Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2002, n. 14660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14660 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia esecutiva UFFICIO COPIE E VARIE-DCV dal Sig.FRISCIA Richiesta copia studio per diritti€723×2 NL SOLE 24 ORE 6 SET 2002 dal Sig. per diritu IL CANCELLIERE 10 111181O 16-06 2002 LIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CÂSSA ON ON PRIMA CIV14660 02 OGGETTO: Impugnazione di lodo arbitrale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO PRESIDENTE R.G.N.21543/1999 CAPPUCCIO Dott. Giammarco CONSIGLIERE Dott. Giuseppe MARZIALE CONSIGLIERE Cron.34-102 Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE Rel. Rep. 3821 Dott. Paolo GIULIANI Ud. 28.11.2001ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., succeduta per incorporazione mediante fusione alla IRITECNA S.p.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piave n.52, presso lo studio dell'Avv. Renato Carcione, rappresentata e difesa dall'Avv.Prof.Giuseppe Fazio del foro di Palermo in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Antonino Privitera di Roma il 17.1.2001
- RICORRENTE -
CONTRO
COMUNE di PALERMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodolfo Lanciani n.74, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Esposito, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Friscia del foro di Palermo in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
2426 2004 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.182/99 pubblicata il 3.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione ai sensi dell'art.384 del codice di rito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.5.1994, l'Italter S.p.A. in liquidazione conveniva davanti alla Corte di Appello di Palermo il locale Comune, per sentir dichiarare la nullità del lodo sottoscritto il 30.11.1993 dai tre arbitri collegialmente costituitisi il 26.10.1992, reso esecutivo dal Pretore palermitano il 6.4.1994, nonché per sentire accogliere tutte le domande proposte in quella sede, riguardanti vuoi il pagamento (nella misura di lire 8.995.306.520) di 想 fatture, relative all'esecuzione di prestazioni di servizi in riferimento alla convenzione del 18.3.1981 e agli altri disciplinari di incarichi conferitile dal Comune stesso, mai contestate da quest'ultimo in ordine alle tariffe applicate, vuoi la determinazione (in lire 9.046.176.074) dell'ammontare del danno subito dalla società, pari al cinquanta per cento delle perdite di esercizio, certificate nei bilanci per gli anni 1987, 1988 e 1989, causate nel medesimo triennio dal riferito inadempimento dell'Ente. Deduceva l'Italter che il suddetto collegio, disposte due consulenze tecniche, aveva determinato in lire 4.817.342.136 la somma complessiva dovutale dal Comune, di cui lire 3.171.877.173 a titolo di pagamento di crediti ° 2 risultanti da fatture (oltre IVA) e lire 1.645.464.963 a titolo di interessi moratori comprensivi del risarcimento dei danni, oltre gli ulteriori accessori. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente, chiedendo il rigetto dell'impugnazione del lodo ed, in subordine, l'accoglimento di tutte le domande spiegate in sede arbitrale. La Corte territoriale, dopo che il Comune, a mezzo di citazione in riassunzione notificata il 6.10.1998, aveva convenuto in giudizio la S.p.A. Valim in liquidazione, non costituitasi, per essere stata da quest'ultima incorporata l'Italter in forza di atto di fusione per rogito del 23.10.1996, con sentenza dell'8.1/3.3.1999 respingeva il gravame assumendo: a) che il thema decidendum contenesse una pretesa risarcitoria fondata su contratto e non su atto illecito;
b) che sia il danno da mancato pagamento delle fatture sia l'ulteriore danno indotto dalle perdite di esercizio certificate nei bilanci del triennio 1987-1989, 學 risultassero collegati in via diretta ed immediata al paradigma . dell'inadempimento contrattuale, onde rettamente il collegio arbitrale aveva qualificato la pretesa concernente tali danni come un'ipotesi riconducibile al dettato dell'art. 1224 c.c. ed aveva individuato questi ultimi esclusivamente negli interessi moratori, contrattualmente previsti, di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
c) che l'Italter, infatti, in sede arbitrale, avesse richiesto la somma di lire 9.046.176.074 a titolo di risarcimento del danno, lamentando la "parziale esecuzione" alla richiamata convenzione del 18.3.1981 data dal Comune conferendo incarichi già rientranti nel programma operativo di cui alla 3 suindicata convenzione, laddove la medesima Italter aveva precisato che l'arbitrato era stato azionato solo ed esclusivamente con riferimento alle inadempienze riguardanti i contratti, ponendo sempre in relazione il danno subito dalla propria gestione all'inadempimento contrattuale da parte del Comune stesso. Avverso la sentenza anzidetta, quale incorporante della S.p.A. Valim in liquidazione propone ricorso per cassazione l'Iritecna S.p.A. in liquidazione, a propria volta incorporata quindi dalla Fintecna