Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
Il verbale dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, al quale nel provvedimento di applicazione di una misura cautelare è stato fatto riferimento come ad elemento indiziario contro l'indagato, deve essere trasmesso al Tribunale del riesame unitamente agli atti di cui all'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen. (La Corte ha altresì affermato che mentre è possibile escludere che abbiano un contenuto favorevole all'indagato le mere proteste di innocenza non accompagnate da elementi fattuali, ovvero il rifiuto di rispondere, non altrettanto può dirsi, con assolutezza, nel caso in cui l'indagato abbia fornito a sua difesa una versione dei fatti diversa da quella, accusatoria, resa da un coindagato e che in tal caso, essendovi incertezza circa la valenza degli elementi difensivi addotti, la valutazione non può essere rimessa esclusivamente al P.M. ma l'atto va trasmesso al Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2001, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 379/2001
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO est " N. 042839/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di GENOVA nei confronti di:
1) BE AI HA N. IL 08/02/1976
avverso ORDINANZA del 24/10/2000 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Leo che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
EN AI AM veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti al fine di farne commercio. Il P.M. nel chiedere la convalida dell'arresto formulava anche richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere che il G.I.P., all'esito della convalida, accoglieva. Avverso la misura restrittiva proponeva istanza di riesame l'indagato, ed il Tribunale della libertà, rilevando che tra gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309 comma quinto c.p.p. mancava l'interrogatorio dell'indagato - pur menzionato nell'ordinanza cautelare quale grave indizio a carico - dichiarava la sopravvenuta inefficacia della misura disposta nei confronti del EN AI AM.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova deducendo violazione di legge sul rilievo che il verbale dell'interrogatorio reso dall'indagato in sede di udienza di convalida non rientrava tra quelli presentati al G.I.P. con la richiesta della misura cautelare, formulata unitamente alla richiesta di convalida dell'arresto: con la conseguenza che la sua mancata trasmissione non avrebbe potuto comportare la perdita di efficacia della misura coercitiva.
Il ricorso deve essere rigettato.
La "ratio" dell'art. 309 comma quinto c.p.p. deve essere individuata nella necessità che il Tribunale del riesame possa esercitare un pieno controllo sul quadro indiziario acquisito a carico dell'indagato e quindi valutare la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (nonché le esigenze cautelari). L'obbligo della trasmissione degli - atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, del codice di rito è finalizzato dunque proprio a tale scopo, e deve ritenersi che la norma sia stata così formulata (evidentemente in relazione all'ipotesi ordinaria di arresto cd. "a sorpresa") sul presupposto che gli elementi indiziari a carico del soggetto catturando siano stati acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini e poi posti a base dell'ordinanza coercitiva nel caso di accoglimento della richiesta. Ma non può dubitarsi che al Tribunale del riesame debbano essere trasmessi, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, comunque tutti gli atti da cui siano stati desunti elementi di gravità indiziaria posti a base del provvedimento restrittivo ed in questo specificamente indicati, anche se trattasi di elementi "esterni" a quelli presentati a norma dell'art. 291 del codice di rito: il che può ben accadere nel caso di richiesta di ordinanza coercitiva formulata unitamente alla richiesta della convalida, e, dunque, prima dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio dell'indagato in tale sede (come si è verificato nel caso in esame).
Nella concreta fattispecie, come si evince dal testo del provvedimento del Tribunale della libertà oggetto del ricorso, l'interrogatorio dell'indagato reso in sede di convalida è stato menzionato nell'ordinanza coercitiva quale grave indizio a carico, e quindi la sua mancata trasmissione non consentiva al Tribunale del riesame di esercitare il dovuto e pieno controllo. Deve inoltre evidenziarsi che nel corso di detto interrogatorio, come si rileva dal relativo verbale in atti (e come precisato dal GIP nell'ordinanza cautelare), l'indagato ha reso una versione difensiva divergente rispetto a quella accusatoria fornita dal coindagato: non può quindi essere esclusa in assoluto l'ipotesi che detta versione potesse essere eventualmente valutata dal Tribunale del riesame in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal GIP. In proposito giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte - con riferimento all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. (cui "mutatis mutandis" va equiparato quello reso in sede di convalida) - hanno affermato che il verbale dell'interrogatorio di garanzia deve essere trasmesso al Tribunale del riesame ove in concreto contenga elementi favorevoli all'indagato; orbene, come già accennato, non può del tutto escludersi (e comunque non appare logico rimettere alla discrezionale valutazione del P.M. le determinazioni al riguardo nel caso di incertezza circa la valenza degli elementi addotti a difesa nel corso dell'interrogatorio) che una versione difensiva divergente da altra accusatoria possa contenere in sè elementi favorevoli, con conseguente obbligo, quindi, di portarla a conoscenza del Tribunale del riesame: l'interrogatorio può certamente essere ritenuto irrilevante (e quindi da non trasmettere al Tribunale della libertà) nel caso di mera enunciazione difensiva (quale, ad esempio, "mi protesto innocente" o altra espressione simile) non accompagnata da indicazione di elementi o circostanze fattuali, nonché nell'ipotesi di rifiuto di rispondere o, ancora, di confessione (nell'occasione appena ricordata, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante, e quindi correttamente non trasmesso al Tribunale in sede di riesame, l'interrogatorio nel corso del quale l'indagato aveva appunto reso confessione: Sez. Un., N. 25/2000, cc. 26/9/2000, ric. Mennuni). Corretta deve ritenersi, pertanto, la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare disposta nei confronti di EN AI AM.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001