CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20636 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZZ AS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a ZZ AS con la sentenza della medesima Corte territoriale del 28 gennaio 2025, irrevocabile il 16.2.2025. Osservava che, ai sensi dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ostava alla concessione del beneficio, la circostanza che il condannato ne avesse già beneficiato due volte ovvero con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 7.2.2019 e il 28.3.2024 e concludeva che doveva revocarsi di diritto la sospensione ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20636 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 proc. pen. Osserva che il provvedimento ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 2) cod. pen., mentre la corretta norma di riferimento andava individuata nel disposto dell’art. 168, comma 3 cod. pen., in quanto il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4 cod. pen., in presenza di cause ostative. Inoltre, richiamando la sentenza Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, [...], potendo intervenire il giudice dell’esecuzione solo nel caso in cui la causa ostativa non risultasse dagli atti in quanto, diversamente, la erronea pronuncia poteva essere emendata solo in sede di impugnazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Richiamato il principio espresso da Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01, ha osservato che «ai giudici di appello di Reggio Calabria non era stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio. Ciò significa che il punto della sospensione condizionale non ha formato l'oggetto della devoluzione, e il fatto che agli atti del fascicolo del giudice di appello vi fosse attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all'intervento revocatorio del giudice dell'esecuzione, perché il giudice di appello non aveva cognizione del punto e non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione, nemmeno implicita.» Ha concluso, quindi, osservando che il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni dell’ordinanza e andava, quindi, rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi che, nonostante il Giudice dell’esecuzione abbia richiamato l’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., la motivazione della revoca della sospensione condizionale della pena è incentrata sul disposto dell’art. 168, comma 3 cod. pen., in relazione all’art, 164, comma 4 cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’odierno ricorrente, con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2025, in violazione del disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ha beneficiato della sospensione condizionale una terza volta, in quanto già concessagli con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7.2.2019 e con altra sentenza della medesima Corte del 28.3.2024. 3. Tanto premesso, si osserva che l’art. 1 della legge n. 128 del 2001 ha introdotto il terzo comma dell’art. 168 cod. pen., così prevedendo una ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, relativa al caso in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative. 2 La giurisprudenza di legittimità ha delineato i limiti, le modalità, gli oneri probatori e i poteri officiosi del Giudice dell’esecuzione nella revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa nella fase della cognizione (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...]), prevedendo che questi debba revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 168 c. 3 cod. pen., ovvero in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione, nel qual caso l’errore può essere emendato solo a seguito di impugnazione. A tal fine, ha precisato che il giudice della esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. Ha, altresì, chiarito che costituisce impedimento alla revoca del beneficio in sede di esecuzione la conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione e non la loro conoscibilità. Ciò in quanto la statuizione in ordine alla concessione della sospensione della pena, benché contenuta in una sentenza formalmente irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale, dalla quale si differenzia sia sotto il profilo della struttura del provvedimento (consistendo in un giudizio prognostico e non di accertamento), sia sotto il profilo funzionale (essendo questo temporaneo, provvisorio, soggetto alle condizioni stabilite dalla legge e, in taluni casi consentiti, dal giudice), con la conseguenza che non è propria di detta statuizione la preclusione forte tipica della res iudicata, che la rende irrevocabile per cause preesistenti sia conosciute sia conoscibili, ovvero sia in relazione alle cause dedotte sia a quelle deducibili. La statuizione sui benefici ex art. 163 cod. pen. è, invece, assistita da una preclusione debole, che trova il proprio fondamento nel principio del ne bis in idem, e che si estende solo alle questioni dedotte, con la conseguenza che può essere superata sia sulla base di elementi emersi successivamente al provvedimento divenuto irrevocabile, sia sulla base di elementi preesistenti, ma “non presi in considerazione” né espressamente né implicitamente. In conclusione, e riassuntivamente, se la causa ostativa alla concessione del beneficio risulti documentata in atti, deve ritenersi ricompresa nel perimetro dell’oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione, sicché, ove non valutata, l’omissione può essere superata solo con l’impugnazione. Ove, invece, non sia documentata in atti, si deve ritenere non rientrante nella cognizione del giudice del merito, non assistita dalla preclusione del giudicato e, quindi, revocabile ove emergano successivamente cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure sollevate dal ricorrente nei confronti dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sono fondate. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il Giudice dell’esecuzione non ha riferito di aver compiuto detta necessaria verifica. Si rende, pertanto, necessario annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice dell’esecuzione perché, in ossequio ai principi 3 sopra esposti e previa acquisizione del fascicolo della cognizione del procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2025, irrevocabile il 16.2.2025, verifichi se risultava agli atti del giudice della cognizione la causa ostativa. Non osta a tale conclusione il dictum della sentenza delle SU n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01, secondo la quale <<È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita>>. La circostanza, dedotta dal Procuratore generale, che, avanti la Corte territoriale, non fosse stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e che il pubblico ministero non avesse proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio, non esclude, ed anzi conferma, la necessità di compiere la verifica di cui alla menzionata sentenza delle Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a ZZ AS con la sentenza della medesima Corte territoriale del 28 gennaio 2025, irrevocabile il 16.2.2025. Osservava che, ai sensi dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ostava alla concessione del beneficio, la circostanza che il condannato ne avesse già beneficiato due volte ovvero con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 7.2.2019 e il 28.3.2024 e concludeva che doveva revocarsi di diritto la sospensione ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20636 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 proc. pen. Osserva che il provvedimento ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 2) cod. pen., mentre la corretta norma di riferimento andava individuata nel disposto dell’art. 168, comma 3 cod. pen., in quanto il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4 cod. pen., in presenza di cause ostative. Inoltre, richiamando la sentenza Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, [...], potendo intervenire il giudice dell’esecuzione solo nel caso in cui la causa ostativa non risultasse dagli atti in quanto, diversamente, la erronea pronuncia poteva essere emendata solo in sede di impugnazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Richiamato il principio espresso da Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01, ha osservato che «ai giudici di appello di Reggio Calabria non era stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio. Ciò significa che il punto della sospensione condizionale non ha formato l'oggetto della devoluzione, e il fatto che agli atti del fascicolo del giudice di appello vi fosse attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all'intervento revocatorio del giudice dell'esecuzione, perché il giudice di appello non aveva cognizione del punto e non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione, nemmeno implicita.» Ha concluso, quindi, osservando che il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni dell’ordinanza e andava, quindi, rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi che, nonostante il Giudice dell’esecuzione abbia richiamato l’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., la motivazione della revoca della sospensione condizionale della pena è incentrata sul disposto dell’art. 168, comma 3 cod. pen., in relazione all’art, 164, comma 4 cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’odierno ricorrente, con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2025, in violazione del disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ha beneficiato della sospensione condizionale una terza volta, in quanto già concessagli con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7.2.2019 e con altra sentenza della medesima Corte del 28.3.2024. 3. Tanto premesso, si osserva che l’art. 1 della legge n. 128 del 2001 ha introdotto il terzo comma dell’art. 168 cod. pen., così prevedendo una ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, relativa al caso in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative. 2 La giurisprudenza di legittimità ha delineato i limiti, le modalità, gli oneri probatori e i poteri officiosi del Giudice dell’esecuzione nella revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa nella fase della cognizione (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...]), prevedendo che questi debba revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 168 c. 3 cod. pen., ovvero in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione, nel qual caso l’errore può essere emendato solo a seguito di impugnazione. A tal fine, ha precisato che il giudice della esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. Ha, altresì, chiarito che costituisce impedimento alla revoca del beneficio in sede di esecuzione la conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione e non la loro conoscibilità. Ciò in quanto la statuizione in ordine alla concessione della sospensione della pena, benché contenuta in una sentenza formalmente irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale, dalla quale si differenzia sia sotto il profilo della struttura del provvedimento (consistendo in un giudizio prognostico e non di accertamento), sia sotto il profilo funzionale (essendo questo temporaneo, provvisorio, soggetto alle condizioni stabilite dalla legge e, in taluni casi consentiti, dal giudice), con la conseguenza che non è propria di detta statuizione la preclusione forte tipica della res iudicata, che la rende irrevocabile per cause preesistenti sia conosciute sia conoscibili, ovvero sia in relazione alle cause dedotte sia a quelle deducibili. La statuizione sui benefici ex art. 163 cod. pen. è, invece, assistita da una preclusione debole, che trova il proprio fondamento nel principio del ne bis in idem, e che si estende solo alle questioni dedotte, con la conseguenza che può essere superata sia sulla base di elementi emersi successivamente al provvedimento divenuto irrevocabile, sia sulla base di elementi preesistenti, ma “non presi in considerazione” né espressamente né implicitamente. In conclusione, e riassuntivamente, se la causa ostativa alla concessione del beneficio risulti documentata in atti, deve ritenersi ricompresa nel perimetro dell’oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione, sicché, ove non valutata, l’omissione può essere superata solo con l’impugnazione. Ove, invece, non sia documentata in atti, si deve ritenere non rientrante nella cognizione del giudice del merito, non assistita dalla preclusione del giudicato e, quindi, revocabile ove emergano successivamente cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure sollevate dal ricorrente nei confronti dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sono fondate. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il Giudice dell’esecuzione non ha riferito di aver compiuto detta necessaria verifica. Si rende, pertanto, necessario annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice dell’esecuzione perché, in ossequio ai principi 3 sopra esposti e previa acquisizione del fascicolo della cognizione del procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2025, irrevocabile il 16.2.2025, verifichi se risultava agli atti del giudice della cognizione la causa ostativa. Non osta a tale conclusione il dictum della sentenza delle SU n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01, secondo la quale <<È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita>>. La circostanza, dedotta dal Procuratore generale, che, avanti la Corte territoriale, non fosse stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e che il pubblico ministero non avesse proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio, non esclude, ed anzi conferma, la necessità di compiere la verifica di cui alla menzionata sentenza delle Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4