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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2319/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UC GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494204 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. n. 112401494204, notificatole in data 9.11.2024, all'immobile sito in
Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018 – 2023, per l'importo di Euro 4.169,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di consultazione del Portale telematico dell'Ama spa, è venuto a conoscenza del fatto che gli è stata attribuita la proprietà di altro immobile e precisamente dell'appartamento sito in Roma, Indirizzo_2, e i suoi pagamenti sono stati nel tempo imputati a tale ultimo immobile (v. docc. 5 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Lo stesso Comune di Roma ha riconosciuto l'errore (v. documentazione prodotta il 13.1.26 dalla parte ricorrente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
IO IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UC GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494204 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. n. 112401494204, notificatole in data 9.11.2024, all'immobile sito in
Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018 – 2023, per l'importo di Euro 4.169,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di consultazione del Portale telematico dell'Ama spa, è venuto a conoscenza del fatto che gli è stata attribuita la proprietà di altro immobile e precisamente dell'appartamento sito in Roma, Indirizzo_2, e i suoi pagamenti sono stati nel tempo imputati a tale ultimo immobile (v. docc. 5 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Lo stesso Comune di Roma ha riconosciuto l'errore (v. documentazione prodotta il 13.1.26 dalla parte ricorrente).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
IO IA