Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
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10 Sentenza n. 1668 39 10 /09 Registro generale n. 36441/2008
Udienza pubblica 17.12.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Saverio F. MANNINO presidente
Arturo CORTESE 66 Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Luigi LANZA
Massimo DOGLIOTTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
ON LI, n. a Santa Caterina Villarmosa il 16.1.1962
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 7.4.2008
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
-udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
-udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale V. D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. LI ON ricorre per cassazione avverso la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza datata 14.6.2007, con cui il Tribunale di Termini Imerese (sez. distacc. di Cefalù) l'aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, per il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) per avere falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno bancario, con ciò implicitamente incolpando di reato EA e AZ Torre, a cui l'assegno era stato dato in pagamento di alcuni capi
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I giudici di merito hanno accertato che, in data 22 agosto 2000, il
ON aveva presentato al Commissariato della Polizia di Stato denuncia di smarrimento di due assegni bancari e che, alla fine del mese del successivo settembre, i coniugi ON avevano acquistato capi di abbigliamento presso il negozio dei Torre, dando in pagamento uno dei predetti assegni.
3. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo, ex art. 606.1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 368 c.p. e vizio di motivazione della sentenza.
4 Il Procuratore generale ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte integra il reato di calunnia la condotta di chi denunci lo smarrimento di assegno bancario dopo averlo consegnato in pagamento ad altra persona, giacché quest'ultima viene implicitamente incolpata di avere commesso il reato di furto o di ricettazione (v. tra le tante, Cass. 13912/2004, ced
229215, D'Amore; 37017/2003, ced 226793; Russo;
33814/2002, ced
222859, Pontonio;
33556/2002, ced 222748, Bonafede).
Si rinvengono pochi precedenti in cui è stato ritenuto che il delitto
è integrato anche quando la falsa denuncia di smarrimento precede la negoziazione del titolo (v. Cass. 10400/2008, ced 239017, Carlisi e, con più analitica motivazione, Cass. 19054/2002, Ciamba). Il Collegio condivide l'affermazione che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, non preceduta, bensì seguita dalla negoziazione dell'assegno da parte del denunciante, possa integrare il delitto di calunnia. E' tuttavia necessario operare alcune precisazioni sulle differenti forme del delitto di calunnia, anche per meglio individuare le diversità di ricostruzione probatoria, soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo.
Nel caso di falsa denuncia successiva alla negoziazione si è in presenza di una calunnia formale o diretta, consumata nel momento in cui la denuncia viene resa ed è irrilevante la circostanza che non sia stato espressamente incolpato un soggetto determinato, giacché il destinatario dell'incolpazione è implicitamente ma univocamente individuato nella persona a cui l'assegno era stato consegnato dal denunciante. In tal caso, agevole è anche la dimostrazione del dolo di
2 calunnia (sussistente al momento della formulazione della falsa incolpazione) costituito dalla consapevolezza di avere, sia pure per implicito, falsamente incolpato di reato una persona che si sa innocente.
La negoziazione di assegno che si compie successivamente alla falsa denuncia di smarrimento non integra la calunnia formale delineata dalla prima parte dell'art. 368 comma 1 cod. pen., giacché non è individuato o individuabile, neppure implicitamente, un possibile incolpato.
Fino a quando quell'assegno rimane nella disponibilità del falso denunciante può, eventualmente, configurarsi il delitto di simulazione di reato, punito meno gravemente dall'art. 367 cod. pen., proprio perché il falso reato non è attribuito a persona determinata o determinabile. La successiva negoziazione dell'assegno può costituire il segmento della condotta che configura il delitto di calunnia nella forma delineata dalla seconda parte dell'art. 368 comma 1 cod. pen. (calunnia reale o indiretta), quando esclusa la sussistenza di una consegna colposa dell'assegno (dovuta a dimenticanza della precedente denuncia per il tempo trascorso o ad errore o confusione)- possa ritenersi che la condotta dell'agente integri la simulazione di tracce di reato a carico del prenditore dell'assegno.
In siffatta ipotesi, l'affermazione di sussistenza del delitto implica la prova dello stretto e intenzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia resa e la successiva negoziazione.
E' ben evidente (rispetto alla calunnia formale della falsa denuncia successiva alla negoziazione) la maggiore difficoltà probatoria per l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato e, in particolare, di quello soggettivo, richiedendosi la dimostrazione della consegna dolosa dell'assegno di cui in precedenza era stato denunciato lo smarrimento.
La motivazione della sentenza impugnata non fornisce le necessarie rigorose risposte agli interrogativi che la concreta fattispecie pone, per cui il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Roma, 17, dicembre 2008
Il consigliere Il presidente F. Ippolito F. S. Mannino
Prefacer DEPOSITATO IN CANCELLERIAL
oggi 28 GEN 2009 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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