Sentenza 27 settembre 1999
Massime • 1
La mancata conferma telegrafica della notificazione telefonica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza di riesame integra - concernendo la partecipazione non obbligatoria del difensore - una nullità generale a regime intermedio che può essere dedotta nei limiti indicati dall'art. 182 cod. proc. pen. e che rimane sanata nei casi previsti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la nullità "de qua" fosse stata sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/1999, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 27.9.1999
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore N. 4000
Dott. Michele Besson Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Libero Carmenini Consigliere N. 23040/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9 aprile 1999 dal difensore di AR VA - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal Tribunale di Roma, che aveva confermato il provvedimento del 26 febbraio 1999, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva applicato al AR, indagato per il delitto di tentata estorsione in danno di KU VA - commesso in Roma il 9 giugno 1998 -, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla P.G.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carmine di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, 8^ e 9^ co., c.p.p., e la dipendente inefficacia del provvedimento applicativo della misura cautelare, atteso che il difensore di fiducia non aveva ricevuto notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per la trattazione del riesame e la decisione del tribunale sulla relativa richiesta era intervenuta oltre il termine di dieci giorni. Il motivo è manifestamente infondato.
L'eccezione di mancata notifica dell'avviso di trattazione del riesame, formulata nell'udienza camerale dal medesimo difensore di fiducia destinatario della comunicazione, è stata rigettata dal tribunale con il richiamo alla nota dei CC. di Mentana, secondo la quale la notifica dell'atto, vanamente tentata presso lo studio del legale il 9 marzo 1999, era stata da lui ricevuta personalmente l'11 marzo 1999 a mezzo comunicazione telefonica.
Non si è soffermata la motivazione di rigetto sull'obbligo stabilito dall'art. 149, 4^ co., c.p.p., di dare immediata conferma al destinatario mediante telegramma della notifica eseguita per mezzo del telefono, che concerne anche l'avviso al difensore previsto in materia di riesame delle misure cautelari personali dall'artt. 309., 8^ co., c.p.p., (cfr.: Sez. un., sent. 11 gennaio 1994, n. 23), e sugli effetti che l'incompletezza delle formalità è suscettibile di comportare sulla validità (cfr.: Cass. pen., sez. V, sent. 2 dicembre 1997, n. 5476) ovvero, secondo altro orientamento più radicale, sull'esistenza della notificazione (cfr.: Cass. pen. sez. VI, sent. 1 febbraio 1995, n. 4563). Tale lacuna, tuttavia, non ha assunto alcun rilievo in ordine alla correttezza della decisione, giacché la nullità ovvero l'omissione dell'avviso derivanti dall'assenza di conferma telegrafica della notificazione urgente, si riverbera sull'udienza di riesame come causa di una nullità d'ordine cd. "intermedio", concernendo la partecipazione non obbligatoria del difensore all'udienza camerale di riesame, (cfr.: Cass. pen. sez. I, sent. 16 luglio 1997, n. 4133), la cui suscettibilità a propagarsi, ai sensi dell'art. 185, c.p.p., all'ordinanza emessa all'esito dal tribunale trova un duplice limite. Il primo, costituito dalla sussistenza delle condizioni di deducibilità indicate nell'art. 182, c.p.p., e, il secondo, rappresentato dalla non intervenuta sanatoria che, a norma degli artt. 183, lett. b), e 184, 1^ co., c.p.p., consegue alla comparizione della parte interessata ovvero all'essersi in ogni caso essa avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 31 marzo 1992, 1247; cass. pen. sez. IV, sent. 13 marzo 1996, n. 195). Entrambe queste ultime condizioni si erano attuate con la presenza nell'udienza camerale del difensore di fiducia, al quale era stato notificato telefonicamente l'avviso della trattazione della richiesta di riesame, e l'avvenuta realizzazione del risultato di consentire alla difesa di esercitare i diritti e le facoltà tutelati dall'art.309, c.p., che la comunicazione mirava a realizzare, non consente alcuna ulteriore rilievo procedurale dell'irritualità della notifica, che, peraltro in nessun caso avrebbe potuto incidere sull'efficacia del provvedimento applicativo della misura cautelare, sulla quale l'eventuale conseguente nullità dell'ordinanza del tribunale del riesame non avrebbe mai potuto ripercuotersi (cfr.:
