Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20636
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen. in luogo dell'art. 168, comma 3 cod. pen.

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione. Ha specificato che il giudice dell'esecuzione deve verificare se la causa ostativa risultasse documentata agli atti del giudice della cognizione, poiché in tal caso l'errore può essere sanato solo con impugnazione. Se la causa ostativa non era documentata, essa non rientrava nella cognizione del giudice di merito ed era revocabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20636
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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