Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto000 0 ZION LA CORTE SUPREMA D SECOND SEZIO PHEAMENTO Composta dagli Ill.mi gg.rf Magistrati: SoMMA Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 13977/99 Consigliere Dott. Antonio VELLA 16554/99 2605 Rel. Consigliere- Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 280 Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato MARIO OMAGGIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente - dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 55 contro # 28 GEN 2002 IL CANCELLERE GI NO (AGEN AFFARI A Z); intimato e sul 2° ricorso n° 16554/99 proposto da: IA GI NO "AGENZIA AFFARI A Z", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAGUNTO 12, presso lo studio 2001 dell'avvocato NICOLA MECCARIELLO, difeso dall'avvocato 1334 -1- BEATRICE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI AU;
intimato avverso la sentenza n. 288/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per s l'accoglimento del ricorso principale con assorbimento u di quello incidentale. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 settembre 1985 GI MO conveniva in giudizio, dinanzi al TO di Benevento, ST RI, esponendo: di essere titolare di un'agenzia di affari, con sede in Airola, denominata "AZ"; di aver effettuato in favore del convenuto "prestazioni lavorative con anticipazioni di spese per l'immatricolazione di 45 autoveicoli", rima- nendo creditore nei confronti del predetto dello importo di £. 3.019.00; di aver sollecitato il pagamento di quanto dovutogli a mezzo raccomandata del 10.5.85 con t esito però negativo. u Tutto ciò premesso chiedeva la condanna del A RI al pagamento della suindicata somma, vinte le spese del giudizio. Si costituiva il convenuto il quale, pur riconoscendo di aver ottenuto le prestazioni in discorso, precisava di aver versato al MO due acconti per la somma complessiva di £.
2.210.000 e di essere quindi suo debitore soltanto della residua somma di £.
1.426.000 non versata alla controparte per aver essa rifiutato il rilascio delle relative fatture e della quale si dichiarava pronto ad eseguire il versamento "banco judicis". Inoltre, non avendo esso attore potuto, a causa comportamento del RI, detrarre dalle del imposte l'IVA sugli acconti già corrisposti, instava in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti. Con sentenza 19.3.94 il TO rigettava sia la domanda attorea, sia la riconvenzionale del convenuto e compensava tra le parti in ragione della metà le spese del giudizio, ponendo il residuo a carico della parte attrice. Proposto gravame dal MO il Tribunale di t u Benevento, con sentenza 9.3-20.4.99, in acco- glimento dell'impugnazione, condannava il RI A al pagamento, in favore della controparte, della somma di £. 3.019.000, oltre alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per RI sulla base di due cassazione ST motivi. Resiste con controricorso GI MO che propone altresì ricorso incidentale affidato ad una unica censura. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con i due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 2697 c.c., nonché mancata, insufficiente, illogica e contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controversia. t Rileva il ricorrente: u che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che secondo le regole dell'onere probatorio A era il MO e non esso RI a dover fornire la prova del credito azionato;
che quel giudice aveva equivocato nel ritenere che le deduzioni di esso ricorrente costituissero riconoscimento del credito vantato da
contro
- un parte;
che contrariamente all'assunto del giudice di appello esso RI aveva contestato 1'"an" sin dalla comparsa di costituzione e risposta 1.10.85 nel giudizio pretorile;
che erronea era l'affermazione di quel giudice secondo la quale non era stata provata la corresponsione dei due acconti, avendo al contrario esso ricorrente fornito di ciò ampia dimostrazione, tal che il suo debito risultava di £.
1.426.000 e non di £. 3.019.000, come emergeva dalla esibizione in giudizio dell'elenco delle pratiche rimessegli dalla controparte con in calce riportati, a grafia della predetta, i due acconti versati, di cui uno, in data 5.7.82 per £. 1.500.000, come da copia del relativo assegno bancario rilasciato al MO e da questi incassato, ed il secondo, in data 7.8.82, ы per £. 710.000 (nella sentenza del TO si н leggeva anzi che l'attore ………………………………..non aveva negato о di aver ricevuto l'acconto di cui aveva parlato il RI). Il ricorso è fondato. Nell'accogliere l'appello del MO il Tribunale di Benevento ha testualmente affermato: "L'attore ha, in primo grado, assunto la "esistenza di un credito nei confronti del "convenuto MO GI;
(rectius RI "ST); questi non ha contestato 1' "an" della “obbligazione, in quanto ha affermato di aver "eseguito le prestazioni, di cui all'atto di 1 T "citazione, eccependo di aver versato due acconti e di"per la somma complessiva di lire 2.210.000, "essere ancora debitore della somma residua di lire "1.426.000. "Il RI, però, a conforto della sollevata "eccezione non ha fornito alcuna prova;
tanto "comporta, in base al principio generale, secondo m "il quale "onus probandi incubit ei qui dicit, non "ei qui negat", che va ritenuto provata la domanda "avanzata dall'attore. "Sotto tale profilo quindi, va riformata la "sentenza del TO che resta ferma nella parte l "relativa al rigetto della domanda riconven- A zionale". Ritiene il Collegio che, a parte l'evidente confusione dei ruoli di attore e convenuto emergente dal fatto che il giudice d'appello ha dato atto che quest'ultimo aveva "affermato di aver eseguito le prestazioni" laddove tale affermazione riguardava invece, logicamente, l'ottenimento di (confusione di prestazioni d parte dell'attore ruoli sintomatica di una affrettata redazione della qui impugnata decisione) con le suesposte virgolettate argomentazioni, apodittiche e del tutto generiche, impeditive della verifica della 7 esattezza dell' iter logico" della decisione medesima, il giudice del gravame abbia reso una sentenza del tutto priva di concreta motivazione, essendo questa solo apparente. Infatti, anziché indicare le ragioni che 10 avevano indotto a riformare, con riguardo alla pretesa attorea, la sentenza del primo giudice il Tribunale dopo la breve ed in parte inesatta premessa in fatto, si è limitato al richiamo di un noto brocardo in tema di onere probatorio senza nulla ad esso aggiungere. La gravata pronunzia va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli (v. Cass. S.U. n. 1044/2000), mentre resta assorbito il ricorso incidentale involgente questioni, la mancata pronunzia in ordine a rivalutazione ed interessi, strettamente collegate alla definizione di quanto oggetto del ricorso principale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale cassa e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Napoli. Roma 10 ottobre 2001. AlfredoMeritiei extensuo IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELL 22 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma t u A Hadou 1097 129,11 456T 30,99३०,११ TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 3 MAG. 2002 Serie .4 alm 1.8742) versate ... 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro. p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Crazia DIF OL Il Responsabile Servizio Atti C zari (Dr. M. RASCICHINI)