Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2002, n. 43713
CASS
Sentenza 22 novembre 2002

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In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, non è richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato, occorrendo, invece, da un lato, che la dissociazione sia volontaria e che si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, dall'altro, che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro.

In tema di giudizio direttissimo, l'omesso avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, previsto dall'art. 451 comma 6 cod. proc. pen., non produce alcuna nullità, qualora l'imputato, avvertito circa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento ai sensi del comma 5 dell'articolo menzionato, abbia optato per uno dei riti alternativi, in quanto, in tale ipotesi, trovano applicazione le regole del procedimento richiesto, mentre l'avviso della facoltà di richiedere il termine a difesa riguarda unicamente il dibattimento del giudizio direttissimo.

Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve (la Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2002, n. 43713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43713
    Data del deposito : 22 novembre 2002

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