CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20257 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TI nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/pgrTER le conclusioni del PG LA_ 2i" G 1."2•41C$ t Le- ‘'.1 li . 611'3° £t, 044" 0A-WG 0,N C. (Ai\ kA. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20257 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN IU propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso sofferta, nell'ambito del procedimento in cui era stato tratto in arresto il 20/05/2018 per la flagranza dei reati di cui agli artt. 628, 582, 61 n. 2, cod. pen. 1.2. Alla convalida dell'arresto faceva seguito l'applicazione della misura cautelare in carcere;
l'ordinanza applicativa veniva confermata dal Tribunale del riesame. Il giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si era concluso con sentenza di condanna. La Corte di appello, dopo la visione in contraddittorio di un video che rappresentava l'effettivo svolgersi dei fatti, assolveva l'imputato dal reato di lesioni, perché il fatto non costituiva reato, e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di rapina, riqualificata in furto semplice, per difetto di querela. 2. Il Giudice della riparazione ha reputato sussistente la condotta ostativa all'invocato indennizzo, osservando come dalla stessa sentenza assolutoria risulti che l'imputato avesse sottratto una macchina fotografica ad un viaggiatore della metropolitana e che, successivamente a tale sottrazione, dopo essere stato scoperto, aveva profferito minacce all'indirizzo dei poliziotti con i quali ingaggiava una pesante colluttazione, all'esito della quale i due agenti riportavano lesioni. Colluttazione che la sentenza assolutoria non aveva ascritto con certezza all'intenzione di procurarsi l'impunità ovvero di conseguire il profitto della rapina, ma alla probabile ricerca di una via di fuga (ciò che spiegava la riqualificazione del fatto in furto semplice). 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce manifesta illogicità e contraddittorietà interna ed esterna della motivazione rispetto ad altri atti della procedura esplicitamente richiamati. Il caso di specie è riconducibile ad una ipotesi di ingiustizia c.d. formale. Il Giudice della riparazione valorizza circostanze fattuali ampiamente disattese dalla sentenza assolutoria, la quale aveva evidenziato la insussistenza, ora per allora, delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, riferendosi alla violenza asseritamente realizzata dall'indagato nei confronti degli operanti, ha in modo surrettizio qualificato il fatto come tentata rapina impropria: qualificazione che si pone contro il giudicato, atteso che la sentenza assolutoria aveva rimarcato come non fosse emersa alcuna forma di violenza da parte del AN ai danni dei suoi accompagnatori e come le minacce asseritamente dallo stesso profferite dovessero collocarsi in una fase assolutamente successiva alla sottrazione. In sostanza, la decisione del Giudice della riparazione circa la materialità della condotta posta in essere dal ricorrente appare inconciliabile con le conclusioni cui era pervenuta la Corte di appello. 2 4. In data 30/12/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato con cui si chiede, in principalità, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiaratoi. 6. In data 19/01/23 sono pervenute note di replica del difensore dell'istante, avv. Silvia Asta rita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ricorda il Collegio che l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., regola il diritto alla riparazione a fronte dell'ingiustizia sostanziale, indicando le formule assolutorie che la legittimano, mentre il comma 2 ha riguardo alle ipotesi di ingiustizia formale. Orbene, va escluso che la presente fattispecie rientri nelle ipotesi di cui al comma 1, stante la tassatività delle formule di proscioglimento ivi previste. Occorre, pertanto, esaminare la sua riconducibilità alle previsioni del comma 2, come afferma il ricorrente. È indiscutibile che tra le cause di non punibilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., la cui presenza rende illegittima l'applicazione della misura cautelare, si debba annoverare la mancanza di querela (cfr. Sez. 4, n. 42022 del 06/11/2006, Carta ed altro, Rv. 235677 01; Sez. 4, n. 31428 del 04/07/2005, Patane', Rv. 231751 - 01), anche sul rilievo dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente con sentenza in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancanza di una condizione di procedibilità. Tanto premesso, va detto che secondo un più risalente indirizzo di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, doveva risultare da una decisione irrevocabile in fase cautelare: una riqualificazione intervenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia - era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima, mancando il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell'art. 314 cpv. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 26368 del 03/04/2007, Ucciero e altro, Rv. 236989 - 01; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Alberti, Rv. 223285 - 01). Con tali pronunce si è ritenuto che la formulazione letterale della norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., (con riferimento all'inciso "decisione irrevocabile") valorizzasse l'ingiustizia formale della misura, svincolata dall'esito del giudizio di merito, che è invece presupposto della riparazione prevista dal comma 1, di tal che l'istante avrebbe diritto all'equa riparazione soltanto per assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della nnisura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero per la presenza, a quella data, di cause di non punibilità, richiedendosi una decisione irrevocabile che accerti che il provvedimento custodiale è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità: ciò vuol dire che la causa di non punibilità (compresa nel concetto la causa di improcedibilità), doveva risultare alla stregua dell'imputazione contenuta nell'ordinanza, non impugnata, applicativa della misura cautelare, ovvero in quella, parimenti non impugnata, adottata dal Tribunale del riesanne ex art. 309 o 310 cod. proc. pen., o nella pronuncia di questa Corte investita da ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame o da ricorso per saltum avverso il provvedimento restrittivo, vale a dire alla stregua dell'imputazione