Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 367
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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Lo stato di figlio, a norma dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n.218, è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status dipenda dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello Stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, ma non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., perché in tal caso si attribuirebbe ai funzionari dell'autorità straniera ben più che il potere di attestazione efficace in Italia ex art. 33 della legge n. 218 del 1995, e cioè la veste di pubblico ufficiale, con riguardo alle dichiarazioni rese in scritture di loro formazione ed agli effetti del procedimento di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 367
Data del deposito : 14 gennaio 2003

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