Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia.
Commentario • 1
- 1. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33892 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
32 33892/ 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI SILVESTRI
Consigliere - N. 2036/10 Dott. MASSIMO VECCHIO
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Consigliere - N. 6419/2010 Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) EN IG N. IL 08/06/1982 avverso l'ordinanza n. 718/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 17/12/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Frames raro focatell dee he diesso quell e del provvedimento dai редното од етыбашне се издата собникой Have fre I rear dill agort I all settembre 20 1¬2004.
Udit i difensor Avv.;
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Con ordinanza del 17/12/09 il Gip del Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione: 1) rigettava l'istanza di ER GI intesa al riconoscimento in sede esecutiva del regime del reato continuato tra i reati definitivamente giudicati nei suoi confronti di furto in supermercato e ricettazione di ciclomotore (condanne 3/10/03 e 16/3/07 del
Tribunale di Roma) ed altri, già riconosciuti in continuazione, di cui alla condanna 16/3/09 del Gup dello stesso Tribunale;
2) rigettava altresì l'istanza di estensione alla seconda condanna del beneficio della sospensione condizionale della pena ottenuta colla prima, che anzi 3) revocava su richiesta del Pm;
4) dichiarava estinta per indulto pena di 500 euro di multa riportata nelle prime due condanne (escludendo ulteriori la applicazioni del beneficio, già goduto nella massima estensione).
Ricorreva per cassazione la difesa del ER, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: A) per la genericità dell'avviso di fissazione dell'udienza (dove si faceva riferimento a "richiesta di disporre in merito al cumulo delle pene", solo richiedendo in cancelleria copia degli atti la difesa avendo potuto apprendere che si trattava di richiesta del Pm di revoca di sospensione condizionale); B) per avere il Pm chiesto la revoca del concesso beneficio al giudice dell'esecuzione nello stesso ordine di esecuzione;
C) sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle tre condanne (medesimo modus operandi, lesione del medesimo bene giuridico patrimoniale, contiguità temporale degli episodi criminosi: furto aggravato del 27/8/03, ricettazione del 25/9/04, rapine e altro dal 3/8/04 fino al 27/4/06), con effetti anche sulla necessità di revocare la sospensione condizionale della pena, se questa, per effetto della continuazione, non superasse i limiti previsti dall'art. 163 cp (per la terza, più grave condanna era stato applicato l'indulto pari a tre anni). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla mancata considerazione della contiguità temporale dei reati (in specie la ricettazione del 25/9/04, successiva al primo della serie di reati iniziata il 3/8/04).
Il ricorso, infondato, va respinto.
Rituale l'avviso al difensore di cui alla prima doglianza. La finalità dell'avviso è informare la parte interessata dell'oggetto del procedimento e consentirle (come nel caso è avvenuto) di disporre tempestiva ed efficace difesa. Vedi, in termini, Cass., I, sent. n. 2354 del 20/5/91, rv. 187486, Bocchini: "Ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa, il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 666 cpp deve contenere solo l'indicazione dell'oggetto del procedimento, non anche delle ragioni per le quali è stato iniziato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare presso la cancelleria del giudice gli atti relativi al procedimento stesso ed eventualmente estrarne anche copia". Nello stesso senso la giurisprudenza successiva (vedi, relativamente all'analogo procedimento di sorveglianza, Cass., I, n. 15599 del 17/3/08, rv. 240181, Paviola e, citata anche dal PG concludente, Cass., I, n. 6401 del
30/10/07, rv. 239501, Murano). Nel caso in esame l'oggetto indicato del procedimento era la richiesta di disporre in merito al cumulo delle pene e i provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti ben 1 possono contenere (e non di rado contengono) la richiesta al giudice dell'esecuzione di revocare precedenti benefici - come la sospensione condizionale di una pena - e la determinazione finale della pena complessiva, sul supposto che la richiesta sia accolta dal giudice, risponde a criteri di economicità e speditezza.
La legittimità della pratica deriva dalla natura dichiarativa del provvedimento che viene chiesto al giudice. Vedi, citato anche dal PG concludente, Cass., I, sent. n. 8670 del 7/2/06, rv. 233584, Urso: “In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale che deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. Ne consegue che il Pm, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cpp" (fattispecie relativa ad ordine di esecuzione di provvedimento di cumulo di pene concorrenti).
Circa i reati proposti in continuazione l'impugnata ordinanza appare sufficientemente motivata. Vero - come osserva il ricorrente e conviene il PG - che la ricettazione del
25/9/04 si pone successivamente (53 giorni dopo) il primo dei reati, già ritenuti in continuazione, commessi dal soggetto dal 3/8/04 al 27/4/06, ma sul dato cronologico (astrattamente favorevole alla domanda) fa evidentemente aggio quello tipologico (decisamente sfavorevole) della eterogeneità dei reati: il 3/8/04 si trattò della prima di più rapine ritenute in continuazione, il 25/9/04 della ricettazione di un ciclomotore.
Correttamente, quindi, in assenza di altri elementi utili (tali non potendo essere la pretesa identità del modus operandi o l'identità del bene giuridico leso) il giudice di merito ha ritenuto di non poter ravvisare l'identità del disegno criminoso. Assorbiti i motivi connessi e conseguenti.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cp).
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14/7/10
ycons Il cons. est.
Il Presidente DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
20 SET. 2010
CANG LLIERS
Stefania Fajella
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