Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' Mimow E N O I . Z T A R R A PUBBLICA ITALIANA T ' S L I L SU E G E IN NOM ELASPOLATALI NO ° D 1 E R I N . S 5 A N - 4 EMAD CASSAZIONE E S Oggetto E E O T G L Миочи N G L SEZIONE PRIMA CIVILE E E O S (comumlulita L B E 2 E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8 26220 - Presidente R.G.N. 8530/00 OLLADott. Giovanni Cron.4247 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere Dott. Massimo ConsigliereBONOMO Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.12/12/00 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ло SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE B. 200120 sul ricorso proposto da: er diritti EN LL, SS NA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso E VARIE DCV વ l'avvocato ALFREDO NIRO, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SERGIO SOLDANI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
NI US nella qualità di Curatore dei minori SS AI e SS CO, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato GIORGIO Richiesta copia studio_ dal Sig. d'AMAT NATOLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura2000 per diritti L. 15s DIRITTI DI 2361 in calce al controricorso;
|| 1 3 1 D 1 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. C contro per diritti L. 1500 + GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI # 15.02.01 PROCURATORE IL CANCELLIERE MILANO, TUTORE DEL COMUNE DI LEGNANO SERVIZI SOCIALI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- intimati -
UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 590/00 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. Fi MILANO, Sezione delle Persone, dei Minori e della per diritti L. 1500 || 15.02.01 Famiglia, depositata il 10/03/00; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Natoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE principale: per l'inammissibilità; in subordine: per Rilasciata copia legale al Sig. NATOLI il rigetto del ricorso. per diritti ✓. 23 FEB. 2001 IL CANCELLIBRE A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale per i Minorenni di Milano rigettava l'opposizione proposta da AT SI e AE AR contro il decreto del 4 aprile 1998 che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori IA e MA SI. Proponevano appello i predetti genitori e la Corte di Milano lo respingeva. Il secondo giudice riteneva che la ctu, rispetto ai cui accertamenti gli appellanti avevano tenuto un atteggiamento assenteista essendosi presentati ad uno solo dei cinque incontri previ- sti, e la restante istruttoria avevano evidenziato un grave pregiudizio sofferto dai due minori in conseguenza delle privazioni affettive e materiale subite per l'oggettivo comportamento e per la insufficienza dei genitori ad esercitare il benchè minimo ruolo positivo. Riteneva pure che tale situazione per la fragilità delle psicologie dei genitori non appariva tale da poter essere supe- rabile ma si palesava stabile e duraturo. Contro questa sentenza ricorrono in cassazione i due genitori con una articolata doglianza. Resiste con controricorso il curatore speciale dei due minori. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1)- Con l'unica censura i due ricorrenti lamentano le talune pretese violazioni di legge oltre la insufficienza della motivazione sui relativi punti. 2)- Il ricorso tuttavia manca di qualunque cenno, in ogni sua parte, alle vicende del processo, contravvenendo con ciò al disposto dello art. 365 n. 3 c.p.c.. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in £146300.M. oltre a £.
2.000.000 per onorari. In Roma il 12 dicembre 2000 - Presidente Il Relatore . . E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 4 N S 8 Prima Sezione Civile REIL CANO O A 1 ' I Можа риб Luisa Passinetti Z L Depositato in Cancelleria ° L 18 FEB. 2001 ; 13/1/2001 A N E R T D 3 S I 8 I S IL CANCELLIERE 9 G N 1 E - E R S 5 Моё рис шы - I 4 A A D E O E G L T L G N E O E L B S E E 2 8