S.p.A., deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Palermo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c., denunziando che la Corte territoriale, mentre dà atto che furono disposte ed + eseguite due consulenze tecniche, non motivi in diritto l'omessa valutazione della seconda perizia sulla gestione, in contrasto con quanto richiesto dalla Italter nell'atto di impugnativa del lodo arbitrale, in proposito richiamando l'art.36 del Capitolato generale di appalto OO.PP. del 1962 (norma quest'ultima non indicata né riscontrabile sia nelle convenzioni sia nei disciplinari in violazione dei quali è sorta la controversia) e citando altresì l'art.35 di detto Capitolato per ricavarne la previsione di una ipotesi di maggior danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il motivo non è fondato. Premesso, infatti, come dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso sia dato di evincere che la consulenza in argomento (redatta dal commercialista 4 dott. Turchio) aveva per oggetto esattamente "la valutazione del danno indotto causato dal comportamento del Comune sulla gestione aziendale dell'Italter" (pag.3), si osserva che il lamentato vizio della motivazione, dedotto sotto le specie dell'omessa considerazione della predetta consulenza, non sussiste nel caso in esame, essendo l'elemento che si pretende trascurato privo di carattere decisivo (ovvero tale, se apprezzato, da poter indurre il giudice del merito ad una differente pronuncia), nel senso che detto giudice, per quanto qui interessa, ha dato atto con adeguata e coerente argomentazione: a) che sia il danno da mancato pagamento delle fatture sia l'ulteriore danno indotto dalle "perdite di esercizio certificate nei bilanci degli anni 1987, 1988 e 1989, a titolo di refluenza negativa nel triennio", risultano ex actis essere collegati in via diretta ed immediata al paradigma dell'inadempimento contrattuale;
b) che il Collegio arbitrale ha perciò “rettamente...qualificato la pretesa concernente l'ulteriore danno predetto come un'ipotesi di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.", individuando quindi tale danno "esclusivamente negli interessi moratori contrattualmente previsti dagli artt.35 e 36 del Capitolato Opere Pubbliche dello Stato". Appare perciò evidente come la Corte territoriale non abbia utilizzato la consulenza in questione per il semplice fatto che la pretesa risarcitoria, da inadempimento contrattuale, esperita dall'Italter, è stata considerata dalla stessa Corte immeritevole di accoglimento, in forza esattamente del superiore rilievo secondo cui il relativo danno va individuato "esclusivamente" nei predetti interessi moratori. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione 5 o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, primo comma, n.3, c.p.c., deducendo: a) che con la pronunzia impugnata si dia per scontato che tutte le inadempienze contrattuali o tutte le violazioni contrattuali debbano necessariamente collegarsi ai danni nelle obbligazioni pecuniarie cui si intitola la normativa dell'art. 1224 c.c.; b) che si dia parimenti per scontato che la convenzione di base ed i disciplinari di incarico, le cui violazioni hanno dato luogo alla controversia arbitrale, presupponessero che tutte le inadempienze contrattuali ed i conseguenti danni potessero trovare copertura in un eventuale richiamo di tali contratti all'art.35 (e non anche all'art.36, come erroneamente affermato) del Capitolato generale OO.PP. approvato con d.P.R. n.1063 del 1962; c) che il predetto art.35 non sia però stato richiamato come intera disciplina cui fare riferimento per il ritardo nei pagamenti da parte del Comune di Palermo;
d) che, mentre un richiamo all'intero art.35 sopra citato avrebbe comportato anche l'applicazione del terzo comma di tale articolo (là dove si legge che "Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile"), non sia ammissibile ritenere applicabile quest'ultimo comma allorché il richiamo è limitato ad una indicazione contenuta in altro comma dello stesso articolo;
e) che non sia stato, quindi, fatto alcun rinvio all'intero contenuto del predetto art.35, ma soltanto ad un decreto a sua volta richiamato in un comma diverso di tale articolo diverso dal terzo, trattandosi in particolare del riferimento alla misura dell'interesse stabilita ogni anno dal Ministro del tesoro di concerto con 6 f - quello dei lavori pubblici;
