Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
Per l'ammissione al gratuito patrocinio devono essere indicati, ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, anche gli elementi reddituali non continuativi ed occasionali, quali il sussidio per le condizioni di difficoltà economica familiare e le somme ricevute a titolo di risarcimento danni, che concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2017, n. 34864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34864 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
ASR 348 64-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 602/17 SENTENZA - Presidente - N. Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 8868/2016 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CO N. IL 21/03/1977 avverso la sentenza n. 2084/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 17/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppina Carella che ha concluso per l'annullamento senta zuvio. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Francesco Russo insesti tuzou dell'awk France Vittorio fir Doneto Corvo equale s riforte on motivi di i corso N. RG. RITENUTO IN FATTO 1. ON MO ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in rifor- ma della decisione del Tribunale di Castrovillari, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione e di € 350 di multa per il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/2002 per avere esposto falsi dati reddituali nella sua istanza pre- sentata in data 19.3.2010 per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata respon- sabilità, assumendo che ricorre violazione di legge e vizio motivazionale laddove non era stato valutato che, in relazione all'anno 2008, alcune voci considerate come elementi reddituali, costituivano entrate una tantum, come un sussidio ri- cevuto quale borsa lavoro per le condizioni di difficoltà economica in cui versava la famiglia e una somma ricevuta a titolo di risarcimento danni del veicolo, voci che, stante il loro carattere di occasionalità, non andavano considerate per l'accertamento della base reddituale;
Deduceva ancora a violazione dell'art.46 comma I lett.O e 48 Dpr 445/2000 in punto a omessa motivazione con riferimento al richiamo operato alle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Con ultima articolazione deduceva violazione di legge per il mancato abbat- timento di un terzo della sanzione penale, atteso che il giudizio si era svolto con le forme del rito abbreviato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i primi due motivi sopra richiamati siano infondati.
1.1 Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza richia- mata dalla corte di appello e dalla stessa difesa ricorrente, in ordine al fatto che ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concorrono, tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi e anche i redditi esentati dal computo ai fini dell'IRPEF (come gli assegni familiari cfr. sez.IV, 5.7.2012, PG in proc.Maiorana, Rv. 253726).
1.2 Va poi evidenziato come sia stato pacificamente acquisito dalla giurispru- denza di questa Corte Suprema che integrano il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riporta- ti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione pre- vista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla 2 Jell N. RG. effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez.U, 27.11.2008, Infanti, Rv. 242152; sez. IV, 18.9.2015, Di Rosa, Rv. 264711).
2. Sul secondo motivo va affermato che é del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun | richiamo alle sanzioni pre- viste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, atteso che l'art.95 è norma in- criminatrice penale e richiama l'art.79 nella parte in cui contempla la dichiarazio- ne sostitutiva sulla insussistenza delle condizioni di reddito, che a sua volta ri- chiama l'art.76 ai fini della determinazione del reddito (in particolare 76 comma III) A tale proposito pertanto la responsabilità del prevenuto non deriva dal fat- to di essersi dichiarato consapevole delle conseguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichiarazione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la sanzione penale alla falsità totale e parziale, nonchè alle omissioni della dichiarazione sostitutiva della certificazione, non potendosi neppure richiamare il principio di buona fede e di assenza di colpa ai sensi dell'art.47 cod.pen., in quanto gli att.76 e 79, che disciplinano la materia dl patrocinio a spese dello stato che vengono richiamati dall'art.95 stessa legge non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ritenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti assoluta- menti avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso con- testo normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile di sanzione penale (Sez.IV, 12.2.2015 n. 14011,Bucca, 263013; sez. VI, 31.3.2015, Ceppaglia, Rv.263808).
3. Risulta invece fondato il terzo motivo di ricorso laddove il giudice territo- riale, nell'accogliere la impugnazione della pubblica accusa, ha omesso di consi- derare che la decisione riformata era stata pronunciata all'esito di giudizio ab- breviato e ha pertanto del tutto omesso di operare l'abbattimento di un terzo di cui agli art.438 e 442 cod. proc.pen.
3.1 La sentenza della Corte di Appello deve pertanto essere annullata sul punto ma, trattandosi di statuizione che non comporta alcuna valutazione discre- zionale da parte del giudice, al relativo abbattimento in misura fissa previsto dal- la legge (un terzo) può procedere questa stessa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod. proc.pen., attivando i poteri officiosi che le vengono attribuiti dalla legge.
3.2 In conclusione la pena deve essere rideterminata, previa riduzione di un terzo di quella applicata dal giudice di appello (mesi quattordici di reclusione ed 3 Juille N. RG. 350 di multa), nella misura di mesi nove giorni dieci di reclusione e di € 233,00 di multa. Il ricorso deve essere per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena che determina, tenuto conto della diminuente per il rito, in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 233,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Vincenzo Romis Moun U BellunUp Depositata in Cancelleria Oggi. 17 LUG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciara