Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11473 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula A REPUB LICA ITALIANA1 1473/02 In La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 6131/2000 Consigliere rel. Cron. 23081 dr. Donato Figurelli dr. Alessandro De Renzis Consigliere Rep. Ud. 31.05.2002 dr. Filippo Curcuruto Consigliere Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunziato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI AR GI, nato a [...] 1'8 aprile 1938, foud residente in [...], rappresentato e difeso da- gli avv. Orazio Curtò del Foro di Bergamo ed Antonio Pellegrini di Roma, presso il cui studio in via De Sanctis n. 15 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separata- · 1 - mente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, e con i medesimi elettivamente domici- liato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Av- vocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo - 14 dicembre 1999, n. 1335/99, n. in data 18 novembre 3824/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 31 maggio Прив 2002; udito l'avv.R.G. Cipriani per delega dell'avv. Antonio Pellegrini per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 6 novembre 1997 il signor GI Di RT premesso: di essere affetto da gravi patologie che avevano ridotto quasi totalmente la capacità di lavoro dello stesso;
di aver inoltrato all'INPS domanda per l'ottenimento delle provvidenze di cui alla legge 222/1984 con esito negativo per mancato riconoscimento dell'invalidità; di aver presentato ricorso amministrativo con esito negativo;
tutto ciò premesso chiedeva al Pretore di Bergamo l'ac- certamento della propria condizione d'inabilità ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 222/1984 e conseguentemen- te la condanna dell'INPS al pagamento della relativa pen- sione o del relativo assegno dalla data ritenuta di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando la sussi- stenza dei requisiti amministrativi, reddituali, contribu- tivi e sanitari del Di RT per ottenere la richiesta pensione o il richiesto assegno. Disposta c.t.u. medico-legale, il Pretore decideva la con- troversia rigettando la domanda spiegata dal Di RT per difetto del presupposto sanitario richiesto per la fruizione delle prestazioni previdenziali richieste. Avverso detta sentenza proponeva appello il Di RT, -- 3- censurando l'impugnata decisione nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del c.t.u., aveva ritenuto il ricorrente non invelido senza verificare la compati- bilità delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato con la possibilità di svolgere attività confacenti con le pro- prie attitudini professionali con evidente violazione del dettato normativo che espressamente fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa "in occupazioni confa- centi alle sue attitudini". In secondo luogo, deduceva un ulteriore aggravamento delle condizioni psico-fisiche dell'appellante risultanti da relazione medica prodotta in atti.
Per questi motivi
chiedeva la riforma dell'impugnata sen- tenza previo rinnovo della c.t.u. medico-legale. Si costituiva nel giudizio di appello l'INPS resistendo al gravame ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Il Tribunale, alla luce delle censure di carattere tecnico mosse dall'appellante, disponeva nuova c.t.u. medico-legale nei termini di cui all'ordinanza del 6 maggio 1999. Acquisita la relazione del c.t.u., con sentenza in data 18 novembre 14 dicembre 1999 il Tribunale di Bergamo rigetta- va l'appello. Osservava il Tribunale che le censure dell'appellante non avevano trovato conferma nelle conclusioni del c.t.u. d'ap- - 4 - pello. Questi aveva infatti motivatamente ritenuto che la capacita lavorativa dell'assicurato non era nè assente nè ridotta a meno di un terzo%; che in particolare il c.t.u. aveva accertato che l'appellante era affetto da incontinen- za sfinterica in soggetto operato di emorroidectomia e por- tatore di diverticolosi del sigma con periviscerite, non- chè da glaucoma cronico bilaterale e da sindrome depressiva;
che tali infermità non erano incompatibili con occupazioni confacenti alle attitudini del Di RT (carpentiere e manutentore meccanico); che le conclusioni del c.t.u. anda- vano condivise, in quanto convincenti e ragionevolmente ar- f und gomentate. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 marzo 2000, il Di RT ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente denunzia insufficiente o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e non osservanza dell'art. 1 legge 222/84 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che, in relazione alla necessità che le residue capacità lavorative dell'assicurato concernano "occupazioni confacenti alle sue attitudïni", il c.t.u. - 5 - ha valutato, ai fini della riduzione della canacità lavora- tiva, tra le numerose patologie solamente l'incontinenza a- nale, ritenendo risolta con l'allontanamento dalle attivi- tà di saldatura l'incidenza delle altre patologie, ed in par- ticolare quella oculare;
che invece l'evoluzione patologica a carico dell'apparato visivo non consente di esporre il ri- corrente a fattori lesivi quali fumo e polveri, presenti nell'ambiente di lavoro di una fonderia e carpenteria metal- lica, che favoriscono l'aggravamento dell'attuale stato e rendono usurante il lavoro di carattere esclusivamente manua- Il ricorso è infondato. found le, il solo demandabile al ricorrente in relazione alle sue attitudini. Il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei fattori come accadeva, invece, in precedenza insocio-economici - tema di pensione di invalidità (disciplinata dall'art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975) per la quale era consentito il riferi- mento alla capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico-legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche -- 6 - dei fattori economico-sociali ed ambientali in grado di incidere, sia positivamente sia negativamente, sulla possibilità di pro- ficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell'inva- impone tuttavia di continuare a tenere conto dell'età lido - e della formazione professionale del soggetto (come si evince dal richiamo della norma alle attitudini) valutando la possibi- lità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventua- le carattere usurante di questo, anche con riferimento ad atti- vità diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. 13 maggio 2000 n. 6185). Alla stregua di detto principio il Tribunale, sulla base della relazione del consulente tecnico di ufficio, ha escluso, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, che le infermità del Di RT siano tali da ridurre la capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi. Dalla diagnosi del c.t.u., recepita in sentenza, risulta che il Di RT presenta: incontinenza sfinterica in soggetto operato di emorroidectomia, e diverticolosi del sigma con periviscerite%;B glaucoma cronico bilaterale;
sindrome depres- siva. E, come evidenziato dal c.t.u., l'incontinenza anale condi- ziona la vita lavorativa del Di RT%; il glaucoma cronico bilaterale condiziona una riduzione del campo visivo con sufficiente conservazione della acuità visiva bilaterale. -7- Come risulta però dalla consulenza tecnica di ufficio, il Di RT è stato allontanato dalle attività di salda- tura per la patologia oculare innanzi ricordata come, d'altra parte, risulta dallo stesso ricorso E pertanto, come ritenuto dal c.t.u. e condiviso dal Tribunale -- contrariamente all'avviso del ricorrente - le condizioni cliniche generali del Di RT non impedi- scono in maniera assoluta lo svolgimento di attività la- vorative anche a carattere manuale, e le condizioni cli- niche predette non provocano una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3, in quanto nel settore metal- meccanico sono possibili ed alla portata del ricorrente altre occupazioni compatibili con le patologie indicate - che non determinano l'aggravamento di queste, nè deter- minano una particolare usura delle residue capacità la- (come implicitamente ritenuto dal Tribunale). vorative del soggettomy Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'Istituto depositato solo procura speciale, senza parte- cipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 31 maggio 2002. Il Presidente erficlu leach % (dr. Guglielmo Sciarelli) 8 Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) IL GANCELLIER: I Depositato D , A O S L *1080 2002 S L 3 A 3 O T 0 B 5 , 1 SANGE LAURE I A . . D S T E N R P A tiff ranco S A T 3 ' S I L 7 - N O L 8 P G E - O D 1 I 1 A S D N E E E , G S O G I R E A T L S O I T G A T E L I R L R I E D D O - 6 -