Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
La circostanza aggravante della premeditazione può estendersi anche al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto, cosicchè egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. (Fattispecie in cui l'imputato era pienamente consapevole del progetto omicidiario essendo stato presente ai preparativi ed al controllo delle armi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2005, n. 12879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12879 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 24/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI VA - rel. Consigliere - N. 78
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 27753/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE OL IA, nato il [...];
2) RU ZO SA, nato il [...];
3) OD IN, nato il [...];
4) DI IA ES, nato il [...];
5) LA OS ES, nato il [...];
6) NA VA, nato il [...];
7) IT VI, nato il [...];
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VA Silvestri;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. SE Veneziano, il quale ha chiesto: per Di IA, l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato; per tutti gli altri imputati, il rigetto dei ricorsi;
Sentito per le parti civili, l'avv. MILONE;
Sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti CATANZARO, Furfaro, Gervasi, Managò, Vianello, Leo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.12.2003, la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava le decisioni in data 30.1.2002 e in data 23.11.2001 contenenti pronuncia di condanna nei confronti degli imputati, odierni ricorrenti, per gli omicidi di NA SE, di PO ES e di NA NN, nonché per l'omicidio di Di AR AN, avvenuti nel gennaio, febbraio e giugno 1995. Preliminarmente la Corte di secondo grado riteneva infondata l'eccezione di nullità della sentenza che, a dire dei difensori di RI, di Di IA e di AL, sarebbe derivata dalla riunione nello stesso processo e dalla conseguente pronuncia di un'unica sentenza di condanna per gli imputati che avevano revocato la richiesta di definizione immediata ex art.
4-ter d.l. 7.4.2000, n. 82, e per gli imputati che non avevano presentato la revoca: la Corte dichiarava di condividere il prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità per cui doveva escludersi l'esistenza di nullità o di abnormità della stessa decisione relativa ad imputati giudicati con riti diversi e reputava manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità del giudice in una siffatta situazione. La Corte disattendeva altresì l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del AL in relazione alla prospettata violazione dell'art. 146-bis, comma 4, c.p.p. in dipendenza del fatto che all'avv. Perugini, difensore dell'imputato, era stato consentito l'accesso alla sala per la videoconferenza dopo la chiusura dell'udienza, avvenuta alle ore 9,50, dopo la riunione dei processi e la sospensione dei termini di custodia cautelare: in proposito la Corte osservava che dall'attestazione della direzione del carcere non risultava l'ora in cui il legale era arrivato, che il AL era stato assistito dal secondo difensore presente nell'aula di udienza, che l'asserita nullità avrebbe dovuto essere dedotta nel termine prescritto dall'art. 182 c.p.p. e, infine, che la nullità inficiante la sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, avrebbe dovuto essere fatta valere con il rimedio dell'appello cautelare. Inoltre, dopo essere state disattese le doglianze riguardanti la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nella sentenza impugnata venivano esaminate le censure formulate con i motivi di appello in riferimento al tema dell'attendibilità dei collaboranti, con particolare riguardo al piano di depistaggio posto in essere dai fratelli US, diretto a fare conseguire l'impunità a talune persone, piano ben presto scoperto dagli inquirenti per merito soprattutto di US ZO ed abbandonato da entrambi i fratelli US. La Corte procedeva, quindi, alla disamina delle dichiarazioni dei collaboranti ritenendole intrinsecamente attendibili, perché spontanee, autonome, costanti, dettagliate ed idonee per la loro puntuale convergenza a riscontrarsi reciprocamente e a fornire la prova della validità della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e della responsabilità degli imputati sia per gli omicidi di OR, prima in danno di NA SE e poi della sorella e del AT (la cui causale va identificata nell'errata supposizione che le vittime fossero legate alla fazione di "cosa nostra" avversa a quella dei "corleonesi"), sia per l'omicidio del Di AR.
La Corte passava, poi, in rassegna indicando le prove che giustificavano la pronuncia di condanna nei confronti dei seguenti imputati. 1) EL OL IA condannato alla pena dell'ergastolo per concorso negli omicidi di NA SE, di PO ES e NA NN, di Di AR AN e reati connessi;
2) II VA condannato alla pena dell'ergastolo per concorso nei medesimi reati;
3) AL VI condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio dei coniugi PO-NA e del Di AR;
4) La RO ES condannato alla pena di venti anni di reclusione per l'omicidio di NA SE e reati connessi;
5) Di IA ES condannato alla pena di trenta anni di reclusione per il concorso nell'omicidio del Di AR e la soppressione di cadavere;
6) OD IN condannato, con l'attenuante speciale ex art. 8 della l. 203 del 1991, alla pena di dodici anni di reclusione per gli omicidi di NA SE e dei coniugi PO-NA e per i reati connessi;
7) US ZO SA condannato, con l'attenuante speciale ex art. 8 della l. 203 del 1991, alla pena di dieci anni di reclusione per gli omicidi di NA SE e per i reati connessi.
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione personalmente o per mezzo dei loro difensori.
Nell'interesse di EL OL IA venivano denunciati violazione di legge e vizi della motivazione, sull'assunto che l'affermazione di responsabilità era fondata sulla valutazione superficiale delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, senza tenere conto che erano stati accertati un complotto collaborativo e il contrasto tra US VA e l'imputato, onde la riconosciuta attendibilità delle chiamate risultava inquinata da illogicità e contraddittorietà.
Per US ZO SA e per OD IN venivano dedotte illogicità della motivazione e violazione dell'art. 8 della l. n. 203 del 1991 in ordine all'entità della pena e all'omessa applicazione dell'attenuante speciale nella sua massima estensione in relazione all'importanza fornita dal collaborante per la ricostruzione dei fatti criminosi. Nel ricorso del US veniva anche censurata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nell'interesse di Di IA ES la sentenza impugnata veniva censurata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 34 c.p.p., nonché per violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., a causa dell'inosservanza dei criteri valutativi delle chiamate in correità e in reità, prive dei caratteri della genuinità, spontaneità, non costanti, specialmente in riferimento alle dichiarazioni di US VA e del NT.
Il difensore di La RO ES chiedeva l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione degli artt.
4-ter della l. n. 144 del 2000, 18, 438, 441 c.p.p., in relazione alla illegale commistione di procedimenti trattati con riti eterogenei e all'abnormità dell'unica decisione cumulativa avente ad oggetto materiali probatori soggetti a differenti regimi di utilizzabilità e di valutazione, oltre che dalla violazione delle regole costituzionali del giusto processo e della terzietà del giudice;
b) violazione degli artt. 192, comma 3, 526 e 546 c.p.p., nonché mancanza e illogicità manifesta della valutazione, sul rilievo che non erano stati osservati i criteri di valutazione prescritti dal terzo comma dell'art. 192 in ordine all'accertamento dell'intrinseca attendibilità dei collaboranti e dei riscontri incrociati, in quanto la motivazione della sentenza doveva considerarsi meramente apparente e non era stata data alcuna plausibile risposta alle varie censure formulate, sul punto, nei motivi di appello volti a dimostrare che le chiamate non erano convergenti sulla posizione del La RO e sul suo contributo consapevole alla realizzazione della condotta omicidiaria;
c) violazione di legge e mancanza di motivazione sul concorso ex art. 110 c.p. in ordine ai reati connessi con l'omicidio di NA
SE; d) nullità della sentenza per violazione dell'art. 118 c.p. e per omessa motivazione in riferimento all'aggravante della premeditazione.
Dal difensore di AL VI era denunciata la nullità della motivazione sotto i seguenti profili: a) violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 3 Cost., in quanto la commistione di procedimenti aveva influenzato la decisione della Corte, che aveva conosciuto gli atti contenuti nel fascicolo del P.M.; b) nullità dell'udienza del 25.7.2003 perché è stata impedita la partecipazione dell'avv. Perugini alla videoconferenza;
c) violazione dell'art. 603 c.p.p. in dipendenza del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale diretta all'acquisizione di prove decisive;
d) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e vizi logici della motivazione relativamente alla valutazione delle chiamate in correità, erroneamente ritenute convergenti nonostante la non genuinità e le numerose discordanze esistenti nel racconto dei chiamanti.
I difensori di II VA deducevano una serie di illegittimità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 438 e 34 c.p.p. e conseguente abnormità della sentenza per il fatto che erano stati giudicati con un'unica decisione imputati le cui posizioni erano state trattate con riti differenti;
b) violazione degli artt. 192, comma 1 e 3, c.p.p., nonché carenza di motivazione, in quanto non erano stati osservati i criteri legali di valutazione dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, non erano state applicate le regole sulla c.d. convergenza delle plurime chiamate di correo, risultando inquinate e contraddittorie le relative dichiarazioni;
c) violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. per carenza dei presupposti legittimanti le intercettazioni, eseguite per la ricerca del latitante EL, onde le stesse erano colpite dalla sanzione dell'inutilizzabilità;
d) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con i motivi aggiunti, oltre a ribadirsi le censure sviluppate nel ricorso, veniva dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 191, 526 c.p.p. e 8, comma 1, del d.l. n. 341 dei 2000, convertito nella l. n. 4 del 2001, sul rilievo che degli atti di istruzione compiuti tra la data di ammissione dell'imputato al rito abbreviato (20.6.2000) e quella della successiva revoca (7.12.2000) non era stata data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p. ne' ne era stata dichiarata l'utilizzabilità, come è, invece, prescritto dal primo comma dell'art. 8 del citato d.l. n. 341 del 2000: veniva dedotta inoltre l'inutilizzabilità dell'escussione del collaboratore Di AT GI. Con successive memorie, i difensori del II depositavano due verbali di vana perquisizione domiciliare relativi alla ricerca del latitante EL per l'espiazione di pena definitiva, deducendo che i decreti di intercettazione ambientale e telefonica avrebbero dovuto essere emessi dal giudice dell'esecuzione e non dal GIP di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve pronunciarsi, anzitutto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di IA ES perché deceduto in data 27.6.2004, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti.
2.- I ricorrenti II e AL hanno riproposto la questione, già sollevata con i motivi di appello, relativa alla giuridica possibilità dell'unitaria trattazione delle posizioni di imputati che hanno scelto riti diversi e della pronuncia di un'unica sentenza di definizione contestuale di posizioni processualmente così differenti. In particolare, i ricorrenti hanno denunciato la nullità o l'abnormità dell'ordinanza in data 28.2.2001 con la quale la Corte di primo grado ha disposto la riunione del procedimento riguardante gli imputati che avevano chiesto che nei loro confronti si procedesse con il rito ordinario a seguito della revoca della richiesta di definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art.
4-ter del d.l. 7.4.2000, n. 82, al procedimento relativo agli imputati che avevano tenuto ferma l'opzione a favore del rito abbreviato. Le deduzioni difensive non possono essere condivise perché prive di giuridico fondamento.
La questione dell'ammissibilità della coesistenza di riti diversi è stata oggetto di numerose decisioni di questa Corte, articolate secondo linee argomentative divergenti. Infatti, ad un primo indirizzo favorevole a riconoscere che una simile situazione processuale da origine ad una causa di abnormità della sentenza (Cass., Sez. 6^, 25 ottobre 2001, Parrella;
Sez. 6^, 15 ottobre 2001, Fallarino;
Sez. 6^, 7 aprile 2004, Albanese ed altri), si contrappone un opposto e più consistente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è da escludere che tale situazione sia, di per sè, causa di nullità o di abnormità della sentenza. È stato ritenuto che il rito previsto dall'art.
4-ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144,
non è un giudizio abbreviato in senso proprio, in quanto può essere ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello: si è precisato trattarsi di un procedimento con il quale l'imputato rinuncia al pieno esercizio del diritto alla prova in cambio della riduzione della pena, così come avviene nell'anzidetto rito speciale, dal quale, però, si differenzia proprio per l'eccezionale ammissibilità anche nella fase di gravame, sicché, fatto salvo il diversificato regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, è ben possibile che il giudizio ordinario coesista con il particolare rito di cui al menzionato art.
4-ter, a seguito dell'opzione esercitata dall'interessato, e che ci sia, dunque, una contestuale ed unica decisione a carico di tutti gli imputati già' giudicati unitariamente in primo grado (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2003, P.M. in proc. Arena ed altri). Della pretesa incompatibilità della coesistenza di riti diversi non esiste traccia nella disciplina di cui al citato art.
4-ter, che non solo non prevede alcuna sanzione processuale, ma, anzi, al settimo comma ammette esplicitamente che il processo prosegua con le forme ordinarie, e non con quelle camerali, tranne che gli imputati ne facciano esplicita richiesta. Alla base di tale linea interpretativa va individuata l'esigenza, correlata al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost, di una sollecita definizione dei processi plurisoggettivi, nei quali siano state effettuate differenti opzioni in relazione alle diverse scelte compiute dagli imputati in base alla disciplina transitoria di cui alla l. n. 144 del 2000. Del resto, i principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991, conducono univocamente ad escludere che il contestuale svolgimento di giudizi con riti diversi possa essere causa di pregiudizio per il giudice, che legittimi la ricusazione per incompatibilità in dipendenza del fatto che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di alcuni soltanto degli imputati. Tale circostanza è univocamente avvalorata dalla espressa previsione dell'art. 493, comma 3, c.p.p., il quale, ammettendo che le parti possano concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, consente l'utilizzazione di risultati probatori sottoposti a regimi differenziati, valutabili per alcuni imputati e non per altri, a seconda delle varie scelte processuali compiute dagli interessati. In proposito, e proprio in riferimento alla disciplina della l. n. 144 del 2000, è stato deciso che la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi: sono utilizzabili, in entrambi, le prove già acquisite in precedenza (e per gli imputati ammessi al rito abbreviato anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, del codice di rito), ma non possono essere utilizzate per questi ultimi le prove acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissione al nuovo rito, mentre per chi ha mantenuto il rito ordinario non sono, invece, utilizzabili le prove contenute nel fascicolo del P.M. (Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2002, Condello e altri). Il Collegio ritiene di dovere aderire a tale indirizzo interpretativo, condiviso da numerose sentenze di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2003, Acri;
Sez. 1^, 5 maggio 2004, Biondino e altro;
Sez. 1^, 3 giugno 2004, Alampi e altro), perché ritenuto pienamente aderente alla speciale disciplina del giudizio abbreviato transitorio di cui alla l. n. 144 del 2000 e perché non incompatibile con i principi di terzietà e di imparzialità del giudice stabiliti dall'art. 111 Cost.. Ne segue che, poiché soltanto l'erronea applicazione del diversificato regime probatorio può essere causa di annullamento della sentenza, le eccezioni dei ricorrenti devono essere respinte in quanto non risulta dagli atti, nè è stata eccepita dagli interessati, alcuna violazione della disciplina legale conseguente all'utilizzazione di elementi di prova per i quali era operante il divieto di valutazione a carico del AL e del II.
3. - Per le medesime ragioni appena indicate non ha pregio l'eccezione prospettata dalla difesa del II relativamente all'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 8 del d.l. n. 341 del 2000, secondo cui gli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della revoca della richiesta di giudizio abbreviato sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'art. 511 c.p.p., di talché, in mancanza del consenso alla lettura, non avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte del giudice.
Premesso che nei motivi aggiunti non è stato indicato alcun particolare atto probatorio che sarebbe stato colpito dalla sanzione dell'inutilizzabilità ad eccezione della perizia trascrittiva delle intercettazioni, deve sottolinearsi che la deduzione difensiva non da origine ad una causa di nullità, per la ragione che la prova è costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni e che l'art. 271, 1 comma, c.p.p. non richiama la previsione dell'art. 268, 7 comma, stesso codice tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilità, onde è stato ritenuto che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non è nè espressamente prevista come causa di nullità, ne' è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p. (Cass. Sez. 1^, 6 ottobre 2000, Ippolito;
Sez. 6^, 20 aprile 1995, Pizzolante). 4. - Nel ricorso del II è stata altresì dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate per la ricerca del latitante EL per violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. e, nelle note difensive presentate prima della pubblica udienza, è stato precisato che i risultati delle attività captative non potrebbero essere valutati perché, essendo state disposte per la cattura ai fini dell'espiazione di pena definitiva, i relativi decreti avrebbero dovuto essere emessi dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice per le indagini preliminari.
La censura non può essere accolta. È da premettere che la questione relativa alla competenza del giudice che ha disposto le intercettazioni telefoniche ed ambientali non è stata mai sollevata nei due precorsi giudizi di merito ne' col ricorso per Cassazione e che l'illegittimità delle intercettazioni - ad avviso della difesa del II - sarebbe comprovata dalla documentazione irritualmente allegata alle note difensive presentate prima dell'udienza dinanzi a questa Corte. Va segnalato, tuttavia, che dalle deduzioni difensive e dai verbali depositati prima della pubblica udienza non emerge affatto che i risultati delle intercettazioni utilizzati nel presente processo corrispondano proprio a quelle relative alle ricerche del latitante EL di cui alla predetta documentazione, tanto più che quest'ultimo risulta colpito da innumerevoli ordinanze di custodia cautelare ed ordini di carcerazione. Ne segue che l'eccezione deve essere disattesa in applicazione del principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di utilizzabilità di intercettazioni disposte in un procedimento diverso secondo cui "rispetto ai fatti processuali l'onere della prova non incombe soltanto sul pubblico ministero, bensì su ciascuna parte in relazione ai fatti che deduce", onde "trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce" (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2004, P.M. in proc. Esposito). Sempre sull'argomento dell'inutilizzabilità delle intercettazioni va affermata l'insussistenza delle asserite violazioni dell'art. 268, comma 3, c.p.p.. Al riguardo è sufficiente osservare che l'attualità del reato associativo oggetto delle indagini giustificava senz'altro la ritenuta esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza e che il decreto del P.M. contiene una indicazione, sintetica ma senz'altro sufficiente, delle ragioni giustificative del mancato utilizzo degli impianti installati presso la procura della Repubblica ("stante l'indisponibilità di apparecchiature idonee di questo Ufficio"), ne', ai fini della sufficienza della motivazione, erano necessari ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto). 5. - Con i motivi aggiunti nell'interesse del II è stata dedotta l'abnormità dell'escussione di Di AT GI per il fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano state già acquisite al fascicolo del dibattimento e che l'esame era stato compiuto senza l'osservanza delle forme prescritte. Le circostanze prospettate a sostegno dell'eccezione, anche se dovessero essere realmente sussistenti, non potrebbero giammai concretare una causa di inutilizzabilità o di nullità di carattere assoluto, deducibile in qualsiasi fase o grado del processo, onde va riconosciuto che è operante la preclusione derivata dalla mancata deduzione con i motivi di ricorso.
6. - Non ha fondamento l'eccezione di nullità dell'udienza del 25.7.2003, formulata nel ricorso del AL, per la ragione che nella sentenza impugnata è stato esattamente rilevato che nessuna invalidità è configurabile per l'asserito impedimento dell'avv. Perugini ad assistere l'imputato durante l'udienza tenuta in videoconferenza e che, anche a volere ammettere l'esistenza di una nullità, questa sarebbe di natura intermedia, onde sarebbe stata comunque sanata in conseguenza dell'omessa tempestiva eccezione ad opera dell'altro difensore presente all'udienza: e ciò non senza considerare che, in relazioni alle attività processuali svolte, l'eventuale nullità avrebbe riguardato non la riunione dei procedimenti, disposta in quel giorno, ma, semmai, la sospensione dei termini di custodia cautelare, sicché il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere nel procedimento incidentale "de libertate". 7. - A conclusione dell'esame delle eccezioni in rito, deve essere disatteso il motivo di ricorso del AL riguardante l'asserita violazione dell'art. 603 c.p.p. per la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto al principio dell'oralità nella fase di secondo grado, per il quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. 6^, 13 luglio 1994, Russo;
Cass. Sez. 1^, 28 febbraio 1994, Travaglio) e l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3^ 29 luglio 1993; Cass., Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso). La Corte di secondo grado ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali sono state respinte le richieste istruttorie, ritenute motivatamente non indispensabili ai fini della decisione, come è stato esaurientemente dimostrato nella sentenza impugnata in occasione della ricostruzione dei fatti nei quali è coinvolto il AL.
8. - Tutti i ricorrenti hanno lamentato la violazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che sarebbero state utilizzate come elementi dimostrativi della responsabilità per i delitti per i quali è stata pronunciata condanna senza un adeguato controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità, contraddistinte da plurime incongruenze e contraddizioni.
Le censure non hanno fondamento.
La struttura della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado risultano pienamente convergenti nell'applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, onde le due decisioni si integrano vicendevolmente e si saldano tra loro per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Musumeci). Ciò posto, va riconosciuto che la Corte territoriale ha correttamente adempiuto il compito di vagliare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca dei racconti dei collaboratori, applicando, con ineccepibile ed incensurabile apprezzamento, i tradizionali criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto, in particolare, della condotta anteatta dei collaboratori, della precisione delle dichiarazioni, della loro coerenza, costanza, spontaneità, nonché dell'assenza di motivi di risentimento contro gli accusati. Ne segue che, verificata l'esattezza dei criteri applicati e riconosciuta la congruenza logica del ragionamento seguito nella valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, mancano di pregio i rilievi critici mossi dai ricorrenti, le cui doglianze non possono trovare accoglimento nel giudizio di legittimità.
In particolare, deve sottolinearsi che non meritano credito i tentativi difensivi volti a fare riconoscere la totale inattendibilità dei fratelli US in conseguenza del "piano di depistaggio" da loro posto in essere al fine di fuorviare le indagini e di favorire taluni complici. In proposito entrambe le Corti di merito hanno puntualmente osservato che l'iniziale piano fu tempestivamente svelato per merito soprattutto di US ZO e che si appalesano del tutto infondate le deduzioni difensive dirette a contestare la spontaneità e la genuinità delle successive dichiarazioni dei US, aggiungendo - con precisazione metodologicamente corretta - che l'effettiva credibilità risulta dimostrata dal controllo rigoroso delle loro affermazioni relative a ciascun episodio criminoso e a ciascun coimputato accusato, inquadrate nel contesto delle risultanze probatorie, reputate univocamente idonee ad asseverare l'esistenza di riscontri confermativi dell'attendibilità.
Non merita censura neppure l'operazione interpretativa compiuta dalla Corte di merito nell'accertamento dei riscontri estrinseci individualizzanti, dato che nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che i riscontri possono essere costituiti anche da un'altra chiamata, a condizione, in quest'ultimo caso, che anche la seconda sia considerata intrinsecamente attendibile e che le convergenti dichiarazioni accusatorie siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre, e siano realmente uniformi in modo specifico, ancorché non completamente sovrapponibili, relativamente alla persona dell'imputato e al fatto attribuitogli, acquisendo, così, carattere individualizzante (mutuai corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri;
e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 7 novembre 2000, Cannella ed altri).
Nella sentenza impugnata è stata data esatta applicazione ai principi testè indicati, dato che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è stata dettagliatamente accertata, per ciascun imputato, la puntuale e specifica concordanza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori in ordine agli episodi criminosi che formano oggetto del processo.
9. - Gli omicidi di OR.
La Corte territoriale ha compiuto un'accurata disamina dei risultati delle intercettazioni e delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia e ha motivatamente indicato la causale dell'omicidio di NA SE, consumato il 28.1.1995, e della successiva soppressione di PO ES e di NA NN, rispettivamente cognata e sorella del primo, realizzata il 25.2.1995, nel convincimento dei "corleonesi" che il NA fosse legato a persone avverse al loro gruppo (c.d. "scappati"), che costui fosse uno degli artefici dell'inseguimento notturno in auto dei figli di SA RI, avvenuto nel gennaio 1995, e che anche il PO non fosse estraneo alle trame ai danni dei figli del II. L'affidabilità logica dell'accertamento della causale dei tre omicidi è fondata su un'organica e plausibile valutazione degli elementi probatori disponibili che, per la sua congruenza, resiste a tutti i rilievi critici formulati dai ricorrenti.
A) US ZO SA, OD IN, NT SE e US VA, giudicato in separato processo, hanno ammesso di avere preso parte alla fase deliberativa o esecutiva dell'omicidio di NA SE: analoga ammissione di responsabilità per gli omicidi dei coniugi PO-NA è stata fatta dai collaboratori US VA, OD e NT, i quali hanno dettagliatamente riferito in merito alle riunioni deliberative e preparatorie all'organizzazione di entrambi gli episodi omicidiari, nonché alle modalità di esecuzione degli stessi.
B) I collaboratori di giustizia sono stati concordi nell'indicare nel EL la persona che deliberò i tre omicidi e la totale convergenza delle chiamate di correo, specifiche e costanti, rappresentano base adeguata della dichiarazione di responsabilità, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni contenute nel ricorso.
C) La responsabilità di La RO ES per l'omicidio del NA e per i delitti connessi è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di US ZO, di NT e di OD, ritenute dirette, specifiche e concordi nel riferire che il compito svolto dall'imputato fu quello di supporto dei killer col ruolo di "battere la strada per OR nel tratto di strada successivo al bivio di Roccamena". Con ampia e puntuale motivazione, la Corte distrettuale ha rilevato che le incertezze di US VA sul ruolo del La RO non possono avere influenza sull'attribuzione di responsabilità e ha dato, inoltre, plausibile e convincente risposta alle obiezioni difensive vertenti sulle discrepanze esistenti nel racconto dei collaboratori, precisando che il complesso delle risultanze probatorie, compresa quella relativa alla predisposizione delle armi, portano inequivocamente ad escludere che l'imputato non fosse consapevole di partecipare ad un'azione il cui obiettivo era costituito dall'uccisione del NA, onde non può dubitarsi del contributo concorsuale dato dal La RO alla realizzazione del crimine.
D) La sentenza impugnata risulta immune da vizi logici e giuridici anche nel punto riguardante la responsabilità di II VA per i tre omicidi.
Infatti, la Corte di secondo grado ha rilevato, per l'omicidio in danno di NA SE, che in base alle precise e concordi dichiarazioni di US VA e del NT deve considerarsi dimostrato che il II contribuì a suscitare e a rafforzare il proposito criminoso e che inoltre, uno o due giorni prima dell'omicidio, pose a disposizione del NT, incaricato dal EL e dallo stesso US VA di provvedere ai preparativi dell'agguato mortale, un suo amico al fine di identificare il NA e di eseguire una ricognizione dei luoghi in cui il crimine doveva essere commesso: e, con piena puntualità e rigore logico, la Corte di merito ha confutato le critiche difensive mosse contro le chiamate in correità, argomentando in termini estremamente coerenti il proprio convincimento in merito alla consapevolezza e alla volontà del II di contribuire alla realizzazione dell'azione criminosa.
Quanto agli omicidi del PO e di NA NN, sono state giustamente considerate decisive le precise e convergenti chiamate in correità di US VA e del NT, i quali hanno concordemente riferito che il II descrisse le sembianze fisiche della vittima e le caratteristiche dell'auto di quest'ultimo e che, dopo un fugace incontro con i killer, si allontanò per procurarsi un alibi. Anche su tale vicenda criminosa le molteplici critiche formulate dai ricorrenti non riescono a scuotere la compattezza logica del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, la cui coerenza trova salda base in una ragionevole ed organica interpretazione delle prove disponibili che, per la sua congruenza, resiste al sindacato di legittimità di questa Corte. E) La responsabilità di AL VI per il duplice omicidio dei coniugi PO-NA è fondata sulle tre chiamate dirette in correità provenienti da US VA, dal NT e dal OD, considerate attendibili alla luce delle molteplici conferme tratte dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dalla dinamica del crimine. Al riguardo la Corte distrettuale ha riconosciuto piena affidabilità alle dichiarazioni del US, che in un primo momento non aveva indicato il AL tra gli esecutori degli omicidi, rilevando che il collaboratore di giustizia tentò di scagionare l'imputato, perché uno dei suoi fedelissimi, e che la successiva accusa fu motivata esclusivamente dalla scoperta, resa possibile dal fratello US ZO, del "piano di depistaggio" diretto a non coinvolgere gli amici. Del resto, le accuse di US VA hanno trovato puntuale riscontro nel racconto del OD e del NT, secondo i quali lo stesso US, il AL e il EL partirono da Giambascio verso OR per eseguire il crimine e l'arma portata dal AL era una 357 Magnum, che, in base ai risultati degli accertamenti balistici, era stata usata per uccidere il PO e la NA.
Pertanto, l'apparato argomentativo della sentenza impugnata risulta immune dai vizi logici e giuridici denunciati dai ricorrenti, tanto più che le numerose censure sollevate contro la valutazione di attendibilità, di spontaneità e di convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, unanimi nell'indicare il AL come uno degli esecutori del duplice omicidio, riproducono quelle prospettate alla Corte di secondo grado e da questa disattese con ampie e argomentate considerazioni di piena affidabilità logica. 10. - L'omicidio di Pi AR AN.
La ricostruzione dell'episodio criminoso e l'attribuzione di responsabilità sono state compiute dalle Corti di merito attraverso un'attenta e puntuale valutazione delle dichiarazioni accusatorie di US VA e di NT SE, i quali hanno riferito che, giunti nella stalla di Di IA ES, trovarono quest'ultimo impegnato nell'operazione di distruzione del corpo della vittima mediante dissolvimento nell'acido, mentre il EL, il AL e il II discutevano tra loro. Gli stessi collaboratori hanno dichiarato di avere appreso dal EL e dal II le modalità dell'uccisione del Di AR e hanno precisato che lo stesso II si vantò, con autocompiacimento, di essere l'autore dello strangolamento. Inoltre, US e NT hanno concordemente precisato che il secondo accompagnò il II nel covo di Giambascio, ove fu trasferita l'auto Peugeot della vittima per essere distrutta:
circostanza, questa, confermata da US ZO e da OD IN, che videro, appunto, arrivare a Giambascio il II e il NT e appresero che l'auto apparteneva ad un morto e doveva essere distrutta.
Va, poi, chiarito che gli univoci elementi probatori comprovanti la responsabilità del AL sono stati desunti non solo dalle concordi dichiarazioni di US VA e del NT circa la presenza dell'imputato nel luogo ove fu commesso l'omicidio e distrutto il cadavere della vittima, ma anche dal racconto dei fratelli US in ordine al compito di battistrada svolto dal AL in occasione del trasferimento dell'auto del Di AR a Giambascio.
hi conclusione, considerato che la valutazione delle risultanze probatorie è qualificata dalla piena rispondenza ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e alle regola della logica, devono reputarsi infondate le censure rivolte contro i punti della motivazione riguardanti la dichiarazione di responsabilità del EL, del II e del AL, comprovata dalle concordi affermazioni dei collaboratori di giustizia.
11. - Devono essere ora esaminate le ulteriori questioni sollevate con i ricorsi. Non ha fondamento la denunciata mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione formulata con il ricorso del La RO. Invero, posto che nella sentenza impugnata è stato dato atto, con adeguata motivazione, della circostanza che il La RO era pienamente consapevole del progetto omicidiario, data la sua presenza ai preparativi e al controllo delle armi, le Corti di merito hanno correttamente ritenuto operante anche nei suoi confronti l'aggravante della premeditazione, dando, così, puntuale applicazione al principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di valutazione delle circostanze nell'ipotesi di concorso di persone nel reato - anche dopo la modifica dell'art. 118 c.p., introdotta con la l. 7 febbraio 1990 n. 19 - deve ritenersi che, pur se non è sufficiente la mera conoscibilità, la conoscenza effettiva legittimi l'estensione dell'aggravante della premeditazione al concorrente, per la ragione che se costui, anche se non abbia direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipi nella piena consapevolezza dell'altri premeditazione, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché detta aggravante non può non essere riferita anche a lui (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone;
Sez. 1^, 17 maggio 1994, Caparrotta). Devono essere disattese anche le censure di US ZO e di OD IN con le quali sono state denunciate violazioni di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla misura delle riduzioni operate in applicazione dell'attenuante speciale ex art. 8 del d.l. 152 del 1991. Su tali punti la Corte distrettuale, pur riconoscendo l'importanza del contributo fornito, ha esattamente osservato che nella determinazione della pena da sostituire a quella dell'ergastolo, che sarebbe stata in astratto applicabile se non vi fosse stata la collaborazione, non può non tenersi conto della estrema gravità dei fatti e della spiccata capacità a delinquere. La congruenza logica e giuridica della motivazione, che rappresenta incensurabile supporto alla misura della pena risultante dall'applicazione dell'attenuante speciale e degli aumenti per la continuazione, conferisce adeguata base giustificativa anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultando le ragioni della pronuncia negativa riferibili, oltre che alle circostanze sopra indicate, al fatto che i gravi reati sono stati commessi nell'ambito dell'attività criminosa della cosca maliosa di San SE Jato che si è sempre contraddistinta per efferatezza e crudeltà.
Resta da esaminare il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di II VA per denunciare la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo state formulate tali censure per il fatto che la Corte di merito non ha tenuto conto della giovanissima età dell'imputato e del drammatico contesto sociologico e ambientale nel quale egli è cresciuto.
La censura di incongruità logica e giuridica della motivazione non ha fondamento.
Premesso che le circostanze attenuanti generiche hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche di ciascuna singola fattispecie, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti previste dall'art. 62-bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernenti le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significativo ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1^, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1^, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, nella sentenza impugnata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche al II risulta ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo al ruolo determinante avuto dall'imputato nella reiterata esecuzione ed, in parte, nell'ideazione di gravissimi e brutali delitti nell'ambito di un progetto di sterminio indicativo di una personalità sanguinaria e negativamente connotata da un'elevatissima inclinazione a delinquere. Pertanto, pur avendo tenuto presente la giovane età del II, la Corte territoriale ha scelto di privilegiare altri elementi, specifici e di segno contrario, reputati idonei a qualificare negativamente la personalità dell'imputato: di talché, essendo stata data adeguata giustificazione della ragione di tale opzione, la decisione resiste, anche per questo punto, al sindacato sulla motivazione che la legge processuale affida alla Corte di legittimità, alla quale è, ovviamente, preclusa qualsiasi operazione incidente sul merito del provvedimento: e tale sarebbe indubbiamente quella diretta a sostituire gli elementi ritenuti decisivi per applicare o per escludere le circostanze attenuanti generiche.
hi conclusione, pronunciato l'annullamento senza rinvio nei confronti di Di IA ES per l'avvenuta estinzione dei delitti a seguito della morte dell'imputato, devono essere rigettati tutti gli altri ricorsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alle rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate nei confronti del Comune di OR in euro 4.000,00 per onorari e nei confronti delle altre parti civili in euro 6.000,00 per onorari e in euro 500,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di IA ES perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché i medesimi in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate nei confronti del Comune di OR in euro 4.000,00 per onorari e nei confronti delle altre parti civili in euro 6.000,00 per onorari e in euro 500,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005