CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18824 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24513/2022 R.G. proposto da TA PA e CA Building RA srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Tinelli;
- ricorrenti -
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 290/2022 pubblicata il 4 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026 dal Consigliere DA VA;
Oggetto: sanzione amministrativa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18824 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
uditi l’Avv. Claudio Nasano per i ricorrenti e l’Avvocatura generale dello Stato, per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 19/6/2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso nei confronti di PA TA, quale legale rappresentante di IL TA spa, poi divenuta CSC spa, il decreto d’ingiunzione n. 71521, con il quale era irrogata la sanzione di € 75.879,00 per la violazione dell’art. 1/1 della legge n. 197/91 commessa tra il 2000 e il 2004 (si trattava di 77 pagamenti provenienti da terzi e avvenuti in denaro contante per somme superiori alla soglia consentita dalla legge e senza l’intervento d’intermediari finanziari). Gli ingiunti hanno proposto opposizione avanti al tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 278/2011, ha respinto l’opposizione, compensando le spese tra le parti. Il giudice ha evidenziato come, nel corso del procedimento, fosse entrato in vigore il d.lgs. n. 56/2004 che, all’art. 6, aveva parzialmente modificato nel minimo la norma sanzionatoria succitata. Questa, nella versione originaria, prevedeva una sanzione pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, senza prevedere un minimo edittale, mentre, quella successivamente in vigore, prevedeva un minimo dell’1%. Pur evidenziando la necessità d’applicare la legge più favorevole al trasgressore e ritenuto d’individuarla in quella più recente, che consentiva, altresì, l’estinzione con pagamento in misura ridotta, il tribunale ha valutato che, in concreto, la percentuale scelta dal Ministero fosse congrua in relazione alla gravità del fatto, decidendo, perciò, di non ridurre la sanzione comminata atteso l’elevato importo complessivo delle transazioni avvenute in violazione di legge (€ 1.517.197,13). Sull’appello proposto dagli opponenti, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 327/2016, ha respinto il gravame, 3 richiamando tra l’altro la modifica legislativa succitata e, pur evidenziando come sul punto non vi fosse censura, ha ritenuto priva di rilevanza la questione inerente alla legge più favorevole atteso che l’introduzione di un limite edittale minimo non poteva determinare una diversa valutazione, tenuto conto dell’elevatissimo numero di operazioni in violazione e dell’entità dell’importo complessivo delle stesse. La misura del 5% scelta dal Ministero doveva, pertanto, ritenersi congrua. Gli appellanti hanno proposto impugnazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 27703/2019, ha annullato la sentenza d’appello. La Corte di cassazione ha accolto i motivi inerenti all’applicazione della normativa più favorevole, riferendosi, però, non alla modifica succitata, bensì alla successiva intervenuta dopo il giudizio di secondo grado con il d.lgs. n. 90 del 2017, che aveva abbandonato il regime proporzionale e stabilita una sanzione pecuniaria tra € 3.000,00 e € 50.000,00, con limiti edittali quintuplicati ove la violazione riguardi importi superiori a € 250.000,00. Secondo la Suprema Corte la modifica della normativa sanzionatoria in tal materia era applicabile anche ai processi in corso e a prescindere dalla formulazione di specifiche censure in appello. La Corte di legittimità ha, quindi, disposto che la corte territoriale esaminasse specificamente se il regime sanzionatorio, intervenuto con il d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni dovesse, nel caso concreto, ritenersi più o meno favorevole a quello originariamente previsto, con ogni conseguenza sul merito dell’opposizione. Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che da TA PA e C.S.C. spa, divenuta CA Building RA s.r.l. I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 290/2022, ha rigettato l’originaria opposizione. 4 TA PA e CA Building RA srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La P.A. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia è stata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n. 27703/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, il thema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio, del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Non sono più in questione né l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti a fondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenere che la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioni in esame. 2) Premesso quanto sopra, occorre esaminare i motivi di ricorso. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodo 5 matematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Così facendo, però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte come necessari per determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2 del c.p.c. Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degli apprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, troverebbe conferma - non solo alla luce del disposto di cui alla sopra citata sentenza n. 27703 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamenti di codesto Supremo Collegio che si sarebbe così espresso: «Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa dal signor S., risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione sopra menzionati” (Cass. Sez. 2, 25 ottobre 2019, n. 27405 e Cass. Sez. 2, 4 agosto 2022, n. 1357)». La censura è fondata. La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad € 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999 e il 2003. La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale della violazione e alla società, responsabile in solido, era stata applicata, in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito, 6 in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedeva una sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali. Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 75.859,00 a PA TA e alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991) in relazione a 77 operazioni in contanti, pari al 5% dell’importo di cui alle violazioni contestate. Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa più favorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la quale prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dal d.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi). La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che, alla luce della più recente disciplina dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007 sopra menzionata, «se si considerano i limiti edittali e l’importo commisurato in concreto dal Ministero dell’Economia nel decreto impugnato, si ottiene che tale importo, pari al 5% della somma movimentata, corrisponde al 12,51% circa del massimale all’epoca in vigore (pari al 40% della somma movimentata). Con riferimento al nuovo massimale e in ragione dei singoli atti di trasferimento, la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe essere pari a euro 6.255,004. Ne deriva che, applicando la nuova norma e tenuto conto del numero di violazioni commesse (77), la sanzione complessiva sarebbe di gran lunga più elevata rispetto a quella effettivamente irrogata (€ 75.879,00)». Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile. In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27703/2019, che ha imposto al giudice del rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati, fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazione 7 all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017”. Di converso, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corte d’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta e ipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, si dovesse applicare per ciascuno dei 77 trasferimenti una sanzione fissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, per poi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni. In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto” richiesta dall’ordinanza n. 27703/2019, che imponeva di considerare tutte le caratteristiche del caso specifico. La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «in tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico (cfr. Cass., n. 20697/2018, Cass., n. 18495/2021, Cass., n. 24209/2022; Cass., n. 1698/2024). L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i “Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue: «1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero 8 dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni». La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine ai criteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza della Suprema Corte sia costante nel dichiarare che l’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto tra i limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli 9 elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazione della pena (Cass., n. 29391/2024). 3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi. Affermano che la corte territoriale avrebbe errato a calcolare la sanzione facendo riferimento ai singoli atti e non all’ammontare complessivo della somma trasferita. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. perché dalla motivazione ella sentenza non sarebbe stato possibile comprendere se il giudice del merito avesse ritenuto applicabile o meno l’istituto della continuazione. Con il quarto motivo prospettano la stessa violazione, ma dal punto di vista della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi, in quanto la disposizione dell’art. 63, comma 6, d.lgs. n. 231 del 2007 si sarebbe dovuto applicare alle singole violazioni e non in ragione del complessivo importo trasferito. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, in quanto l’istituto della continuazione sarebbe stato applicabile alla materia del trasferimento del contante. Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo, vanno dichiarate assorbite. Esse saranno valutate dal giudice del rinvio che, nel fare ciò, dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggetto di lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e, 10 quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuova decisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente il trattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno condotto alle opposizioni in esame. 4) Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito alla luce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA VA LE FA
- ricorrenti -
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 290/2022 pubblicata il 4 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026 dal Consigliere DA VA;
Oggetto: sanzione amministrativa Civile Sent. Sez. 2 Num. 18824 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
