Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
Commentario • 1
- 1. La notifica tramite privatiMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2020
Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti codice procedura civile (articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), tra le quali v'è l'articolo 149 codice procedura civile, che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita oltre che mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 16, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis). Qualora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 20380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20380 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3127
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 50498/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EP, nato a [...] il [...];
GE ON, nato a [...] [...];
avverso la sentenza n. 3039 della Corte di appello de L'Aquila, del 9 novembre 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMINANI Pasquale, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del IC e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione della EL per essersi il reato a lei ascritto estinto per prescrizione;
sentita altresì, per la ricorrente EL, l'avv.ssa Tulliola Aloè, del foro di Teramo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 novembre 2012 la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato IC EP, NI IL e EL ON, concessa a tutti la attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro
400,00 di multa ciascuno i primi due ed alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa la terza, avendoli riconosciuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e riferiti ad episodi di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo eroina, cocaina ed hashish.
Va precisato, quanto alla posizione della EL, che la Corte di appello de L'Aquila ha dichiarato la inammissibilità del suo gravame in quanto tardivamente proposto.
In particolare ha puntualizzato la Corte territoriale che, pronunziata la sentenza di primo grado, alla formale presenza della imputata, in data 22 ottobre 2010, la relativa motivazione è stata depositata entro il termine di sessanta giorni indicato in sede di lettura del dispositivo;
decorrendo pertanto il termine per impugnare a partire dal 21 dicembre 2010 esso era destinato a scadere, secondo la previsione di durata pari a 45 giorni di cui all'art. 585 c.p.p., in data 4 febbraio 2011.
Essendo la dichiarazione di appello del difensore della EL pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Teramo solo in data 9 febbraio 2011, essa è stata considerata tardiva dalla Corte, a nulla rilevando, secondo l'avviso di questa, che il relativo plico fosse stato consegnato per l'inoltro alla cancelleria del Tribunale di Teramo ad un vettore privato in data 4 febbraio 2011; infatti, secondo la Corte l'effetto anticipatorio previsto dall'art. 583 c.p.p., comma 2, si può verificare solamente nel caso in cui il ricorso in appello sia proposto tramite telegramma ovvero con atto da trasmettersi tramite raccomandata, cosa non verificatasi nell'occasione.
Hanno proposto ricorso per cassazione sia il IC che la EL.
Quanto al primo questi ha lamentato che la Corte territoriale abbia ritenuto la sua penale responsabilità in assenza di obbiettivi elementi di prova a suffragio di essa.
La EL, a sua volta, si duole della dedotta falsa applicazione di legge nell'aver la Corte di appello considerato non applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 583 c.p.p., comma 2, in base al quale, in caso di proposizione della impugnazione tramite spedizione di telegramma o lettera raccomandata, essa si considera proposta il giorno delle spedizione di essa coi predetti mezzi, dovendo ritenersi che l'affidamento ad un gestore di poste private dell'atto di appello abbia gli stessi effetti del suo affidamento al gestore del servizio universale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il diverso esito da assegnarsi ai due ricorsi ora in scrutinio - l'uno, infatti, va dichiarato inammissibile, l'altro è, invece, tale da condurre, comunque, all'annullamento della sentenza impugnata - giustifica, unitamente alla eterogeneità dei motivi di impugnazione, la loro trattazione disgiunta.
Infatti, quanto al ricorso formulato dal IC, rileva la Corte che lo stesso ha esclusivamente ad oggetto la critica dell'operato di valutazione delle prove - in particolare ci si riferisce a diverse intercettazioni telefoniche nonché, almeno in un caso, a alcune dichiarazioni dibattimentali - compiuto dai giudici del merito. In particolare si sostiene che, stante la ambiguità del loro contenuto, le intercettazioni telefoniche valorizzate in sede di pronunzia affermativa della penale responsabilità non sarebbero idonee a suffragare il convincimento di condanna espresso sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte aquilana nei confronti del IC. Il motivo è palesemente inammissibile.
