Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n.218, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, ma non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., perché in tal caso si attribuirebbe ai funzionari dell'autorità straniera ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ex art. 33 della legge n. 218 del 1995, e cioè la veste di pubblico ufficiale, con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YU LU, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23, presso l'avv. Mario Salerni, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Claudio FEDECOSTANTE;
- ricorrente -
contro
Ministero per gli Affari Esteri - Ambasciata italiana in Nigeria;
- intimati -
avverso il decreto 28.2.2001 della Corte d'Appello di Ancona (n. 172/00 R.G.A.D.);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.11.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Mario Salerni per il ricorrente che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 24.8.2000 il Tribunale di Ancona - sez. dist. di Jesi - accoglieva il ricorso di JU LU proposto avverso il diniego frapposto dall'Ambasciata italiana in Nigeria al visto di ingresso in Italia di JU TI e CH che il richiedente asseriva essere sue figlia e per le quali aveva chiesto ed ottenuto il N.O. al ricongiungimento familiare ex art. 29 del D. Leg. 286/98.
L'Amministrazione dell'Interno e quella degli Affari Esteri in data 3.11.2000 proponevano reclamo dolendosi del provvedimento perché le certificazioni di nascita prodotte recavano insuperabili attestazioni di falsità.
Costituitosi il reclamato, l'adita Corte di Ancona con decreto 28.2.2001 dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero dell'Interno (trattandosi di impugnativa non già avverso il diniego di n.o. bensì contro la negazione del visto di ingresso da parte dell'Autorità diplomatica italiana in Nigeria), annullava l'ordinanza impugnata e rigettava il ricorso proposto dall'JU contro il diniego del visto di ingresso alle figlie sull'assunto che vi fosse in atti prova certa della falsità dei documenti prodotti ed invocati dal ricorrente.
Per la cassazione di tale decreto - notificato il 21.3.2001 - l'JU ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato M.A.E. non si è costituito ne' ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, dichiarare che il ricorso è stato correttamente ab origine indirizzato all'Amministrazione degli Esteri e che esattamente la Corte di Ancona ha escluso la legittimazione del Ministro dell'Interno, posto che l'JU - che ha chiesto ed ottenuto dall'Autorità locale dell'Interno il nulla osta al ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 comma 7 D. Leg. 286/98 (avverso il diniego del quale sarebbe stato legittimato passivo il Ministero dell'Interno, come affermato da Cass. 2571/02 e 2793/02) - ha proposto ricorso avverso il diniego alla sua conseguente istanza di visto di ingresso per ricongiungimento familiare frapposto dall'Autorità consolare italiana in Nigeria ai sensi dell'art. 30 comma 6 del T.U. (sul punto non novellato dagli artt. 23 e 24 della L. 189/02). Ed altrettanto correttamente gli atti introduttivi del procedimento camerale (cfr. art. 30 c. 6 cit.) e di quello di reclamo, cosiccome il ricorso per cassazione, individuanti come legittimato passivo il Ministro, sono stati notificati all'Avvocatura Generale dello Stato. Deve, infine, osservarsi che, avendo il ridetto comma 6 dell'art. 30 del T.U. previsto che avverso i dinieghi in materia sia proponibile ricorso ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c., non può che richiamarsi il primo pronunciato di questa Corte sulla materia disciplinata dal T.U. sull'immigrazione (Cass. 1082/99) per affermare che;
1. I ricorsi avverso i provvedimenti di diniego attengono a diritti soggettivi sottoposti alla cognizione camerale contenziosa del G.O.. 2. Le pronunzie rese all'esito del reclamo proponibile ex art. 739 c.p.c. sono decisorie e definitive, e come tali ricopribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. 3. Il sindacato di questa Corte in subiecta materia è pertanto limitato ai vizi di violazione di legge ed esclude quindi il controllo della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. i cui vizi restando deducibili solo ove essa manchi graficamente o logicamente, viziando in tal guisa l'atto del processo.
Venendo, quindi, all'esame del ricorso si rileva che con il primo motivo viene denunziata la violazione dell'art. 33 della Legge 218/95, degli artt. 116 e 221 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte d'Appello indebitamente negato che il certificato di nascita nigeriano prodotto in limine facesse prova fino a querela di falso e per avere di contro deciso sulla falsità in via diretta e basandosi su di una mera attestazione di un funzionario comunale. Il motivo è infondato. Si premetta che il richiamo all'art. 33 della legge 218/95 - a mente del quale lo stato di figlio è
determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, alla quale è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento - non appare del tutto pertinente in causa, posto che la Corte di Ancona non ha affatto negato alle Autorità della Nigeria il potere di attestare il rapporto di paternità tra l'attuale ricorrente, JU TI (n. 28.12.79) e JU CH (n. 20.12.80) ma ha solo, correttamente, valutato la certificazione acquisita non negando la presunzione di legalità e validità che la deve assistere (Cass. 8383/97) ma solo revocandone in dubbio la autenticità sulla base di ulteriore attestazione proveniente dalla stessa autorità municipale nigeriana attributaria dei poteri di tenuta dei registri di stato civile e negando credibilità a prove documentali dal reclamato addotte a sostenere la filiazione in contesa.
Avverso tale ineccepibile vantazione - appuntata sulla presa d'atto della attestazione di falsità degli atti di nascita proveniente dalla stessa Autorità locale nigeriana - il ricorrente deduce la insuperabilità della fede privilegiata che si sarebbe dovuta riconoscere alla originaria certificazione, avverso la quale non prove contrarie (anche se di omologa provenienza pubblica) ma solo la querela di falso sarebbe stata proponibile. La censura appare priva di alcun fondamento posto che il rinvio che l'art. 33 della legge 218/95 opera all'ordinamento straniero per regolare i modi e le condizioni di accertamento del rapporto di filiazione importa, puramente e semplicemente, che il relativo status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita e fa quindi divieto al Giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali: e la Corte di Ancona ha infatti valutato la falsità della prodotta certificazione di nascita sulla sola base delle annotazioni all'uopo effettuate dall'autorità municipale nigeriana. Quel che pare invece impensabile (così come ritenuto, nella contigua ipotesi del rapporto di P.G. di Polizia straniera da Cass. 4915/99) è che, come assume il ricorrente, la prima certificazione stessa sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., in tal guisa finendo per attribuire agli ignoti funzionari delle municipalità nigeriane ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ai sensi dell'art. 33 L. 218/95 addirittura la...veste di pubblico ufficiale con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.. Quanto al secondo motivo del ricorso esso va dichiarato inammissibile. Quanto al profilo afferente una omessa pronunzia sul capo di domanda diretta all'accertamento "incidentale" del rapporto di paternità, è di totale evidenza che la Corte di Ancona ha correttamente interpretato il reclamo e l'originario ricorso come proposti nell'ambito dell'art. 30 comma 6 del T.U. e cioè di un procedimento diretto a contestare i dinieghi ai nulla osta od ai visti di ingresso per ragioni di ricongiungimento familiare, procedimento nel quale l'unico accertamento da compiere è quello della esistenza di uno status di paternità acclarato ai sensi dell'art. 33 della predetta legge del 1995 e non già, come con non poca contraddizione pretende il ricorrente, attribuito in via autonoma dal Giudice italiano. E di qui la inconsistenza dell'addebito di omessa pronunzia rivolto all'impugnato decreto. Quanto all'ulteriore profilo afferente la incompletezza di accertamento documentale, per avere la Corte omesso l'esame della ulteriore certificazione prodotta, esso è oggetto di una doglianza inammissibile in un ricorso ex art. 111 Cost. e, come tale, non può trovare ingresso in questa sede.
Non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003