Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 004 79 / 0 1 Rilasciata copia legale NPS al Sig. per diritti L. ||12 FEB 2001 IL CANCELLIERE DE POR LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 5708/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 853 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Angelo Grieco -Presidente- Rep. N. 662. Vincenzo Mileo -Consigliere- Ud. 27.10.2000 3.. Natale Capitanio -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5." Raffaele Foglia -Consigliere- UFFICIO CONE Richiesta copia studlo ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 15 GEN. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA INPS- ISTITUTO CANCELLERIA SOCIALE, in persona Presidente legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido e CG407302 con essi elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo come da UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale procura in calce al ricorso al Sig. BO R per diritti L. Ricorrente il 7.7.01 IL CANCELLIERECONTRO TT FE, elettivamente domiciliata in Roma, Via 4481 2 33 Alberico II presso lo studio dell'Avv. Paolo Boer, che la rappre- senta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Par- ma n. 207/97 del 27.11.1997/16.12.1997, R.G. n. 226/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avv. Paolo Boer per la TT;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 6.9.1995 EL TT conveniva diņanzi al Pretore del Lavoro di Parma l'INPS chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di £. 25.316.700 erogatale in ritardo rispetto al do- vuto, come da mod. TE08 del 13.4.1988 per integrazione al mi- nimo. Il convenuto costituendosi contestava la domanda del ricorrente ed eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale. L'adito Pretore con sentenza 3.6.1997 respingeva la domanda per essersi verificata la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente. Proposto gravame da parte della TT, il Tribunale di Parma, th 3 con sentenza n. 207 del 27.11.1997/16.12.1997, in riforma dell'impugnata decisione, così provvedeva: a) condannava l'INPS al pagamento a favore dell'appellante della rivalutazione moneta- ria ex art. 429 c.p.c. sull'importo capitale di ciascun rateo dal giorno della sua maturazione fino alla data dell'intervenuta ef- fettiva corresponsione del capitale medesimo;
b) condannava lo stesso istituto a corrispondere sull'anzidetta somma come dovuta a titolo di rivalutazione l'ulteriore rivalutazione monetaria dal giorno successivo a quello dell'avvenuto pagamento del credito capitale fino al saldo effettivo;
c)condannava l'INPS alla rifusio- ne a favore dell'appellante delle spese del doppio grado. Il Tribunale in particolare osservava che nel caso di specie era applicabile la prescrizione decennale, trattandosi di credito non posto in riscossione e, quindi, non liquido ai sensi e per gli effetti (mentre era del'art. 129 RDL n. 1827/1935 TIC essends necessaria la pre- sentazione di una specifica istanza dell'interessata, da identifi- carsi comunque in quella relativa alla pensione. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, al quale resiste la TT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va rilevata e dichiarata, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., la tardività del controricorso, essendo stato notificato al domicilio del ricorrente il 5.10.1998, ben oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ri- corso, scadenza verificatasi il 12 aprile 1998. Hi 4 Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, art. 429- 3° comma- c.p.c., art. 7 legge n. 553 del 1973; tutti in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Sotto un primo profilo l'INPS sostiene che il giudice di secondo grado ha in modo erroneo riconosciuto a favore della TT la rivalutazione monetaria sull'importo capitale di ciascun rateo dal giorno della sua maturazione senza tenere conto dello spatium deliberandi di 120 giorni, così come stabilito dalla Corte Costi- tuzionale con la sentenza n. 156/1991. Il rilievo non è fondato e non merita, quindi,di essere accolto. Al riguardo, va precisato che con l'anzidetta sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 442 c.p.c., sono stati assimilati i crediti previdenziali a quelli di lavoro, sicché sugli uni e sugli altri van- no riconosciuti anche ex officio- gli interessi e la rivalutazione, "con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento”. Con successiva sentenza n. 85 del 1994 la stessa Corte Costitu- zionale ha affermato che "secondo l'art. 442 c.p.c., nel testo ri- sultante dalla sentenza n. 156/1991, dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui è spirato il termine previsto th 5 dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta”. Per maggiore chiarezza va ricordato che, per contenere la portata degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1991, è intervenuta la legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale all'art. 16- comma sesto- stabilisce che "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la dimi- nuzione del valore del suo credito". Orbene facendo applicazione dei criteri esposti all'ipotesi, come quella in esame, in cui si renda necessario riliquidare d'ufficio, a seguito di mutamento normativo ad opera di una legge o a se- guito di intervento della Corte Costituzionale, la prestazione previdenziale già riconosciuta integrando opportunamente l'ammontare dei ratei nel frattempo maturati, si verifica la mora ex re dalla data di maturazione dei relativi crediti. Tale mora, in- fatti non può perfezionarsi ex lege con il provvedimento di reie- zione, come previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970, perché nel caso di specie non è configurabile;
né può perfezionarsi con il decorso del termine di centoventi giorni dalla domanda, non es- sendo quest'ultima necessaria ai fini dell'ottenimento di quanto ch 6 già previsto dalla legge. Ne consegue che essendo l'INPS, a seguito dell'entrata in vigo- re del D.L. n. 787 del 1985, tenuto a corrispondere la quota ag- giuntiva di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, fin dall'originaria decorrenza, sulle pensioni già automaticamente ri- puutione dotte in conseguenza dell'aumento riconturi le Cobbligatorias- Passicurazione generale su tali somme gli interessi maturano dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa vigente, giacché la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quanto previsto per l'art. 429 c.p.c., prescinde dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore (in questo senso Cass. 22 giugno 1998, n. 6192; Cass. 7 ottobre 1997, n. 9732; Cass. 27 marzo 1996, n. 9085; Corte Cost. sentenza n. 85 del 1994; Cass. S.U. 3 luglio 1993, n. 8478). esclu= Nel caso di specie correttamente, quindi,il Tribunale non ha rico- Fosciuta, a favore dell'INPS, il termine di 120 giorni quale spa- 1 tium deliberandi per l'assunzione del provvedimento condan- nando l'istituto previdenziale al pagamento a favore della Ugo- lotti della rivalutazione monetaria sull'importo capitale di cia- scun rateo di pensione dal giorno della sua maturazione fino alla data dell'effettiva corresponsione del capitale. Sotto diverso profilo il ricorrente INPS deduce l'erroneità dell'impugnata decisione per avere condannato esso istituto a 14 7 corrispondere l'ulteriore rivalutazione monetaria dal giorno successivo a quello dell'avvenuto pagamento del credito (capitale fino al saldo effettivo. Anche questa doglianza non è condivisibile, in quanto la somma dovuta a titolo di nitalestazione rivalutazione, calcolata dalla data del pagamento del capitale, deve essere via via (anno per anno) rivalutata fino al saldo. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va, quindi, rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 29 novembre 2000 Ante Griech Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alexandro be nensis днее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I , D oggi, 13.06 .2001 LLO , TASSA I BO 10 IL COLLABORATORE RT. D I SPESA 583 TA DI CANCELLERIA 'A ELL . N OGN PRA D 11-8-73 SI A DA SEN D ITO , E I ISTRO A ESÕ E ITTO G LEG G IR D ELLA O D