Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il gup nega all'imputato l'accesso al giudizio abbreviato incondizionato, ritenendo inammissibile l'istanza perché depositata in udienza dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sebbene risulti redatta da quest'ultimo, regolarmente munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2012, n. 44539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44539 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/10/2012
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2997
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 21706/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. MODENA - CONFLITTO N. IL;
1) GIP TR MODENA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 914/2011 TRIBUNALE di MODENA, del 27/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Modena. RITENUTO IN FATTO
Nell'udienza svoltasi davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena l'avv. Fontana, difensore di fiducia dell'imputato TO RA, munito di procura speciale, depositava a mezzo del sostituto processuale avv. Rosanna Zanoni richiesta di giudizio abbreviato incondizionato;
la richiesta veniva dichiarata inammissibile dal giudice perché "la procura speciale conferita all'avv. Fontana non contiene la facoltà del procuratore speciale di farsi sostituire dal procuratore speciale".
A seguito della emissione del decreto che dispone il giudizio, il Giudice monocratico del Tribunale di Modena con ordinanza del 27.3.2012 sollevava conflitto negativo di competenza con il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, eccependo l'abnormità della dichiarazione di inammissibilità del giudizio abbreviato semplice, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, per i seguenti motivi: poiché ai fini della mera presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, redatta dal difensore di fiducia munito di procura speciale, era sufficiente la qualità di sostituto processuale certamente spettante all'avv. Zanoni, ne conseguiva che la facoltà di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza si era esplicata al di fuori dei casi consentiti ed al di là di ogni ragionevole limite, ed aveva determinato l'impossibilità di procedere al giudizio senza pretermettere il diritto riconosciuto alla parte di accedere al rito abbreviato;
richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui il rigetto della richiesta, non condizionata, di rito abbreviato costituisce un atto abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l'affermazione della competenza funzionale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena.
Non è in contestazione e risulta dal verbale di udienza preliminare, che il sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato non ha personalmente formulato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, ma si è limitato al deposito della richiesta ritualmente redatta dal difensore di fiducia appositamente munito di procura speciale. Ne consegue che il diniego dell'accesso al giudizio abbreviato incondizionato, opposto dal giudice nonostante la pacifica presenza delle condizioni legittimanti la presentazione dell'istanza (proveniente da difensore di fiducia munito di procura speciale), rientra nel paradigma del provvedimento abnorme, siccome estraneo all'ordinamento processuale e in grado di conculcare irrimediabilmente il diritto potestativo dell'imputato di accedere al rito abbreviato semplice, (in senso conforme Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008 -dep. 09/01/2009, Confl., comp. in proc. Bortolacelli, Rv. 242871).
L'attuale modello di giudizio abbreviato di tipo semplice, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, non consente l'attivazione del meccanismo di recupero dell'aspetto premiale del rito (diminuente di un terzo della pena) ad opera del giudice del dibattimento. La sentenza della Corte Cost. n. 169 del 2003 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.438 c.p.p., nella parte in cui non prevede, che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta davanti al giudice prima dell'apertura del dibattimento e che il giudice possa disporre il giudizio abbreviato condizionato, non è suscettibile di "estensione analogica" al caso di diniego (non consentito dall'attuale assetto del rito) del giudizio abbreviato semplice. La sentenza della Corte Cost. n. 23 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenuto che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice delle indagini preliminari, possa applicare la diminuente prevista per il rito, non pare in grado di estendere i propri effetti sull'attuale modello di giudizio abbreviato radicalmente mutato dalla normativa sopravvenuta, nel quale il requisito della "definibilità allo stato degli atti" è stato del tutto espunto, con conseguente impossibilità logica di recupero della riduzione di pena all'esito del riesame di un requisito non più esistente. Tali conclusioni sono avvalorate dalle argomentazioni contenute nella citata sentenza della Corte Cost. n. 169 del 2003 la quale richiama la propria sentenza n. 54 del 2002 secondo cui "la soluzione adottata nella sentenza n. 23 del 1992 di applicare all'esito del dibattimento la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 risulta incongrua alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. n. 479 del 1999", in considerazione della "entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio abbreviato, che non presuppone più alcuna valutazione circa la possibilità di definire il processo allo stato degli atti".
Infine si deve osservare che il contenuto del diritto potestativo attualmente riconosciuto all'imputato ad essere giudicato con il rito abbreviato semplice non si esaurisce nel beneficiare del più favorevole trattamento sanzionatorio, ma implica, prima ancora, la facoltà incoercibile dell'imputato di essere giudicato in base agli atti esistenti in quel momento nel fascicolo del pubblico ministero, diritto che sarebbe comunque leso dallo svolgimento del giudizio in base al compendio probatorio, affatto diverso, costituito dalle prove assunte in dibattimento, pur nella permanenza del beneficio della diminuente per il rito.
Previo annullamento del decreto che dispone il giudizio, emesso sull'erroneo presupposto della inammissibilità dell'istanza di giudizio abbreviato incondizionato, gli atti devono essere restituiti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena competente per lo svolgimento del giudizio abbreviato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012