Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 2
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del reato di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 6 cod. pen., purché effettuata prima che l'autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.
Il delitto di calunnia, quale reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, tanto che per l'accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cod. pen.. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'inverosimiglianza della denuncia per il fatto che alla stessa avevano fatto seguito sia una perquisizione domiciliare nei confronti della persona incolpata, sia una visita ospedaliera al fine di accertare la presenza delle tracce dei reati denunciati).
Commentari • 6
- 1. Calunnia: la ritrattazione fatta il giorno successivo alla denuncia non esclude la punibilitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 4. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 5. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 26177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26177 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
M
O S C U RA TA
2X 26 177 /09 SENTENZA n.609 REGISTRO GENERALE n. 43731/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17 MARZO 2009
RE P U B BLIC A I T AL IANA
In nome del Popolo Italiano In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE altri dati identificatiyi di: Sezione sesta penale delle parti a norma dell'art. 52 Composta dai Signori:
d. Igs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio Dott. Giorgio Lattanzi - Presidente a richiesta di parte 1. Dott. Adolfo Di Virginio - Consigliere
✓ imposto dalla legge 2. Dott. Giovanni Conti - Consigliere
3. Dott. Domenico Carcano - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
V.M. nato a [...] avverso la sentenza del 5 novembre 2008 emessa dal G.U.P. del Tribunale di
Roma, nel procedimento a carico di B.M.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avvocato Luigi Ciotti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di B.M. imputato del reato di calunnia, per avere, con denuncia orale resa ad agenti della polizia di
Stato, accusato falsamente V.M. di sequestro di persona e violenza sessuale.
Il giudice ha messo in evidenza come l'imputato, dopo avere effettivamente chiamato la polizia e denunciato di essere stato prima stordito con alcool e droga, poi legato al letto e violentato da V.M. e da un'altra persona non identificata, ha completamente ritrattato la denuncia, subito dopo la perquisizione dell'abitazione del V. a poche ore di distanza dall'intervento della polizia.
Pertanto, il G.u.p. ha ritenuto trattarsi di un'ipotesi di reato impossibile, per l'assoluta inidoneità dell'azione calunniosa a mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, tanto è vero che la polizia giudiziaria non ha nemmeno ritenuto di verbalizzare la denuncia orale presentata. In ogni caso, la mancata verbalizzazione non consentirebbe comunque di sostenere in maniera idonea l'accusa in giudizio, in quanto difetterebbe un elemento fondamentale di prova.
V.M. quale personaContro questa sentenza ricorre per cassazione offesa costituita parte civile, tramite il difensore di fiducia e deduce l'erronea applicazione degli artt. 49 comma 2 e 368 c.p., nonché vizio di motivazione.
Assume che la denuncia orale presentata dall'imputato è stata idonea a configurare il reato di cui all'art. 368 c.p., tanto è vero che alla stessa è seguita la perquisizione domiciliare da parte della polizia giudiziaria e la sottoposizione dell'imputato a visita ospedaliera per accertare tracce dei reati denunciati.
Il ricorso è fondato.
E' evidente l'erronea applicazione della legge penale che ha fatto il giudice con l'ordinanza impugnata.
2 O S C U RA T A
La calunnia è un reato di pericolo e ad integrarne gli estremi è sufficiente anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per l'assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine. In tali casi l'azione si rivela sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49 c.p. (Sez. VI, 10 gennaio 1997, n. 2715, Marchetti;
Sez. VI, 15 febbraio 1985, n. 3930, Pascazio;
Sez. III, 24 aprile 1978, n. 12054, Ganci). Nel caso in esame l'inverosimiglianza della denuncia presentata è obiettivamente smentita dal fatto che la polizia giudiziaria non solo è intervenuta sul posto, ma ha eseguito la perquisizione dell'abitazione del determinata
.
proprio dalla denuncia dell'imputato, il quale, peraltro, risulta essere stato
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sottoposto a visita medica al fine di accertare la presenza delle violenze dallo stesso denunciate.
La circostanza, riportata nella motivazione della sentenza impugnata, relativa alla mancata verbalizzazione della denuncia appare del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di calunnia. Per il delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594,
De Barbieri ed altri).
Né la questione della mancata verbalizzazione può avere rilievo per ritenere la non idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, così come affermato in sentenza, in quanto la falsa denuncia può essere provata anche attraverso le testimonianze dei due pubblici ufficiali ai quali l'imputato si rivolse.
Allo stesso modo deve ritenersi irrilevante la "ritrattazione" della denuncia, in quanto si tratta di un reato formale e istantaneo in cui un tale evento non ha alcuna
3 O S C U R A T A
attitudine ad impedirne il perfezionamento. Per le stesse ragioni la giurisprudenza ha anche escluso che la ritrattazione sia idonea a fare degradare la calunnia consumata nell'ipotesi tentata ovvero a configurare recesso attivo (Sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 10896, P.M. in proc. Garganese).
D'altra parte, la calunnia non viene neppure menzionata nell'art. 376 c.p.
La ritrattazione può essere configurata come un post factum, eventualmente valutabile come attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p., ossia come una condotta di ravvedimento operoso che deve intervenire prima che l'autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione (Sez. VI, 19 marzo 1998, n.
5574, Ruggeri;
Sez. VI, 14 maggio 2003, n. 37016, Mora), ma non può condurre a ritenere che ricorra l'ipotesi del reato impossibile, così come invece ha fatto il
G.u.p. con l'impugnata sentenza.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al G.u.p. del
Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giorgio Lattanzi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla