Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0395 9 /0 1 OPO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 19093/99 Consigliere Cr Dott. Giovanni PRESTIPINO on.8424 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE TA IP, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato ) ANTONIETTA) EPIFANIO, e da ultimo LL 0 d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO GRILLO, giusta delega in atti;
ricorrente - -
contro
ENTE POSTE ITALIANE;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 219/98 del Tribunale di VIBO 175 VALENTIA, depositata il 17/12/98 R.G.N. 153/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere. Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 7 dicembre 1996 FI De IT espose che 1. lavorava dall'11 novembre 1980 alle dipendenze dell'ENTE POSTE ITALIANE (succeduto alla pregressa Amministrazione), ed inserito nella prima qualifica funzionale, poi normativamente elevata nella sesta;
2. con l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 egli, era stato formalmente collocato nell'area operativa, Rudo prevista dall'art. 43; 3. questo inserimento non corrispondeva alle mansioni espletate, poiché egli fin dal 1° gennaio 1987 aveva svolto attività dirigenziale, con mansioni di altissima professionalità e responsabilità, inquadrabili nella previsione dell'art. 44 quadro “D”, secondo livello, dell'indicato contratto collettivo, ed aveva continuato a svolgere le stesse : mansioni, con maggiori responsabilità, in riferimento a prestazioni non rientranti nella predetta area operativa;
4. l'ente aveva poi omesso di espletare i concorsi per gli anni dal 1990 al 1994, in tal modo precludendogli l'ingresso nella categoria superiore. Ciò premesso, egli chiese che il RE di Tropea in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il suo diritto al superiore inquadramento, ed + to alle conseguenti differenze retributive. Il RE accolse la domanda. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto dall'ENTE POSTE ITALIANE, dichiarò l'inesistenza dell'invocato diritto. 3 Afferma il Tribunale che il De IT non aveva allegato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle svolte in precedenza quale appartenente alla sesta categoria;
il thema decidendum era costituito dal nuovo inquadramento, deducibile dall'interpretazione della norma collettiva: e pertanto “la sussumibilità delle mansioni", precedentemente inquadrate nella sesta categoria, nell'area operativa (prevista dall'art. 43 del c.c.n.l.) ovvero nell'area quadri di secondo livello (prevista dall'art. 44). Aggiunge il Tribunale che, anche attraverso l'interpretazione logico - sistematica degli artt. 44 e 45 del contratto collettivo, la qualificazione Luseo dell'area quadri non è determinata dalla natura dirigenziale (e non meramente esecutiva) delle mansioni, bensì dalla dimensione dell'unità operativa, che assume funzione determinante, “come fondamentale criterio di distinzione, anche qualitativa, dei profili professionali connessi, per la graduazione delle responsabilità, dell'autonomia e della discrezionalità". Ed era infondato il dubbio sulle mansioni dirigenziali riferite ad una parte di un'unità complessa, poiché la direzione di questa parte può esigere preparazione e responsabilità maggiori di quelle necessarie nella direzione di un'intera unità operativa di modesta entità. Determinante riscontro di questa interpretazione era poi l'accordo integrativo del 26 ottobre 1995, per cui i dipendenti appartenenti alla sesta categoria del pregresso inquadramento sono da inquadrarsi nell'area operativa del nuovo inquadramento, e nell'area quadri di secondo livello è da inquadrarsi il personale appartenente alla settima categoria del pregresso inquadramento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre FI De IT, percorrendo le linee di tre motivi. L'ENTE POSTE ITALIANE non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 cod. civ., il ricorrente sostiene che 1. egli, prima e dopo l'ingresso del contratto collettivo nazionale di lavoro, aveva svolto costantemente le stesse mansioni, di dirigente di un'agenzia postale;
lux 2. nell'espressione “unità organizzative o parti di essa di media rilevanza", contenuta nell'art. 44 del contratto collettivo, la "media rilevanza” non è da riferire all'ufficio complessivamente considerato, bensi alle parti dell'unità organizzativa;
d'altro canto, l'attività di gestione e la conseguente responsabilità non presentano differenze nelle maggiori e nelle minori unità, poiché la dimensione dell'ufficio non assume rilievo qualitativo bensì solo quantitativo (sulla quantità delle operazioni svolte);
3. nell'area operativa sono inquadrate mansioni esecutive e tecniche, e sono escluse attività organizzative, direttive e di gestione: erroneamente interpretando l'art. 44 del contratto collettivo, il Tribunale, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., aveva consentito la modificazione in pejus del precedente inquadramento. Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva esaminato la specifica doglianza relativa alla dequalificazione professionale determinata dal nuovo inquadramento;
in particolare, il Tribunale “avrebbe dovuto effettuare 5 un'indagine articolata in varie direzioni ed accertare le mansioni previste all'atto dell'assunzione e poi concretamente svolte, verificando se le mansioni svolte fossero equivalenti o meno a quelle previste dal nuovo inquadramento in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito". Con il terzo motivo, denunciando violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e del principio del favor lavoratoris, il ricorrente sostiene che il Tribunale, disapplicando il criterio fissato dalla биоло giurisprudenza di legittimità ai fini della determinazione dell'inquadramento professionale, non aveva esaminato approfonditamente la natura delle mansioni concretamente svolte, in modo da controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Lamenta poi il ricorrente che fra le varie interpretazioni possibili, il Tribunale aveva : adottato l'interpretazione più restrittiva dei diritti del lavoratore, in tal modo violando il principio del favor lavoratoris. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Come è noto, l'art. 2103 prima e seconda parte c.c. disciplina il diritto alle mansioni (ed al trattamento corrispondente). Poiché nel caso in esame le mansioni, immutate dal 1987, non erano in contestazione ("il ricorrente aveva svolto sempre le stesse mansioni, e cioè quelle di dirigente di un'agenzia postale"), l'oggetto della controversia, come esattamente afferma la sentenza impugnata, è il diritto alla qualifica superiore: diritto che si assume fondato non sullo svolgimento di mansioni superiori a quelle 6 precedentemente assegnate, bensì sulla corrispondenza delle mansioni, pur precedentemente svolte, al superiore livello previsto dalla nuova normativa. Il thema decidendum era pertanto accertare se le mansioni precedentemente inquadrate nella sesta categoria, attraverso l'interpretazione della nuova normativa, erano da inquadrare nell'area operativa ovvero nell'area quadri di secondo livello. E' da premettere che la sentenza, quale normativamente delineata, è Huso tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerge come il prodotto della necessità. Descrizione di questa necessità, la motivazione è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Da ciò discende che la censura della sentenza è tale solo in quanto ponga in discussione questa necessità, consentendo di prospettare, pur come mera potenzialità, l'ipotesi di una diversa alternativa decisione, alternativa che, espressamente ipotizzata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come "decisività”) ed immanente ai motivi delineati nell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., è l'implicito presupposto del motivo indicato dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (la violazione e falsa applicazione di norme di diritto assume rilevanza ove coinvolga la decisione). 7 Da ciò, il principio per cui, quando la sentenza è sorretta da più ragioni, ognuna autosufficiente, il ricorso che investa una sola delle ragioni è inammissibile (e plurimis, Cass. 30 dicembre 1997 n. 13117, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951): in questa ipotesi, la ragione non censurata, restando, per la sua autosufficienza, idonea giustificazione della sentenza, esprime la non contestata necessità della decisione. Nel caso in esame, la decisione impugnata giunge al contestato деного inquadramento nell'area operativa attraverso due distinti percorsi (gli artt. 43, 44 e 45 del contratto collettivo e l'accordo integrativo del 26 ottobre 1995), ognuno dei quali è elemento autosufficiente ai fini della decisione. E tuttavia il ricorrente non censura in alcun modo l'inquadramento che la sentenza deduce (in modo assolutamente lineare) dall'indicato accordo integrativo. In secondo luogo (e ciò deve esser aggiunto per mera esigenza di completezza), la decisione impugnata (che, come interpretazione della normativa collettiva, è rimessa, data la sua natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono deducibili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione: Cass. 17 gennaio 1997 n. 435) è fondata sul fondamentale rilievo del parametro dimensionale, che consente di distinguere, anche qualitativamente, "i profili professionali connessi, per la graduazione delle responsabilità, dell'autonomia e della discrezionalità che ad esso si correla". E nei confronti di questa interpretazione il ricorrente, da un canto non dà autosufficiente conto (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) della T 8 normativa che pone a fondamento della censura, in tal modo precludendone l'ammissibilità. D'altro canto, non indica alcuna specifica violazione dei criteri ermeneutici, e si limita a prospettare una mera diversa conclusione interpretativa, fondata sull'apodittica affermazione che "le mansioni svolte dai direttori delle piccole unità organizzative per tipologia appaiono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai preposti ad unità organizzative di medie dimensioni, influendo le dimensioni dell'ufficio unicamente sulla quantità delle operazioni svolte, senza incidere sulla competenza del direttore, chiamato di fatto ad espletare gli stessi servizi a prescindere dal numero di unità lavorative impiegate". Infondata è anche la censura avente per oggetto la lamentata dequalificazione. Poiché il ricorrente continua a svolgere le stesse mansioni, la dequalificazione appare astrattamente inipotizzabile;
né è indicato in modo adeguatamente autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) in che modo il contestato inquadramento avrebbe prodotto la lamentata lesione della professionalità. Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. Tuitro Cinero Il Consigliere estensore I Спого D A 0 , S 3 IL PRESIDENTE 1 S 3 O . A L 5 T M. T L R , . O A A B ' N Chille S I L E L D 3 P E S 7 A - D I T 8 I N IL CANCELLIERE - S S G 1 O N 1 O Depositato in Cancelleria P E A S M E I I D A G Oggi, 2.0 MAR 2001 E M A A E G , D R O E P O U E T L R S T T T IL CANCELLIERE I S N I R A R E I O L G O S C D N E L E R E O D