Al riguardo, infatti, la Corte, osserva, in prima battuta, la assoluta genericità del motivo di impugnazione, nel quale il ricorrente afferma, in maniera del tutto apodittica e priva di qualsiasi circostanziato richiamo personale ai soggetti cui tali suoi rilievi si dovrebbero riferire, la pregiudiziale inattendibilità dei testi di accusa, che, in quanto gravemente tossicodipendenti, sarebbero affetti da importanti patologie psichiatriche che li renderebbero non attendibili e "giammai utilizzabili quali testi". L'affermazione in questione, oltre ad essere di una disarmante genericità, è, altresì, infondata in diritto in quanto postula la esistenza di un generale ed ineludibile divieto di utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da persone affette da disturbi psichiatrici (disturbi, giova comunque ribadire in questa sede, solo declamati dal ricorrente ma privi del sia pur minimo riscontro probatorio), che viceversa non esiste nel nostro ordinamento, posto che il divieto di cui all'art. 120 c.p.p., comma 1, lett. a), in base al quale "non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento (...) le persone palesemente affette da infermità di mente", non concerne la idoneità ad essere sentito in qualità di testimone, che è in linea di principio invece piena nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento secondo la previsione dell'art. 196 c.p.p., (salva in determinati casi - fra i quali la possibile infermità mentale - la più accorta valutazione, anche sulla scorta di eventuali verifiche tecniche, della concreta idoneità del teste a rendere il predetto ufficio e della sua personale attendibilità), riferendosi, invece, il richiamato divieto alla sola testimonianza, intesa come consapevole presenza ai fini della verifica del loro regolare svolgimento, a singoli atti del procedimento (Corte di cassazione, Sezione 6^, penale, 12 giugno 2008, n. 23979). Nè può dimenticarsi, ad ulteriore suffragio della inammissibilità della doglianza del IC, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è soggetta al vaglio di questa Corte la attività di interpretazione e di valutazione delle risultanze probatorio costituite dalle intercettazioni telefoniche in quanto in tale materia, costituisce appunto questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Corte di cassazione, Sezione 2^, penale, 21 agosto 2013, n. 35381; idem Sezione 6^, 20 novembre 2013, n. 46301). Passando, a questo punto, all'esame del ricorso della EL si ribadisce che esso è tutto costruito, esclusivamente in punto di diritto, sulla correttezza o meno della interpretazione data dalla Corte aquilana all'art. 583 c.p.p., comma 2, in forza del quale, secondo la predetta Corte, l'effetto anticipatorio della impugnazione previsto da tale disposizione è ricollegabile esclusivamente all'ipotesi in cui siano state rispettate le formalità di spedizione dell'atto impugnatorio ivi indicate, dovendosi, in particolare, escludere, ai fini dell'invio tramite raccomandata, la equipollenza dell'affidamento della consegna dell'atto ad un corriere privato anziché al gestore del servizio postale universale. Giova brevemente chiarire i termini normativi e fattuali della vicenda, non ostando a ciò la presente sede di legittimità, posto che la riscontrata natura eminentemente processuale della censura formulata dalla EL esalta la funzione di giudice anche del fatto processuale di questa Corte.
Secondo quanto risultante dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo, in data 22 ottobre 2010 ebbe ad emettere sentenza di condanna a carico, fra l'altro della EL;
le motivazioni di siffatto provvedimento, il cui dispositivo è stato letto, secondo quanto riportato nel non contestato verbale della udienza del 22 ottobre 2010, alla presenza della predetta imputata, sono state depositate, conformemente a quanto previsto nel medesimo dispositivo, entro il termine di 60 giorni dalla lettura di quest'ultimo.
Tanto rilevato, trattandosi di motivazioni depositate, sì tempestivamente ma a seguito della indicazione, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, di un termine per la redazione di esse più
lungo di quello ordinario, la impugnazione della sentenza doveva intervenire, stante la previsione espressa di cui all'art. 583 c.p.p., comma 1, lett. c), nel termine di 45 giorni decorrenti, visto il comma 2, lett. c), dello stesso art. 583, "dalla scadenza del termine (...) determinato dal giudice per il deposito della sentenza".