su cui si è formato il giudicato cautelare. Secondo l'orientamento sinora richiamato, l'ingiustizia formale doveva dunque risultare accertata, per dar diritto alla riparazione, attraverso il giudicato cautelare. In tempi successivi, tuttavia, si sono date numerose decisioni che hanno affermato la sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare ( Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 - 01; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 - 01; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, De Cesare e altro, Rv. 245437 - 01). Si è, in particolare, affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comnna 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, quindi, non è ostativa alla riparazione la circostanza che la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione in circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice. Il Collegio ritiene di uniformarsi a tale interpretazione evidenziando che essa è in sintonia con i principi costituzionali (sentenze Cort. Cost. nn. 231 e 413 del 2004); del resto, la soluzione che nega l'ingiustizia della detenzione nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito, o che, comunque, correla quell'ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza, contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (sentenza 12 ottobre 1993, Durante), oltre ad apparire distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente rimarcato dal giudice delle leggi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, d'altra 4 parte, affermato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383, del 27 maggio 2010, D'Ambrosio). Fatta tale premessa, occorre valutare se il Giudice della riparazione abbia verificato se, anche in siffatta ipotesi di ingiustizia formale, ricorra un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Esso opera, infatti, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663), a meno che non si versi in casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha rilevato, con motivazione immune dalle sollevate censure, che dalla lettura degli atti e dalla stessa sentenza della Corte di secondo grado è risultato che il AN aveva sottratto la macchina fotografica;
che egli aveva certamente ingaggiato una colluttazione con gli agenti Lomonaco e Meini, pur avendo escluso la Corte di appello la certezza della riconducibilità delle lesioni ad un suo comportamento volontario;
che, infine, lo stesso ricorrente aveva sicuramente pronunciato frasi di minaccia all'indirizzo degli agenti, pur profferite in una fase successiva alla sottrazione (di tal che la Corte ha escluso il nesso teleologico con la necessità di portare a compimento la sottrazione). Tutte condotte oggettivamente espressive di «un comportamento equivoco che ben poteva dare luogo alla emissione della misura custodiale», atteso che le minacce verso gli agenti e la violenza sono state poste in essere se non con il dolo di rapina, nella immediata vicinanza temporale della sottrazione, «il che ben poteva indurre, qualificando il fatto come tentata rapina impropria, alla emissione della misura predetta da parte del giudice della cautela». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali punto sono compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/pgrTER le conclusioni del PG LA_ 2i" G 1."2•41C$ t Le- ‘'.1 li . 611'3° £t, 044" 0A-WG 0,N C. (Ai\ kA. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20257 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN IU propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso sofferta, nell'ambito del procedimento in cui era stato tratto in arresto il 20/05/2018 per la flagranza dei reati di cui agli artt. 628, 582, 61 n. 2, cod. pen. 1.2. Alla convalida dell'arresto faceva seguito l'applicazione della misura cautelare in carcere;
l'ordinanza applicativa veniva confermata dal Tribunale del riesame. Il giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si era concluso con sentenza di condanna. La Corte di appello, dopo la visione in contraddittorio di un video che rappresentava l'effettivo svolgersi dei fatti, assolveva l'imputato dal reato di lesioni, perché il fatto non costituiva reato, e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di rapina, riqualificata in furto semplice, per difetto di querela. 2. Il Giudice della riparazione ha reputato sussistente la condotta ostativa all'invocato indennizzo, osservando come dalla stessa sentenza assolutoria risulti che l'imputato avesse sottratto una macchina fotografica ad un viaggiatore della metropolitana e che, successivamente a tale sottrazione, dopo essere stato scoperto, aveva profferito minacce all'indirizzo dei poliziotti con i quali ingaggiava una pesante colluttazione, all'esito della quale i due agenti riportavano lesioni. Colluttazione che la sentenza assolutoria non aveva ascritto con certezza all'intenzione di procurarsi l'impunità ovvero di conseguire il profitto della rapina, ma alla probabile ricerca di una via di fuga (ciò che spiegava la riqualificazione del fatto in furto semplice). 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce manifesta illogicità e contraddittorietà interna ed esterna della motivazione rispetto ad altri atti della procedura esplicitamente richiamati. Il caso di specie è riconducibile ad una ipotesi di ingiustizia c.d. formale. Il Giudice della riparazione valorizza circostanze fattuali ampiamente disattese dalla sentenza assolutoria, la quale aveva evidenziato la insussistenza, ora per allora, delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, riferendosi alla violenza asseritamente realizzata dall'indagato nei confronti degli operanti, ha in modo surrettizio qualificato il fatto come tentata rapina impropria: qualificazione che si pone contro il giudicato, atteso che la sentenza assolutoria aveva rimarcato come non fosse emersa alcuna forma di violenza da parte del AN ai danni dei suoi accompagnatori e come le minacce asseritamente dallo stesso profferite dovessero collocarsi in una fase assolutamente successiva alla sottrazione. In sostanza, la decisione del Giudice della riparazione circa la materialità della condotta posta in essere dal ricorrente appare inconciliabile con le conclusioni cui era pervenuta la Corte di appello. 2 4. In data 30/12/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato con cui si chiede, in principalità, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiaratoi. 