Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33892
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Massime1

Nel procedimento di esecuzione è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendo
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025

    Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33892
Data del deposito : 14 luglio 2010

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