CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21221 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AO (CUI 01IZYAC), nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 04/12/2025 della Corte di appello di Milano sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da AO DI avverso il provvedimento del medesimo giudice del 26 settembre 2024, con cui era stata rigettata, in ragione della ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., l’istanza del Procuratore generale di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, irrogata con sentenza del 14 novembre 2012, irrevocabile il 2 aprile 2014. Preso atto della deduzione difensiva secondo cui in relazione alla predetta pena era intervenuta, giusta ordinanza emessa de plano il 16 settembre 2024 su istanza del condannato dalla medesima Corte in diversa composizione, declaratoria di estinzione, il Giudice dell’esecuzione ha osservato che tale ultimo provvedimento non era divenuto Penale Sent. Sez. 1 Num. 21221 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SE ON AN Data Udienza: 10/03/2026 irrevocabile, non essendo stato notificato al condannato e non essendovi prova della notifica al Procuratore generale;
ha evidenziato in ogni caso che la questione in ordine all’efficacia preclusiva della recidiva, non avendo costituito oggetto, neppure implicito, della decisione del 16 settembre 2024, non era coperta dal cosiddetto “giudicato esecutivo”, che non si estende a tutte le questioni deducibili ma solo a quelle dedotte ed effettivamente decise.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che l’ordinanza del 16 settembre 2024 era stata notificata al difensore domiciliatario del condannato, ha evidenziato che il Procuratore generale era stato reso edotto del predetto provvedimento nel corso del procedimento di opposizione, esprimendo comunque parere favorevole alla declaratoria di estinzione della pena, con conseguente irrevocabilità della più risalente ordinanza. Ha lamentato la violazione del divieto del bis in idem, deducendo che la Corte di appello di Milano aveva consumato il potere decisorio emettendo il primo provvedimento, con cui aveva dichiarato l’estinzione della pena, previa valutazione implicita dell’assenza di condizioni ostative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il condannato non contesta la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., ma deduce che il giudice dell’esecuzione era vincolato dalla pregressa declaratoria di estinzione della pena pronunciata con provvedimento del 16 settembre 2024 su istanza dell’interessato. Sul tema questa Corte ha avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento applicabile anche nella fase esecutiva e alle ordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 242750; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, [...], Rv. 265234;Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, [...], Rv. 280033), ma il divieto di un "secondo giudizio" presuppone un “primo giudizio” che sia già divenuto definitivo. Espressione del principio del ne bis in idem è l’art. 669 cod. proc. pen., ritenuto applicabile anche ai provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, [...], Rv. 231932; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, [...], Rv. 240482; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, [...], Rv. 243737; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, [...], Rv. 275917), destinato a risolvere il conflitto fra provvedimenti già tutti divenuti definitivi e non il conflitto tra provvedimenti che, come nel caso in esame, non sono ancora divenuti tali. Il ricorrente deduce l’irrevocabilità dell’ordinanza del 16 settembre 2024, prospettando 2 che il provvedimento era stato regolarmente notificato all’interessato presso il difensore domiciliatario, mentre il Procuratore generale era stato “notiziato” dell’emissione con la fissazione dell’udienza nel procedimento di opposizione. Ora, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione è comunicata alle parti che, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni possono proporre opposizione. In presenza di un preciso adempimento comunicativo prescritto dal codice di rito, dalla cui attuazione decorre il termine per l’opposizione, non può attribuirsi rilievo a una generica conoscenza aliunde acquisita. Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto, conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell’accusa (Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, [...], Rv. 271394). Nella delineata prospettiva, non dispiega rilevanza, in ordine alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine dell'impugnazione, l’eventuale conoscenza di fatto del provvedimento, essendo, per contro, necessario accertare la conoscenza legale, comunque documentata, poiché, implicando questa l'effettiva cognizione dell'integrale contenuto dell'atto, è la sola idonea a determinare l'utile decorso del tempo necessario alla formulazione dell'atto di impugnazione. Non risultando la rituale comunicazione all’Ufficio del pubblico ministero o la piena conoscenza nei termini esposti dell’ordinanza del 16 settembre 2024, il provvedimento in questione non può ritenersi irrevocabile, in quanto tuttora soggetto ad impugnazione. Se è vero che la giurisprudenza, come evidenziato dal ricorrente, ha ritenuto applicabile l’istituto della preclusione anche ai procedimenti in corso, in caso di consumazione del potere di azione già esercitato dallo stesso soggetto processuale nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231800), non si può fare a meno di rilevare come nella fattispecie in esame si sia in presenza di decisioni emesse in procedimenti attivati su iniziativa di soggetti processuali diversi (il difensore e il pubblico ministero), senza trascurare che, in materia di esecuzione, come correttamente rimarcato dalla Corte di appello, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" opera esclusivamente per le questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise, e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate, neppure implicitamente, nella precedente decisione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, [...], Rv. 288873), atteso il limitato effetto “autoconservativo” dell’accertamento contenuto nei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, tendenzialmente emessi rebus sic stantibus (cfr., in parte motiva, Sez. U., n. 3 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). Ne consegue, in punto di sussistenza del dedotto bis in idem, che, in disparte la non definitività dell’ordinanza del 16 settembre 2024, non risulta adeguatamente confutata a cura del ricorrente l’argomentazione ulteriore del giudice di merito secondo cui la questione circa l’efficacia preclusiva della recidiva non era stata vagliata, neppure implicitamente, dal primo giudice dell’esecuzione, né prospettata nel relativo procedimento.
3. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore ON AN SE 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da AO DI avverso il provvedimento del medesimo giudice del 26 settembre 2024, con cui era stata rigettata, in ragione della ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., l’istanza del Procuratore generale di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, irrogata con sentenza del 14 novembre 2012, irrevocabile il 2 aprile 2014. Preso atto della deduzione difensiva secondo cui in relazione alla predetta pena era intervenuta, giusta ordinanza emessa de plano il 16 settembre 2024 su istanza del condannato dalla medesima Corte in diversa composizione, declaratoria di estinzione, il Giudice dell’esecuzione ha osservato che tale ultimo provvedimento non era divenuto Penale Sent. Sez. 1 Num. 21221 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SE ON AN Data Udienza: 10/03/2026 irrevocabile, non essendo stato notificato al condannato e non essendovi prova della notifica al Procuratore generale;
ha evidenziato in ogni caso che la questione in ordine all’efficacia preclusiva della recidiva, non avendo costituito oggetto, neppure implicito, della decisione del 16 settembre 2024, non era coperta dal cosiddetto “giudicato esecutivo”, che non si estende a tutte le questioni deducibili ma solo a quelle dedotte ed effettivamente decise.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che l’ordinanza del 16 settembre 2024 era stata notificata al difensore domiciliatario del condannato, ha evidenziato che il Procuratore generale era stato reso edotto del predetto provvedimento nel corso del procedimento di opposizione, esprimendo comunque parere favorevole alla declaratoria di estinzione della pena, con conseguente irrevocabilità della più risalente ordinanza. Ha lamentato la violazione del divieto del bis in idem, deducendo che la Corte di appello di Milano aveva consumato il potere decisorio emettendo il primo provvedimento, con cui aveva dichiarato l’estinzione della pena, previa valutazione implicita dell’assenza di condizioni ostative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il condannato non contesta la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., ma deduce che il giudice dell’esecuzione era vincolato dalla pregressa declaratoria di estinzione della pena pronunciata con provvedimento del 16 settembre 2024 su istanza dell’interessato. Sul tema questa Corte ha avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento applicabile anche nella fase esecutiva e alle ordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 242750; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, [...], Rv. 265234;Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, [...], Rv. 280033), ma il divieto di un "secondo giudizio" presuppone un “primo giudizio” che sia già divenuto definitivo. Espressione del principio del ne bis in idem è l’art. 669 cod. proc. pen., ritenuto applicabile anche ai provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, [...], Rv. 231932; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, [...], Rv. 240482; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, [...], Rv. 243737; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, [...], Rv. 275917), destinato a risolvere il conflitto fra provvedimenti già tutti divenuti definitivi e non il conflitto tra provvedimenti che, come nel caso in esame, non sono ancora divenuti tali. Il ricorrente deduce l’irrevocabilità dell’ordinanza del 16 settembre 2024, prospettando 2 che il provvedimento era stato regolarmente notificato all’interessato presso il difensore domiciliatario, mentre il Procuratore generale era stato “notiziato” dell’emissione con la fissazione dell’udienza nel procedimento di opposizione. Ora, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione è comunicata alle parti che, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni possono proporre opposizione. In presenza di un preciso adempimento comunicativo prescritto dal codice di rito, dalla cui attuazione decorre il termine per l’opposizione, non può attribuirsi rilievo a una generica conoscenza aliunde acquisita. Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto, conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., o integralmente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull'atto, sottoscritta dal rappresentante dell’accusa (Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, [...], Rv. 271394). Nella delineata prospettiva, non dispiega rilevanza, in ordine alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine dell'impugnazione, l’eventuale conoscenza di fatto del provvedimento, essendo, per contro, necessario accertare la conoscenza legale, comunque documentata, poiché, implicando questa l'effettiva cognizione dell'integrale contenuto dell'atto, è la sola idonea a determinare l'utile decorso del tempo necessario alla formulazione dell'atto di impugnazione. Non risultando la rituale comunicazione all’Ufficio del pubblico ministero o la piena conoscenza nei termini esposti dell’ordinanza del 16 settembre 2024, il provvedimento in questione non può ritenersi irrevocabile, in quanto tuttora soggetto ad impugnazione. Se è vero che la giurisprudenza, come evidenziato dal ricorrente, ha ritenuto applicabile l’istituto della preclusione anche ai procedimenti in corso, in caso di consumazione del potere di azione già esercitato dallo stesso soggetto processuale nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231800), non si può fare a meno di rilevare come nella fattispecie in esame si sia in presenza di decisioni emesse in procedimenti attivati su iniziativa di soggetti processuali diversi (il difensore e il pubblico ministero), senza trascurare che, in materia di esecuzione, come correttamente rimarcato dalla Corte di appello, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" opera esclusivamente per le questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise, e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate, neppure implicitamente, nella precedente decisione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, [...], Rv. 288873), atteso il limitato effetto “autoconservativo” dell’accertamento contenuto nei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, tendenzialmente emessi rebus sic stantibus (cfr., in parte motiva, Sez. U., n. 3 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). Ne consegue, in punto di sussistenza del dedotto bis in idem, che, in disparte la non definitività dell’ordinanza del 16 settembre 2024, non risulta adeguatamente confutata a cura del ricorrente l’argomentazione ulteriore del giudice di merito secondo cui la questione circa l’efficacia preclusiva della recidiva non era stata vagliata, neppure implicitamente, dal primo giudice dell’esecuzione, né prospettata nel relativo procedimento.
3. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore ON AN SE 4