6. In data 19/01/23 sono pervenute note di replica del difensore dell'istante, avv. Silvia Asta rita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ricorda il Collegio che l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., regola il diritto alla riparazione a fronte dell'ingiustizia sostanziale, indicando le formule assolutorie che la legittimano, mentre il comma 2 ha riguardo alle ipotesi di ingiustizia formale. Orbene, va escluso che la presente fattispecie rientri nelle ipotesi di cui al comma 1, stante la tassatività delle formule di proscioglimento ivi previste. Occorre, pertanto, esaminare la sua riconducibilità alle previsioni del comma 2, come afferma il ricorrente. È indiscutibile che tra le cause di non punibilità previste dall'art. 273 cod. proc. pen., la cui presenza rende illegittima l'applicazione della misura cautelare, si debba annoverare la mancanza di querela (cfr. Sez. 4, n. 42022 del 06/11/2006, Carta ed altro, Rv. 235677 01; Sez. 4, n. 31428 del 04/07/2005, Patane', Rv. 231751 - 01), anche sul rilievo dell'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente con sentenza in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancanza di una condizione di procedibilità. Tanto premesso, va detto che secondo un più risalente indirizzo di questa Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, doveva risultare da una decisione irrevocabile in fase cautelare: una riqualificazione intervenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia - era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima, mancando il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell'art. 314 cpv. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 26368 del 03/04/2007, Ucciero e altro, Rv. 236989 - 01; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Alberti, Rv. 223285 - 01). Con tali pronunce si è ritenuto che la formulazione letterale della norma dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., (con riferimento all'inciso "decisione irrevocabile") valorizzasse l'ingiustizia formale della misura, svincolata dall'esito del giudizio di merito, che è invece presupposto della riparazione prevista dal comma 1, di tal che l'istante avrebbe diritto all'equa riparazione soltanto per assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della nnisura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero per la presenza, a quella data, di cause di non punibilità, richiedendosi una decisione irrevocabile che accerti che il provvedimento custodiale è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità: ciò vuol dire che la causa di non punibilità (compresa nel concetto la causa di improcedibilità), doveva risultare alla stregua dell'imputazione contenuta nell'ordinanza, non impugnata, applicativa della misura cautelare, ovvero in quella, parimenti non impugnata, adottata dal Tribunale del riesanne ex art. 309 o 310 cod. proc. pen., o nella pronuncia di questa Corte investita da ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame o da ricorso per saltum avverso il provvedimento restrittivo, vale a dire alla stregua dell'imputazione su cui si è formato il giudicato cautelare. Secondo l'orientamento sinora richiamato, l'ingiustizia formale doveva dunque risultare accertata, per dar diritto alla riparazione, attraverso il giudicato cautelare. In tempi successivi, tuttavia, si sono date numerose decisioni che hanno affermato la sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare ( Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 - 01; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 - 01; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, De Cesare e altro, Rv. 245437 - 01). Si è, in particolare, affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comnna 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, quindi, non è ostativa alla riparazione la circostanza che la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione in circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice. Il Collegio ritiene di uniformarsi a tale interpretazione evidenziando che essa è in sintonia con i principi costituzionali (sentenze Cort. Cost. nn. 231 e 413 del 2004); del resto, la soluzione che nega l'ingiustizia della detenzione nell'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata all'esito del giudizio di merito, o che, comunque, correla quell'ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza, contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (sentenza 12 ottobre 1993, Durante), oltre ad apparire distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente rimarcato dal giudice delle leggi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, d'altra 4 parte, affermato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383, del 27 maggio 2010, D'Ambrosio). Fatta tale premessa, occorre valutare se il Giudice della riparazione abbia verificato se, anche in siffatta ipotesi di ingiustizia formale, ricorra un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Esso opera, infatti, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663), a meno che non si versi in casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha rilevato, con motivazione immune dalle sollevate censure, che dalla lettura degli atti e dalla stessa sentenza della Corte di secondo grado è risultato che il AN aveva sottratto la macchina fotografica;
che egli aveva certamente ingaggiato una colluttazione con gli agenti Lomonaco e Meini, pur avendo escluso la Corte di appello la certezza della riconducibilità delle lesioni ad un suo comportamento volontario;
che, infine, lo stesso ricorrente aveva sicuramente pronunciato frasi di minaccia all'indirizzo degli agenti, pur profferite in una fase successiva alla sottrazione (di tal che la Corte ha escluso il nesso teleologico con la necessità di portare a compimento la sottrazione). Tutte condotte oggettivamente espressive di «un comportamento equivoco che ben poteva dare luogo alla emissione della misura custodiale», atteso che le minacce verso gli agenti e la violenza sono state poste in essere se non con il dolo di rapina, nella immediata vicinanza temporale della sottrazione, «il che ben poteva indurre, qualificando il fatto come tentata rapina impropria, alla emissione della misura predetta da parte del giudice della cautela». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali punto sono compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente