanto al mutuo contratto con il Credito Romagnolo la dimostrazione era stata data con gli atti del pignoramento di importo pari alla somma mutuata, ma la deduzione era inammissibile per il divieto di ius novorum;
quanto al mutuo con il Credito Fondiario non era stata fornita alcuna prova, per cui doveva ritenersi che la PI avesse utilizzato mezzi propri, come accertato dall'Ufficio impositore;
quanto al mutuo con AB AT per complessive £.300.000.000,la prova fornita con gli atti relativi a quattro 5 pignoramenti era parziale, in quanto copriva solo £.44.722.000. Sensa dubbio, vi è stata violazione dell'art.38 co.4° D.P.R. n.660/73,oltre che della norma generale dell'art.2697 c.c., che poneva ad onere del contribuente la prova contraria della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio. Crica il secondo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata si desume che la Commissione Tributaria Regionale non aveva considerato il punto della parziale dimostrazione della provenienza da mutui della somma investita e non aveva motivato le gagioni per cui la PI aveva utilizzato mezzi propri per il limitato importo di £.196.238.000. Pertanto, anche il secondo motivo di doglianza deve ritenersi fondato. In definitiva, l'esaminato ricorso va accolto. Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il giudice tributario di rinvio provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza 6 impugnata;
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 14-5-2002. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Bruno Saccucci ч то асчис J un IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AS Oggi. 11 AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLIERECT Arnaldo AS N V ' I E A S N I I S T F L L N V A I O I T ' V C V N T N T I ' E 8 D V 8 U 7 I 9 / V E N b / V 1 9 Z 6 I 8 O 9 N 7