Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Sulla base del principio vigente nel sistema previdenziale per cui, quando nel regime speciale non sono maturati i requisiti per il diritto alle prestazioni, la posizione assicurativa viene attratta nel regime generale per consentire di maturare i requisiti ivi previsti, gli iscritti al Fondo speciale autoferrotranvieri, nel caso di cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, possono costituire una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria attraverso il trasferimento dei contributi che (prima del compimento dell'età pensionabile) avviene a domanda, la quale non è sottoposta a requisiti di forma ne' a termini di decadenza (Nella specie la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del requisito contributivo per la pensione di inabilità perché non era stata presentata apposita domanda di trasferimento dei contributi, è stata cassata dalla S.C. per violazione di legge, per non aver valutato i termini temporali nei quali l'art. 33 della legge n. 889 del 1971 consente la presentazione della domanda di trasferimento, nonché per difetto di motivazione, per avere omesso di valutare se la domanda di pensione potesse essere considerata anche come domanda di trasferimento dei contributi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IS FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PIETRO COLLINA, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 188/95 del Tribunale di LANCIANO, depositata il 21/04/95 R.G.N.149/95 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BOER;
udito l'avvocato TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.2.1994 il sig. FR Di TI ha chiesto al Pretore del lavoro di Lanciano il riconoscimento del propr4Lo diritto alla pensione di inabilità nella assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, sulla base della normativa di cui alla Legge 222/1984, negato in sede amministrativa per insussistenza del requisito sanitario.
Il Pretore, nella contumacia dell'Inps, accertata tramite consulenza tecnica d'ufficio la sussistenza del requisito sanitario, ha accolto la domanda con sentenza n. 1130/94. Avverso la sentenza pretorile proponeva appello l'Inps rilevando che il Di TI è iscritto al Fondo speciale per gli autoferrotranvieri;
che egli stesso ammette di non aver maturato il requisito contributivo di dieci anni, previsto dall'art. 12 L. 28 luglio 1961 n. 830 per la pensione di invalidità erogata da quel
Fondo; che lo stesso deduce che i contributi versati gli danno la possibilità di costituire una posizione assicurativa nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria. Ciò premesso, l'Inps contestava che, per difetto di domanda di trasferimento dei contributi dal Fondo speciale alla Gestione ordinaria, non sussistono i requisiti contributivi per l'ottenimento della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità nella gestione ordinaria.
L'appellato si costituiva con memoria 27 marzo 1995, in cui chiariva:
- di essere stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, quale avventizio dal 1 agosto 1964 al 31 dicembre 1982, e successivamente al Fondo di previdenza dipendenti da aziende pubbliche di trasporto, per il periodo 1 gennaio 1982-30 aprile 1992, peraltro con alcune sospensioni che avevano impedito la maturazione del requisito minimo di contribuzione (10 anni) per il diritto a pensione di invalidità a carico del Fondo sostitutivo;
di avere chiesto il trasferimento della contribuzione dal Fondo sostitutivo all assicurazione generale obbligatoria, realizzando quindi il requisito contributivo della attualità di iscrizione richiesto dall'art. 4 della L. n. 222 del 1984 per il diritto a pensione di inabilità; di essere cessato dal servizio il 30 aprile 1992, sicché non sussisteva, quanto meno da quella data, alcun ostacolo alla decorrenza del trattamento di inabilità.
Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 188/95, ha accolto l'appello dell'Inps e, in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda proposta dal Di TI con totale compensazione delle spese.
Il Tribunale dichiarava la tesi dell'appellato condivisibile in astratto, ma la domanda non accoglibile in concreto, perché l'art.33 L. 889/1971 prevede che il trasferimento della posizione contributiva dal fondo speciale alla gestione generale consegua solo ad una apposita domanda dell'interessato, che nella specie non risulta essere stata presentata, mentre il trasferimento d'ufficio della posizione è previsto dalla stessa norma solo al raggiungimento di una certa anzianità, che nella specie non è stata raggiunta. Ha proposto ricorso per Cassazione il Di TI, con unico motivo. Si è costituito con controricorso l'Inps, resistendo. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art.421 C.P.C.; insufficienza di motivazione;
violazione dell'art. 33 L.889 del 1971 (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).
In sostanza il ricorrente si duole di non essere stato ammesso dal Tribunale a provare la sussistenza del requisito contributivo, la cui mancanza è stata tardivamente eccepita dall'Inps solo in grado di appello, sussistenza che egli riteneva non contestata, dato il silenzio che sul punto aveva serbato l'Inps in sede amministrativa e nel giudizio di primo grado.
Aggiungeva che per il raggiungimento del requisito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria non ha rilevanza la data in cui viene presentata la domanda di cui all'art. 33 della L. n. 889 del 1971; ciò desumeva dal fatto che lo stesso articolo 33 precisa che, con la costituzione della posizione assicurativa corrispondente nella assicurazione generale obbligatoria, i contributi trasferiti si considerano presenti ab origine sulla stessa posizione assicurativa, rilevando la data della loro collocazione temporale e non la data della domanda di trasferimento;
citava, per analogia, il regime dell'art. 5 u.c. d.P.R. 488/1968. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è fondato. È opportuno individuare preliminarmente l'oggetto della domanda, e successivamente delle doglianze del ricorrente: il Di TI, benché autoferrotranviere ed iscritto nel relativo Fondo speciale gestito dallo stesso Inps, ha sempre e soltanto chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità nella assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, sulla base della normativa di cui alla Legge 222/1984; risultano perciò estranee al thema decidendum le considerazioni del controricorrente (pag. 3 controricorso) sul difetto di prova del diritto "ad una prestazione diversa (la pensione di invalidità nel Fondo)". Ciò puntualizzato, va esaminata per prima, in ordinato iter logico, la censura di violazione di legge (dell'art. 33 L. 889/1971). Gli addetti ai pubblici servizi di trasporto godono di un trattamento di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (art. 2 Legge 29 ottobre 1971, n. 889), amministrato da un Fondo speciale dell'Inps. Nell'ipotesi in cui gli iscritti al Fondo cessino dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione, hanno due possibilità: o proseguire la contribuzione volontaria nel medesimo Fondo speciale, o godere delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, alla quale vengono accreditati i contributi versati nel Fondo speciale;
il trasferimento di tali contributi, -e la costituzione della posizione assicurativa nella gestione generale, è automatica, al compimento del 60^ anno di età per gli uomini, o al 55^ per le donne;
ma può avvenire anche prima, a domanda (art. 33 Legge 29 ottobre 1971, n.889, il quale dispone: "Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a, pensione hanno diritto, purché abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se uomini, e il cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi - base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso, e cioè fin dall'origine".
Tale disposizione costituisce applicazione al Fondo speciale per gli autoferrotranvieri del principio generale di settore nel campo previdenziale, sancito per le forme obbligatorie di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria dall'art. unico della Legge 2 aprile 1958 n. 322, e per quelle esonerative dall'art. 15 lett. d) 20 febbraio 1958 n. 55, secondo il quale, quando nel regime speciale non sono maturati i requisiti per il diritto alle prestazioni previdenziali, la posizione assicurativa dell'interessato viene attratta nel regime generale, onde consentire al soggetto protetto di maturare ivi i requisiti del diritto. A sua volta tale principio costituisce specificazione del principio di conservazione dell'effetto utile dei contributi versati, con efficacia al periodo di riferimento dei contributi stessi, di cui è espressione l'art. 5 u.c. D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, citato dal ricorrente, il quale dispone che "Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata".
Se ne deduce il principio per il quale, quando una determinata legge non pone termini di decadenza per la presentazione di una determinata domanda, o non siano maturati termini di prescrizione, i suoi effetti decorrono dall'inizio della prestazione cui la domanda afferisce. Di tale principio la giurisprudenza di questa Corte fa applicazione in fattispecie affini a quella in esame, come ad es. nell'ipotesi di domanda di trasferimento di contributi esteri, i quali hanno effetto sulla pensione italiana non dalla data della domanda, ne' da quello del trasferimento, ma dalla decorrenza originaria della pensione, in applicazione della regola di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 488 del 1968 (Cass. Sez. Lav., sent. n. 13027 del 24-12-1997; Cass. 1 ottobre
1997 n. 9599). Il Di TI, non avendo maturato il maggior requisito contributivo di dieci anni, previsto dall'art. 12 L. 28 luglio 1961 n. 830 per la pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale, ha chiesto la più favorevole, sotto il profilo dell'anzianità minima di cinque anni di contribuzione - art. 4 Legge 12 giugno 1984, n. 222, che conserva i requsiti stabiliti dall'art. 9 n.2 R.D.L. 636/1939, come sostituito dall'art. 2 L. 4 aprile 1950, n. 218 - pensione di invalidità nella gestione ordinaria.