Poiché la sentenza di cui si parla è stata pronunziata il 22 ottobre 2010 e per il suo deposito era stato indicato il termine di 60 giorni, effettivamente rispettato, il dies a quo per la proposizione dell'appello avverso di essa ha iniziato a decorrere in data 21 dicembre 2010, per andare, quindi, a spirare il successivo 4 febbraio 2011.
Ciò posto, va ulteriormente precisato che la EL ha interposto appello avverso la predetta sentenza tramite atto pervenuto alla Cancelleria del Tribunale di Teramo in data 9 febbraio 2011, sebbene lo stesso fosse stato spedito, tramite corriere privato, il precedente 4 febbraio 2011.
Sulla base di queste premesse, avendo la Corte territoriale abruzzese dichiarato la inammissibilità dell'appello in questione, stante la sua ritenuta tardività, la EL ha, a sua volta, proposto ricorso per cassazione, censurando tale decisione sostenendo che la stessa sarebbe stata adottata in violazione di legge, avendo la sentenza impugnata disatteso il contenuto dell'art. 583 c.p.p., il quale oltre a consentire la proposizione della impugnazione tramite telegramma ovvero "con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata" alla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto impugnando, prevede, altresì, che in questi casi la impugnazione "si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma".
Aggiungeva sul punto la ricorrente che in tal modo il legislatore non avrebbe mai inteso autorizzare l'invio di un atto solo tramite un privato specifico, per tale dovendosi intendere, a seguito della intervenuta privatizzazione, il soggetto Poste italiane spa, ancorché il capitale di tale società sia interamente in mano pubblica, per concludere nel senso della equipollenza delle spedizione tramite raccomandata recapitata da qualsiasi altro vettore, purché autorizzato allo svolgimento del servizio postale. Il motivo di ricorso è infondato.
Deve, al riguardo, ribadirsi quanto ancora di recente sostenuto da questa Corte con la sentenza n. 2886 del 2014, sebbene si giunga, in ragione della diversa collocazione temporale dei fatti in quella occasione in discussione, ad esiti opposti rispetto a quelli allora attinti.
Invero, osserva la Corte, con il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 73, comma 5, adottato sulla base della delega contenuta nella L. n. 25 del 1999, art. 1, commi 1 e 3, il Governo ha inteso recepire la direttiva comunitaria 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari;
fra i contenuti del predetto decreto legislativo vi era, fra l'altro, all'art. 4, comma 5, la previsione che "indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie"; la riserva richiamata alla riportata disposizione, a sua volta garantiva che "al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera". Ciò posto,e considerato che, secondo la definizione che ne è data dall'art. 1, comma 2, lett. i), del ricordato D.Lgs. n. 261 del 1999, deve intendersi per invio raccomandato il "servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario", va, altresì, precisato che il predetto D.Lgs., all'art. 23, comma 2, prevedeva che "in sede di prima attuazione, con riferimento al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria".
Siffatte disposizioni sono state, giova ulteriormente precisare, oggetto di parziale novellazione per effetto del D.Lgs. n. 58 del 2011, emanato a seguito della delega legislativa contenuta nella L. n. 96 del 2010, art. 37, finalizzata a dare attuazione alla direttiva
Euro unitaria 2008/6/CE.
Fra le disposizioni novellate vi è anche l'art. 4, il quale, nel testo attualmente vigente, prevede, al comma 1, lett. a), che, siano affidati in via esclusiva al gestore del servizio universale, nuovamente identificato con Poste Italiane Spa, al novellato del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 23, comma 2, "a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 23, comma 2, e successive modificazioni".
Tale disposizione, della quale è chiara la portata più ridotta rispetto al precedente testo normativo, è entrata in vigore, unitamente alla restante parte del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, in data 30 aprile 2011.