uditi l’Avv. Claudio Nasano per i ricorrenti e l’Avvocatura generale dello Stato, per parte controricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 19/6/2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso nei confronti di PA TA, quale legale rappresentante di IL TA spa, poi divenuta CSC spa, il decreto d’ingiunzione n. 71521, con il quale era irrogata la sanzione di € 75.879,00 per la violazione dell’art. 1/1 della legge n. 197/91 commessa tra il 2000 e il 2004 (si trattava di 77 pagamenti provenienti da terzi e avvenuti in denaro contante per somme superiori alla soglia consentita dalla legge e senza l’intervento d’intermediari finanziari). Gli ingiunti hanno proposto opposizione avanti al tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 278/2011, ha respinto l’opposizione, compensando le spese tra le parti. Il giudice ha evidenziato come, nel corso del procedimento, fosse entrato in vigore il d.lgs. n. 56/2004 che, all’art. 6, aveva parzialmente modificato nel minimo la norma sanzionatoria succitata. Questa, nella versione originaria, prevedeva una sanzione pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, senza prevedere un minimo edittale, mentre, quella successivamente in vigore, prevedeva un minimo dell’1%. Pur evidenziando la necessità d’applicare la legge più favorevole al trasgressore e ritenuto d’individuarla in quella più recente, che consentiva, altresì, l’estinzione con pagamento in misura ridotta, il tribunale ha valutato che, in concreto, la percentuale scelta dal Ministero fosse congrua in relazione alla gravità del fatto, decidendo, perciò, di non ridurre la sanzione comminata atteso l’elevato importo complessivo delle transazioni avvenute in violazione di legge (€ 1.517.197,13). Sull’appello proposto dagli opponenti, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 327/2016, ha respinto il gravame, 3 richiamando tra l’altro la modifica legislativa succitata e, pur evidenziando come sul punto non vi fosse censura, ha ritenuto priva di rilevanza la questione inerente alla legge più favorevole atteso che l’introduzione di un limite edittale minimo non poteva determinare una diversa valutazione, tenuto conto dell’elevatissimo numero di operazioni in violazione e dell’entità dell’importo complessivo delle stesse. La misura del 5% scelta dal Ministero doveva, pertanto, ritenersi congrua. Gli appellanti hanno proposto impugnazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 27703/2019, ha annullato la sentenza d’appello. La Corte di cassazione ha accolto i motivi inerenti all’applicazione della normativa più favorevole, riferendosi, però, non alla modifica succitata, bensì alla successiva intervenuta dopo il giudizio di secondo grado con il d.lgs. n. 90 del 2017, che aveva abbandonato il regime proporzionale e stabilita una sanzione pecuniaria tra € 3.000,00 e € 50.000,00, con limiti edittali quintuplicati ove la violazione riguardi importi superiori a € 250.000,00. Secondo la Suprema Corte la modifica della normativa sanzionatoria in tal materia era applicabile anche ai processi in corso e a prescindere dalla formulazione di specifiche censure in appello. La Corte di legittimità ha, quindi, disposto che la corte territoriale esaminasse specificamente se il regime sanzionatorio, intervenuto con il d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni dovesse, nel caso concreto, ritenersi più o meno favorevole a quello originariamente previsto, con ogni conseguenza sul merito dell’opposizione. Il giudizio è stato riassunto, con distinti ricorsi, sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che da TA PA e C.S.C. spa, divenuta CA Building RA s.r.l. I due giudizi sono stati riuniti e la Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 290/2022, ha rigettato l’originaria opposizione. 4 TA PA e CA Building RA srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La P.A. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente si osserva che la presente controversia è stata già esaminata da questa Suprema Corte con ordinanza n. 27703/2019. Tale decisione, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato, in maniera definitiva, il thema decidendum della lite alla sola individuazione, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio, del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito. Non sono più in questione né l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare, in euro, delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, anche alla luce dei motivi posti a fondamento del precedente ricorso per cassazione, si deve ritenere che la Suprema Corte abbia considerato come definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto alle opposizioni in esame. 2) Premesso quanto sopra, occorre esaminare i motivi di ricorso. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 perché la corte territoriale si sarebbe limitata a trasfondere il “criterio sanzionatorio” utilizzato dal MEF nel decreto ab origine impugnato - seguendo un metodo 5 matematico o, comunque, “proporzionale” - all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal nuovo d.lgs. n. 231 del 2007. Così facendo, però, non avrebbe compiuto gli apprezzamenti di fatto (di cui al comma 1 dell’art. 67 cit.) prescritti da codesta Suprema Corte come necessari per determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, in tale modo contravvenendo al disposto dell’art. 384, comma 2 del c.p.c. Quanto dedotto in ordine al necessario espletamento degli apprezzamenti di fatto (ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) volti a determinare in concreto la sanzione applicabile al caso di specie in base alla normativa sopravvenuta, troverebbe conferma - non solo alla luce del disposto di cui alla sopra citata sentenza n. 27703 del 2019, ma anche - in ulteriori pronunciamenti di codesto Supremo Collegio che si sarebbe così espresso: «Ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta quindi necessario un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa dal signor S., risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione sopra menzionati” (Cass. Sez. 2, 25 ottobre 2019, n. 27405 e Cass. Sez. 2, 4 agosto 2022, n. 1357)». La censura è fondata. La causa concerne trasferimenti di danaro contante superiori ad € 12.500,00, avvenuti in violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 1991, fra il 1999 e il 2003. La sanzione amministrativa irrogata all’autore materiale della violazione e alla società, responsabile in solido, era stata applicata, in data 19 giugno 2009, nella misura del 5% dell’importo trasferito, 6 in base all’art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991, il quale prevedeva una sanzione nella misura massima del 40% e senza minimi edittali. Pertanto, era stata inflitta una sanzione di € 75.859,00 a PA TA e alla società all’epoca da lui rappresentata, per la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991) in relazione a 77 operazioni in contanti, pari al 5% dell’importo di cui alle violazioni contestate. Oggetto del contendere è l’individuazione della normativa più favorevole ai sanzionati, dovendosi comparare l’art. 63, commi 1 e 6, d.lgs. n. 231 del 2007, nella versione precedente, la quale prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, e la disciplina attuale, come modificata dal d.lgs. n. 90 del 2017, che contemplava una sanzione che colpiva i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000,00 a € 50.000,00, quintuplicabile nei casi più gravi). La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che, alla luce della più recente disciplina dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007 sopra menzionata, «se si considerano i limiti edittali e l’importo commisurato in concreto dal Ministero dell’Economia nel decreto impugnato, si ottiene che tale importo, pari al 5% della somma movimentata, corrisponde al 12,51% circa del massimale all’epoca in vigore (pari al 40% della somma movimentata). Con riferimento al nuovo massimale e in ragione dei singoli atti di trasferimento, la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe essere pari a euro 6.255,004. Ne deriva che, applicando la nuova norma e tenuto conto del numero di violazioni commesse (77), la sanzione complessiva sarebbe di gran lunga più elevata rispetto a quella effettivamente irrogata (€ 75.879,00)». Il ragionamento del giudice di appello non è condivisibile. In primo luogo, esso non rispetta quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27703/2019, che ha imposto al giudice del rinvio di accertare quale trattamento, fra quelli sopra menzionati, fosse, in concreto, “più favorevole al sanzionato”, “in relazione 7 all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017”. Di converso, come rilevato pure dal Procuratore Generale, la Corte d’Appello di Brescia ha operato una comparazione astratta e ipotetica, atteso che ha presunto che, in base al nuovo regime, si dovesse applicare per ciascuno dei 77 trasferimenti una sanzione fissa, calcolata in via proporzionale rispetto al massimo edittale, per poi moltiplicare il risultato per il numero delle infrazioni. In questo modo, però, non ha compiuto l’indagine “in concreto” richiesta dall’ordinanza n. 27703/2019, che imponeva di considerare tutte le caratteristiche del caso specifico. La giurisprudenza, d’altronde, è costante nell’affermare che «in tema di illecito trasferimento di denaro contante, nell’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del D. Lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal D. Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina di cui al D.L. n. 143 del 1991 e al D. Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative, occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017- sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico (cfr. Cass., n. 20697/2018, Cass., n. 18495/2021, Cass., n. 24209/2022; Cass., n. 1698/2024). L’art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, peraltro, menziona proprio i “Criteri per l’applicazione delle sanzioni”, indicati come segue: «1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero 8 dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni». La Corte d’appello di Brescia, però, nulla ha detto in ordine ai criteri appena menzionati, nonostante la citata giurisprudenza della Suprema Corte sia costante nel dichiarare che l’individuazione della lex mitior non può esaurirsi in un confronto tra i limiti edittali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli 9 elementi applicabili, inclusi i criteri di graduazione della pena (Cass., n. 29391/2024). 3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 49, 63 e 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi. Affermano che la corte territoriale avrebbe errato a calcolare la sanzione facendo riferimento ai singoli atti e non all’ammontare complessivo della somma trasferita. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. perché dalla motivazione ella sentenza non sarebbe stato possibile comprendere se il giudice del merito avesse ritenuto applicabile o meno l’istituto della continuazione. Con il quarto motivo prospettano la stessa violazione, ma dal punto di vista della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Con il quinto motivo i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e dell’art. 12 delle preleggi, in quanto la disposizione dell’art. 63, comma 6, d.lgs. n. 231 del 2007 si sarebbe dovuto applicare alle singole violazioni e non in ragione del complessivo importo trasferito. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, in quanto l’istituto della continuazione sarebbe stato applicabile alla materia del trasferimento del contante. Si tratta di censure che, stante l’accoglimento del primo motivo, vanno dichiarate assorbite. Esse saranno valutate dal giudice del rinvio che, nel fare ciò, dovrà tenere conto dei limiti del thema decidendum ancora oggetto di lite, come definiti dalla precedente pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte e precisati al punto 1 della presente motivazione, e, 10 quindi, utilizzare come definitiva base di riferimento per la nuova decisione di merito, finalizzata a stabilire ormai esclusivamente il trattamento sanzionatorio più favorevole agli incolpati, gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno condotto alle opposizioni in esame. 4) Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito alla luce dei principi sopra illustrati, anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA VA LE FA