Poiché l'art. 33 non fissa ne' termine ne' forma per il passaggio dei contributi dal speciale all'assicurazione generale obbligatoria, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge, per non avere valutato i termini temporali nei quali l'art. 33 consente la presentazione della domanda di trasferimento dei contributi, ed in quello di omessa motivazione, per avere omesso di valutare se la domanda di pensione potesse essere considerata anche come domanda di trasferimento, nonché (vedi infra) di accertare se quest'ultima fosse stata presentata in via autonoma. In secondo luogo il ricorrente si duole che il Tribunale non l'abbia ammesso a provare l'esistenza della domanda di trasferimento dei contributi dal Fondo alla gestione ordinaria, che costituisce la condizione per godere del diritto preteso, sulla base del più ampio e sufficiente patrimonio contributivo complessivo, ed invoca l'art.421 c.p.c. Anche questa doglianza è fondata, per quanto di ragione. Benché il ricorrente censuri il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c., e benché tale censura sia rilevante in causa, perché essa implica la interpretazione del sistema processuale del lavoro nella sua globalità, la fattispecie concreta della presente costituisce, preliminarmente, una ipotesi di mancata allegazione di un elemento della fattispecie costitutiva del diritto (il non avere allegato la sufficienza contributiva, a seguito della domanda di trasferimento dei contributi necessari per il diritto alla pensione nella gestione ordinaria), e solo consequenzialmente la mancata prova di tale elemento, non allegato. La Corte rileva al riguardo che il legislatore del 1973 ha disegnato un coerente sistema processuale che, ispirandosi ai principi propugnati dalla dottrina processuale di inizio secolo di concentrazione, immediatezza ed oralità, ed utilizzando gran parte delle esperienze positive del modello Processuale del lavoro del 1928, trova il suo punto di forza, cruciale per la funzionalità dell'intero rito, nel sistema di preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., attinenti in primo luogo alle allegazioni da una parte, e alle contestazioni in fatto dall'altra, sistema che trova la piena legittimazione costituzionale nel suo carattere di reciprocità (Corte Cost. sent. 14 gennaio 1977 n. 13; ord. 12 aprile 1978 n. 40). Fondamento essenziale di tale modello processuale è che l'attore avanzi tutte le proprie pretese ed esponga i relativi fatti costitutivi nel ricorso introduttivo del giudizio, e che il convenuto proponga tutte le eccezioni in diritto e le contestazioni in fatto nell'atto di costituzione. Il legislatore del 1973, sulla base delle esperienze processuallaboristiche di numerosi paesi europei, ha rinvigorito il principio di non contestazione, già conosciuto, - enunciato ed applicato in diverse ipotesi dal nostro ordinamento (artt. 14 3^ co., 35, 316 3^ co., 186bis e 423, 512 co. 2, 597, e 598, 541 e 542, 785, 789, 548, 663 c.p.c.; artt. 2712 e 2734 cod.civ.) e lo ha impiegato al fine di ridurre la quantità di prova necessaria della serie causale dei fatti costitutivi, e per tale via aumentare la concentrazione ed efficienza processuale, escludendo così la possibilità generalizzata di una contestazione tardiva dei fatti costitutivi, con il che si riaprirebbe in ogni tempo la necessità di una istruttoria, la quale deve invece essere definita (artt. 414 n. 5, 416 3^ comma, 420 5^ comma c.p.c.) nella fase iniziale del giudizio.
In applicazione di tale principio di concentrazione processuale, da applicare in egual misura (Corte Cost.cit.) all'attore e al convenuto, non è possibile allegare o richiedere prova su fatti non allegati oltre i termini preclusivi stabiliti dal c.p.c. La ricostruzione dommatica che precede, sicuramente valida per i diritti disponibili, va contemperata con la dignità e funzione dei diritti indisponibli, che rappresentano buona parte del contenzioso del lavoro, perché, da una parte, la sua rigida applicazione costituirebbe una eccessiva compressione di diritti primari direttamente tutelati da norme costituzionali, quali quelli previdenziali, in nome dell'efficienza del rito processuale, che costituisce comunque un mezzo di attuazione dei primi, dall'altra graverebbe su (o gioverebbe a) enti pubblici che non hanno la disponibilità dei diritti amministrati.
