Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6661
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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Sulla base del principio vigente nel sistema previdenziale per cui, quando nel regime speciale non sono maturati i requisiti per il diritto alle prestazioni, la posizione assicurativa viene attratta nel regime generale per consentire di maturare i requisiti ivi previsti, gli iscritti al Fondo speciale autoferrotranvieri, nel caso di cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, possono costituire una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria attraverso il trasferimento dei contributi che (prima del compimento dell'età pensionabile) avviene a domanda, la quale non è sottoposta a requisiti di forma ne' a termini di decadenza (Nella specie la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del requisito contributivo per la pensione di inabilità perché non era stata presentata apposita domanda di trasferimento dei contributi, è stata cassata dalla S.C. per violazione di legge, per non aver valutato i termini temporali nei quali l'art. 33 della legge n. 889 del 1971 consente la presentazione della domanda di trasferimento, nonché per difetto di motivazione, per avere omesso di valutare se la domanda di pensione potesse essere considerata anche come domanda di trasferimento dei contributi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6661
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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