Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2004, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 29/01/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Pietro - Consigliere - N. 120
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 29162/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO HR, n. 30 marzo 1973;
contro la sentenza 29 aprile 2003 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Mario Favalli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Marco Polita. OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza 3 luglio 1995 del Tribunale della stessa città con cui DO HR è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 10 legge n. 497/1974 (per avere illegalmente detenuto un caricatore per fucile mitragliatore, li 8 settembre 1991) e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200.000 lire di multa.
Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il DO. Deduce, in particolare il ricorrente che: a1) la detenzione del caricatore de quo non è idonea a integrare il delitto di cui all'art. 10 legge n. 487/1974 essendo tale norma applicabile esclusivamente allorché la parte di arma oggetto di contestazione ha una sua autonomia funzionale ed è al contempo indispensabile per il funzionamento dell'arma stessa, il che non è nel caso di specie;
a2) manca la prova della propria consapevolezza della illiceità della detenzione di "un banale e inservibile caricatore"; a3) il delitto è, in ogni caso, prescritto in quanto la riduzione di due terzi della pena, in forza della ritenuta sussistenza della diminuente di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, comporta una pena edittale massima inferiore a tre anni con conseguente maturazione della prescrizione (di sette anni e mezzo, considerati gli atti interruttivi) sin dal 7 marzo 1999.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la ratio del divieto di autonoma detenzione di "parti" di arma sta nella esigenza di impedire che, attraverso la separata detenzione delle stesse (eventualmente anche a seguito di scomposizione), si eludano le disposizioni concernenti le armi nel loro complesso. Consegue a tale finalità la riconducibilità alla categoria di "parte" di arma del caricatore de quo, come, del resto, ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass., sez. 1,7 dicembre 2000 - 12 febbraio 2001, Chiuppi, riv. n. 218080, secondo cui "ai fini della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per 'parti di armà, non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce 'parti essenziali dell'arma' (indicandole, per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi)").
Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale, a ben guardare, non si deduce l'inesistenza dell'elemento psicologico ma un particolare profilo di ignoranza della legge penale, ictu oculi non inevitabile e, dunque, inidonea ad escludere la responsabilità penale.
L'assunto concernente l'intervenuta prescrizione è, infine, destituito di qualunque pregio in quanto, in forza dell'art. 157, co.
2. c.p., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato ritenuto in sentenza "tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti" (e non, come affermato dal ricorrente, di quella massima); con la conseguenza che opera, nella specie, la prescrizione decennale, con aumento sino a quindici anni in forza degli atti interruttivi.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con seguito di spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004