Per questo ordine di motivi dottrina autorevole, e la graduale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, hanno individuato nell'art. 421 c.p.c. la norma di chiusura del sistema, che consente, in determinate circostanze e con determinati vincoli, l'intervento equilibratore del giudice, diretto alla realizzazione giudiziale dei diritti primari azionati, sicché la giurisprudenza di questa Corte sul tema si è ormai consolidata nel senso che "Nel rito del lavoro, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello della ricerca della verità materiale mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Il mancato esercizio di tale potere - dovere non è direttamente denunziabile in sede di legittimità anche in assenza di espressa motivazione sul punto, ma può tradursi in un vizio di illogicità della decisione, in particolare quando questa si fondi su di un elemento probatorio offerto da una delle parti ma contrastato dall'altra e per sè non dotato di sicura affidabilità, senza la necessaria verifica e senza che dal contesto del provvedimento possano desumersi le ragioni che hanno indotto ad ometterla (Cass. Sez. Lav., sent. n. 310 del 15-01-1998; Cass. 3 giugno 1997 n. 4935;
Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cass. 20 aprile 1995 n. 4432). Appare evidente che l'esposta impostazione generale dell'approccio da osservare nella interpretazione degli strumenti processuali attraverso i quali realizzare la tutela dei diritti indisponibili rifluisce anche sulla tematica della presente causa, diversa ma affine, relativa alla mancanza, tra le allegazioni attoree, che condizionano l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, di un elemento costitutivo della fattispecie, e cioè della presenza di un numero di contributi sufficienti per la prestazione richiesta. Al riguardo non si può non convenire con la giurisprudenza di questa Corte, che, ispirata ai medesimi principi sopra esposti, ha elaborato la nozione di "ragionevole presunzione di non contestazione", che trova cittadinanza in tutti i casi in cui l'azione giudiziaria sia stata preceduta da un procedimento amministrativo il cui esito presupponga, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza dell'elemento di fatto poi contestato in sede giudiziaria (come nel caso di specie, in cui il rigetto in sede amministrativa per difetto del requisito sanitario, accertato a seguito di apposito subprocedimento di verifica medica, presuppone logicamente il prioritario accertamento del requisito contributivo) (Cass. 11 febbraio 1995 n. 1509), la quale ha affermato che nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omesso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza (o di allegarla), anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto). La giurisprudenza citata è da condividere, perché espressione di quel principio di correttezza e lealtà, largamente inteso, che è alla base della civile convivenza, e che per tale motivo è posto a fondamento del nostro ordinamento, sia di diritto sostanziale (artt. 1175, 1375 cod.civ.) sia processuale (art. 88 c.p.c.); sicché ha rilievo processuale il fatto che il medesimo soggetto tenga comportamenti contraddittori nella sede giudiziaria ed in quella amministrativa, la quale già ora (artt. 410, come modificato dall'art. 36 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, 443 c.p.c.) ha funzione propedeutica rispetto alla prima.
In una siffatta situazione processuale, il giudice del merito avrebbe dovuto effettuare una triplice verifica: sul piano processuale, quella della completezza delle allegazioni, verificando se un dato elemento di fatto (nella specie completezza e sufficienza dei versamenti contributivi), non esplicitato nel ricorso introduttivo del giudizio, come dovrebbe, possa ritenersi implicito nel tipo di domanda giudiziaria proposta, di cui costituisce presupposto necessario, e con la quale il Di TI aveva dedotto (secondo la narrativa della stessa sentenza del Tribunale) che i contributi versati gli danno la possibilità di costituire una posizione assicurativa nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria;
sul piano dell'apparato probatorio, se tale dato possa essere acquisito d'ufficio, sulla base dei principi sopra esposti;
prima ancora, come cennato sopra, se la domanda di trasferimento dei contributi non si possa considerare implicita nella domanda della prestazione.
Si deve quindi cassare la sentenza impugnata, per consentire al giudice del rinvio di accertare, utilizzando all'occorrenza i poteri d'indagine ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c., quanto sopra.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999