Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2002, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME II POPOLO ITA0 1 037/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 7411/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 2642 Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: AL TERESA, AL LUIGI, AL ROCCO, AL ROSA, AL BENEDETTA, AL ANNA, AL TOMMASO, AL RITA, AL CANPANA, AL LD (quali eredi di RI MA AD) elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 2001 MINISTERO DELL'INTERNO ; intimato 4053 -1- avverso la sentenza n. 1045/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/04/98 R.G.N. 478/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.1.1993, MA AD RI chiedeva al Pretore di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno di invalidità e in suo favore accompagnamento, negati in via dell'indennità di amministrativa, oltre accessori. Si costituiva il Ministero e contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore adito, con sentenza del 13.3.1995, nella base dell'espletata C.T.U., rigettava la domanda. Proponeva appello la RI con ricorso depositato il 27.3.96 e contestava le valutazioni del C.T.U., fatte proprie dal Pretore, chiedendo la rinnovazione delle indagini peritali e insistendo per l'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo. Controparte resisteva. Veniva disposto il rinnovo dell'indagine peritale, e il C.T.U. nominato dal Collegio, sulla base della documentazione allegata visita personalee della (cui sottopone accertava che costei era affetta da l'interessata) "aortosclerosi con insufficienza valvolare in labile compenso, diabete mellito lieve, poliartrosi con artoprotesi totale dell'anca sinistra in coleciste izzata": concludeva per la 3 sussistenza di uno stato di invalidità giuridicamente rilevante con decorrenza dal maggio 1991. L'adito Tribunale, con sentenza n. 1045/78 del 12.3 - 8.4.1998, accoglieva parzialmente l'appello e, quindi, dichiarava che la RI aveva diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1°.6.1991, e quindi condannava il Ministero appellato al pagamento della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 16 L. n. 412/91 dal dì della maturazione del diritto;
condannava l'appellato al pagamento della metà delle spese di giudizio, e compensava il restante 50%. Per la cassazione di detta sentenza, relativamente alla parte della domanda non accolta, propongono ricorso gli eredi della RI in base ad unico motivo di censura. Il Ministero risulta intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denuncia 360 n. omessa ed insufficiente motivazione ex art. 5 c.p.c. e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 132 c.p.c. nonché dell'art. 1 legge n. 18/80 e dell'art. 1 legge n. 508/88. 4 Deducono i ricorrenti che il Tribunale non avrebbe valutato tutti i precedenti clinici, patologici ed anamnestici della loro dante causa, che la rendevano già nel 1988 portatrice delle affezioni denunciate, risultando che già a quell'epoca ella non poteva camminare, né attendere agli atti più comuni della vita quotidiana. Alla stregua degli atti di causa, la censura però non risulta fondata. E' pur vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il momento di insorgenza dello stato invalidante di norma non coincide con quello degli accertamenti tecnici, essendo in molti casi in atto un processo morboso esteso nel tempo rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale;
nel caso che ne оссира però deve riconoscersi che non risulta che lo stato morboso sia stato fatto decorrere dall'epoca in cui fu disposta ed effettuata la C.T.U. In proposito infatti l'Ausiliare ha fatto retroagire la gravità delle note morbose accertate in ероса addirittura anteriore di cinque anni a quella riscontrata dal Consulente nominato dal giudice di primo grado (Pretore di Lecce), e il 5 Tribunale, con congrua motivazione logicamente ineccepibile in parziale accoglimento dell'appello, faceva decorrere l'indennità dal primo giugno 1991. Alla stregua di tale considerazione, si impone il rigetto del ricorso. Non Occorre far luogo a liquidazione di spese in quanto controparte risulta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 23.10.2001. كلي س il Presidente: Il Cons. estensore: Accan IL CANCELLIERE leppasi vesto tto pennzio Depositata in Cancelleria Still 28 Oggi IL CANCELLIERECANCAN I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T L R . , O A A N ' P S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I - N S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A Z A G , D E O O T L E R T T T I S A N I R I E L G S D L E E E R O D 6