Cass. pen., sez. un. sent. 17 aprile 199 6, n. 6). Inoltre la mancata eccezione da parte del difensore del ricorrente della violazione del termine di tre giorni, previsto dall'art. 309, 8^ co., c.p.p., e l'omessa richiesta al tribunale dell'integrazione di esso ovvero un rinvio dell'udienza per l'esame degli atti depositati in cancelleria hanno comportato la non ulteriore deducibilità dell'eventuale relativa nullità e, in ogni caso, la sanatoria della stessa ai sensi dell'art. 184 c.p.p. (cfr.: Cass. pen. sez. VI, sent. 8 agosto 1997, n. 3118; cass. pen., sez. VI, sent. 7 aprile 1993, n. 380). Non risulta, infine, violato nella pronuncia dell'ordinanza impugnata il termine di dieci giorni, stabilito a pena d'inefficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva, dall'art. 309, 9^ e 10^ co., c.p.p., giacché la decisione sulla richiesta di riesame presentata il 4 marzo 1999 è intervenuta il 15 marzo 1999, nono giorno successivo alla ricezione degli atti da parte del tribunale in data 6 marzo 1999. Con gli ulteriori motivi il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 273, 274 e 275, c.p.p., giacché l'inattendibilità delle dichiarazioni della denunciante, con la quale aveva convissuto in passato e che si manteneva con espedienti e si accompagnava ad una persona compromessa con la giustizia, e l'assenza di riscontri escludevano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al delitto di tentata estorsione e non era ravvisabile alcun pericolo concreto di inquinamento della prova o di fuga, essendosi egli consegnato spontaneamente ai carabinieri, ovvero di reiterazione della condotta criminosa, avendo egli ecceduto solo in manifestazioni verbali.
Anche tali doglianze sono palesemente prive di fondamento. Il tribunale ha premesso che i carabinieri erano intervenuti a seguito della denuncia dell'ex convivente dell'indagato, la quale aveva denunciato che il AR si era impossessato della sua borsa, contenente oggetti preziosi e due polizze di pegno, e pretendeva per la loro restituzione il pagamento di una polizza assicurativa r.c.a. intestata al proprio padre ed utilizzata a copertura dell'autovettura utilizzata dalla donna.
Ha poi affermato che la credibilità del racconto della denunciante era sostenuta dalle frasi gravemente minacciose per la sua incolumità personale proferite dall'indagato alla presenza degli stessi carabinieri ed ha rinvenuto riscontri dell'episodio narrato nel non avere il AR negato la propria richiesta di versamento del denaro corrispondente all'importo dell'assicurazione e nel rinvenimento della relativa polizza nel domicilio di quest'ultimo. In ultimo ha soggiunto che il comportamento violento del AR ed il suo atteggiamento minaccioso, mantenuto anche in presenza dei carabinieri, rendeva adeguata e proporzionata, in considerazione anche del precedente penale per il reato di tentata violenza privata, la misura dell'obbligo di presentazione all'autorità, sussistendo le esigenze di cautela costituite dalla necessità di impedire ulteriori suoi comportamenti recidivanti e di tutelare la parte offesa dal pericolo di successive intimidazioni.
Il giudice di merito non si è sottratto, quindi, nell'ordinanza impugnata al dovere, impostogli dall'art. 292, c.p.p., di indicare i gravi indizi e le esigenze cautelari sulla base dei quali la misura è stata adottata, i fatti da cui essi sono stati desunti ed i motivi della loro rilevanza, dei quali, costituendo accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice al quale è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame, non è consentito altro controllo in sede di legittimità se non quello estrinseco della logica esposizione di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione. Apprezzati in difetto di violazioni di legge, dunque, i motivi di ricorso sotto tale ultimo esclusivo profilo, giacché non appare affatto che le argomentazioni addotte dal tribunale siano incongrue rispetto al fine di giustificare il provvedimento, deve affermarsi l'inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, determinata in L. 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 1999