Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14461
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Massime2

L'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) non è applicabile nel caso in il risarcimento del danno sia l'effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione degli imputati, bensì dell'opera di terzi (nella specie Ministero della Difesa).

Integra una causa di sospensione della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su accordo delle parti, in quanto non collegato ad esigenze probatorie e difensive.

Commentario1

  • 1Risarcimento del danno effettuato dal terzo
    Team Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 15 maggio 2025

    Risarcimento del danno effettuato dal terzo Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2025, sentenza n. 18403 LA MASSIMA “La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la natura squisitamente soggettiva dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., soprattutto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo la commissione del reato, fa sì che essa non possa essere riconosciuta quando il risarcimento del danno sia avvenuto ad opera di un terzo. Si è, pertanto, esclusa la ravvisabilità della circostanza nelle ipotesi di: – recupero della refurtiva da parte della polizia; – ⁠risarcimento del danno sofferto dalla vittima del reato a cui avevano provveduto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14461
Data del deposito : 2 febbraio 2011

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