Ritiene, pertanto, questa Corte che, mentre sulla base della legislazione attualmente vigente deve ritenersi che il monopolio del gestore del servizio postale universale sia ristretto ai soli invii per posta degli atti giudiziari cui debba applicarsi la disciplina della L. n. 890 del 1982, laddove per i restanti atti, pur inerenti a procedure giudiziali, siffatto monopolio non sia più operante, per gli invii precedenti alla entrata in vigore del testo novellato del ricordato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, debba continuare ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto della quale era riservata al gestore del servizio universale l'attività di recapito degli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie. Così brevemente ricostruita, anche sotto il suo profilo diacronico, la normativa rilevante, osserva la Corte, per un verso, che sulla base della vigente legislazione, non può ritenersi che fra i servizi ancora oggi riservati in via esclusiva a Poste Italiane Spa rientri il servizio di invio e recapito a mezzo raccomandata dell'atto di impugnazione penale secondo la previsione dell'art. 583 c.p.p.; può infatti escludersi che la comunicazione di tale atto all'ufficio che abbia emesso la impugnanda sentenza debba essere compiuta seguendo le formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché può certamente affermarsi che ad oggi la trasmissione dell'impugnazione penale può essere fatta anche avvalendosi di raccomandata trasmessa da qualsiasi vettore privato, purché titolare della licenza individuale rilasciatagli dal Ministero dello sviluppo economico (in tale senso la già ricordata Corte di cassazione, Sezione 3^, penale, 22 gennaio 2014 n. 2886). Osserva, tuttavia, per altro verso, che sino alla entrata in vigore del testo novellato del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, cioè sino al 30 aprile 2011, vigendo ancora la riserva in favore di Poste Italiane Spa in materia di invio di raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie", la trasmissione dell'atto di appello per il tramite dei servizio di un vettore diverso dal gestore del servizio universale, non soddisfaceva i requisiti formali richiesti dall'art. 583 c.p.p., comma 1, il quale, nel prevedere la possibilità di proporre impugnazione con "atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata" non poteva che riferirsi, stante la indubitabile sua attinenza ad una procedura giudiziaria, ad una raccomandata recapitata tramite Poste italiane spa.
Considerato che
nel caso ora in esame l'atto di impugnazione proposto dalla EL è stato inoltrato in data 4 febbraio 2011, cioè prima della entrata in vigore del più volte richiamato testo attuale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e tenuto conto della evidente natura processuale dell'atto in questione, la quale impone l'applicazione del principio del tempus regit actum, di tal che deve essere scrutinata la sua regolarità alla stregua della normativa vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto, deve concludersi per la ineccepibilità della sentenza della Corte aquilana, la quale, ritenuto non applicabile l''art. 583 c.p.p., comma 2, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso in appello proposto dalla EL, prendendo quale termine di riferimento ai fini della valutazione della tempestività del gravame non la data di spedizione dell'atto di impugnazione, come avrebbe dovuto fare ove avesse ritenuto la fattispecie regolata dall'art. 583 c.p.p., comma 2, ma quella in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza gravata.
Purtuttavia, la sentenza della Corte abruzzese deve essere annullata;
considerato, infatti, non inammissibile ma solamente non fondato il ricorso per cassazione della EL ora esaminato, è compito di questa Corte valutare se il tempo trascorso fra il momento della commissione del reato contestato alla ricorrente, reato che, va ricordato, a seguito della intervenuta riformulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va considerato non più come ipotesi circostanziata ma come ipotesi delittuosa autonoma, e la data della presente sentenza sia tale da comportare la estinzione del reato stesso per prescrizione.
L'esito di tale verifica è nel senso, appunto, della estinzione del reato;
infatti, posto che l'epoca del commesso reato è individuabile, sulla base della rubrica elevata a carico della ricorrente, nel maggio del 2005 e tenuto conto del fatto che, sulla base della pena detentiva edittale massima ora riferita alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (pari ad anni 4 di reclusione) il reato ascritto alla EL si prescrive nel temine massimo di 7 anni e sei mesi, non essendo mai detto termine stato soggetto a fattori che ne possono avere determinato la sospensione, il reato contestato alla EL si è prescritto al novembre del 2012.
Non sussistendo, pertanto, elementi per un più favorevole proscioglimento, la sentenza a carico della EL deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato a lei contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di EL ON la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;
Dichiara inammissibile il ricorso di IC EP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015