Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 20380
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Massime1

In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata", può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

Commentario1

  • 1La notifica tramite privati
    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2020

    Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti codice procedura civile (articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), tra le quali v'è l'articolo 149 codice procedura civile, che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita oltre che mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 16, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis). Qualora …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 20380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20380
Data del deposito : 6 novembre 2014

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