f) che la Corte territoriale abbia omesso di valutare e decidere se il richiamo operato nei disciplinari, la cui violazione ha dato luogo alla controversia arbitrale, al decreto indicato a sua volta nell'art.35 sopra richiamato, il quale non determina in via preventiva e, quindi, con certezza la misura degli interessi di mora, possa avere costituito o meno, nella specie, pattuizione contrattuale della misura anzidetta. Il motivo non è fondato. Conviene osservare in primo luogo che, del tutto correttamente, il giudice del merito, condividendo l'assunto del Collegio arbitrale, ha qualificato la pretesa concernente l'ulteriore danno lamentato dall'Italter "come un'ipotesi di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.", atteso che detto giudice, per un verso, con incensurato apprezzamento, ha collegato il medesimo danno "in via diretta ed immediata al paradigma dell'inadempimento contrattuale" (secondo ! quanto ulteriormente esplicitato negli ultimi tre capoversi della pagina 9. dell'impugnata sentenza), mentre, per altro verso, sulla base di un accertamento di fatto del pari incensurato, ha riferito un simile inadempimento al "mancato pagamento di fatture" (pagine 3, 4 e 9 della richiamata sentenza), ovvero ad un'obbligazione pecuniaria, come tale soggetta al disposto dell'art. 1224 sopra citato. Secondariamente, è da notare che la Corte territoriale ha altresì condiviso l'assunto del Collegio arbitrale là dove quest'ultimo "ha individuato il danno esclusivamente negli interessi moratori contrattualmente previsti dagli artt.35 e 36 del Capitolato Opere Pubbliche dello Stato". Al riguardo, va premesso come non sia dubitabile, risultando del resto 7 dalla stessa prospettazione del ricorso (pagina 10), che la conclusione del giudice di merito poggi sull'incensurato presupposto di fatto secondo cui le parti hanno contrattualmente previsto la corresponsione di interessi moratori nella misura prevista dall'art.35 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.1063, ovvero nella misura stabilita annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ai sensi del primo comma del già citato art.35. Tanto premesso, si osserva che, indipendentemente dal richiamo della Corte territoriale altresì all'art.36 del predetto Capitolato generale (il quale si palesa del tutto ininfluente, anche in relazione alla circostanza che, peraltro, il penultimo comma del suindicato art.36, fa esplicito rinvio agli “interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art.35"), la medesima Corte in maniera del tutto corretta "ha individuato il danno esclusivamente negli interessi moratori contrattualmente previsti", atteso che, nella specie, senza necessità di correggere la motivazione ex art.384, secondo comma, c.p.c., la quale risulta di per sé conforme a diritto, viene in considerazione l'applicabilità non già del terzo comma del menzionato art.35 (là dove quest'ultimo statuisce che "Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile"), ma della norma contenuta nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 1224 c.c., la quale prevede che l'ulteriore risarcimento del maggior danno, di cui alla prima parte del medesimo secondo comma, non è dovuto se è stata determinata convenzionalmente la misura degli interessi moratori, in tal modo configurando siffatta determinazione come una clausola penale, con funzione liquidativa ed 8 al tempo stesso limitativa del risarcimento stesso (Cass. 17 marzo 1994, n.2538). Né varrebbe dubitare che il richiamo operato dalle parti al decreto indicato a sua volta nell'art.35 già citato, il quale non determina in via preventiva e, quindi, con certezza la misura degli interessi moratori, costituisca pattuizione contrattuale di tale misura. Sulla forma, infatti, della convenzione negoziale avente per oggetto gli interessi moratori in misura superiore a quella legale, l'articolo 1224, secondo comma, c.c. non contiene un apposito richiamo, onde si impone, secondo quanto affermato anche in dottrina, l'applicazione della norma che, nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie, richiede che la determinazione degli interessi extralegali abbia forma scritta a pena di nullità (art.1284, ultimo comma, c.c.) ed i cui termini generali si prestano a ricomprendere altresì la suddetta convenzione. " A questo riguardo, si osserva tuttavia che il requisito in parola non postula, necessariamente, che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante (Cass. 10 novembre 1997, n.11042; Cass. 8 maggio 1998, n.4696; Cass. 23 giugno 1998, n.6247; Cass.18 9 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2-7-071 804 an versate (euro ose, 10 p. I Dirigento Ares Servizi aprile 2001, n.5675). T (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIO N PALLE Responsabile Servizio Atti Giadó E dellaTale esattamente è il caso di specie, avendo le parti, ai fin determinazione della misura degli interessi moratori convenzionali, fatto esplicito rinvio a quella stabilita dal decreto previsto dall'art.35 (primo comma) più volte citato, ovvero ad un criterio palesemente provvisto dei connotati di certezza, obiettività ed uniformità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dallo stesso "accertamento" che i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici compiono annualmente, con proprio decreto appunto, circa la misura dell'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire ), di cui lire 12.000.000 (pari ad(pari ad euro euro 6.197,48) per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 661 68 129.100 (pari ad euro ), lire 12.000.000 (pari ad euro 6.197,48) per onorario. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001. лодт 129, " IL PRESIDENTE 30,99 4567 160,10 8067 12.00 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 OTT 2002 L'ESTENSORE Good Oggi. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzze приго Di