Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 3910
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2008, n. 3910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3910
Data del deposito : 17 dicembre 2008

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