Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 2
La subordinazione della concessione della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all'obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l'individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato.
Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, l'utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri. (Fattispecie in cui l'autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell'istituto bancario quale agente di commercio e versò, per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito, una consistente somma di denaro, e poi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale, nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell'immediato blocco della carta su detto circuito, che si avvaleva di lettori manuali).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite una nuova questione in materia di sospensione condizionale della penaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 aprile 2023
Cass., sez. I, 4 novembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), n. 158, Tardio, Presidente, Bianchi, Relatore, Tampieri, P.m. (concl. diff.) Il caso La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che, ex art. 165 c.p., era stato subordinato al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il condannato a mezzo del suo difensore e censurava, tra l'altro, l'errata applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. sostenendo che la condizione fosse stata apposta in assenza di una formale costituzione di parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 16629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16629 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 369
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 005100/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL IO, N. IL 03/02/1961;
avverso SENTENZA del 07/12/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla ritenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e per l'eliminazione di tale condizione;
udito il difensore avv. VANNICELLI Francesco, in sostituzione dell'avv. Massimo Letizia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 12/10/2004, il Tribunale monocratico di Rovereto condannava GL IO alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 700,00 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 640 c.p. e concedeva all'imputato il beneficio della sospensione della pena, subordinandolo alla restituzione della somma di Euro 20.659,00 alla Banca Unicredito Italiano nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Secondo quanto accertato in sentenza il GL aveva chiesto e ottenuto dalla Banca sopra indicata il rilascio di una carta di credito, abilitata a consentire pagamenti sino a L. 500.000 al giorno, previo versamento in contanti di L. 5.000.000, quindi aveva rapidamente prelevato la provvista e continuato a far spese all'estero presso negozi che utilizzavano la sola macchina manuale di lettura, totalizzando acquisti per oltre L. 40.000.000, nonostante gli fosse stata bloccata la carta. Il blocco, però, all'epoca, non operava attraverso lettori manuali e proprio di questa scopertura del sistema si era servito l'imputato per conseguire l'illecito profitto.
1.2. Sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Trento riduceva la pena ad anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Osservava in motivazione che, valutando il fatto nella sua globalità, si coglieva la stretta consequenzialità che collegava le azioni del GL, a un punto tale di eloquenza di significati che non residuano dubbi circa la sua volontà di trarre in inganno i funzionari della banca: l'imputato, prima, si accreditò come un agente di commercio del posto, giocando sulle apparenze non adeguatamente approfondite dai funzionari della banca e, per superare le loro diffidenze, fece due versamenti di L.
5.000.000 e, a stretto giro, di circa L. 6.000.000; quindi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare la provvista, lasciando un attivo di L. 100.000; infine, cominciò ad utilizzare la carta di credito in maniera massiccia e continua, avvalendosi della conoscenza del vuoto nel sistema, rappresentato dall'inoperatività del blocco della carta sul circuito internazionale, quando essa era inserita nei lettori manuali. La Corte territoriale riteneva, dunque, che la sentenza di primo grado andasse confermata, tranne che per la misura della pena che era eccessiva, ferma la non spettanza delle generiche per l'intensità del dolo che aveva caratterizzato la condotta truffaldina. Il beneficio della sospensione della pena - a parere della Corte - era stato correttamente subordinato alla restituzione, ancorché non vi fosse stata costituzione di parte civile, trattandosi di obbligo, scaturente direttamente dalla legge di entità definita.
1.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GL, per mezzo del difensore, deducendo ex art. 606 c.p.p., lett. b) la violazione della legge penale o di altra norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale:
- con riferimento all'errata applicazione dell'art. 640 c.p.; a parere del ricorrente, la condotta ascritta non sarebbe penalmente rilevante, in quanto non vi sarebbero stati artifici e raggiri, dovendo il fatto ascriversi all'omissione dei dovuti controlli da parte dei funzionali di banca;
- con riferimento all'errata applicazione dell'art. 640 c.p. in considerazione dell'omessa applicazione dell'art. 641 c.p. o del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. in L. n. 197 del 1991 e dell'art. 521 c.p.p.; a quest'ultimo riguardo, il ricorrente deduce, in subordine, che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che il fatto era diverso da come descritto nel capo di imputazione, in quanto il dolo era quello di dissimulare il proprio stato di insolvenza e, in caso di revoca della carta di credito, all'imputato avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all'art. 12 cit.. - con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. anche per illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e);
- con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 165 c.p. per non essersi la p.o. costituita parte civile, con la conseguenza che il beneficio della sospensione della pena non poteva essere subordinato alla restituzione di somma in favore della Banca Unicredito Italiano.
2.1. Si ritiene opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso perché risultano logicamente connessi. Assume, invero, il ricorrente che il fatto di avere ottenuto il rilascio della carta di credito, sarebbe dovuto alla leggerezza dei funzionari della banca che non ne avrebbero adeguatamente valutato l'insolvibilità e che non sarebbero, dunque, configurabili gli artifici e raggiri necessari all'integrazione della truffa. Sulla base di tale premessa, il GL ritiene che la condotta a lui ascritta dovrebbe collocarsi nella sfera dell'illecito civile, in quanto il proposito di non adempiere sarebbe sopravvenuto al rilascio della carta o, al più, avrebbe dovuto essere rubricata come fattispecie meno grave, ai sensi dell'art. 641 c.p.; inoltre, siccome in base ad una deposizione testimoniale, risulterebbe comunicata telefonicamente la revoca della carta di credito, il ricorrente (pur apparentemente negando di aver avuto conoscenza della revoca) ritiene che avrebbe dovuto essergli contestata la violazione della norma, speciale rispetto alla truffa, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. in L. n. 197 del 1991. Ciò premesso, è agevole osservare che il ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione di legge, formula, in realtà, censure rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, proponendo, nella sostanza, una ricostruzione della condotta, per così dire "frazionata", respinta dai Giudici del merito, i quali, al contrario, hanno messo in evidenzia il dolo originario che ha caratterizzato il comportamento dell'imputato. In particolare la Corte territoriale ha chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la condanna del GL per il delitto di truffa a lui attribuito, rimarcando l'immediata consequenzialità che legava le varie azioni - segnatamente la creazione della provvista al fine di ottenere il rilascio della carta di credito e, subito dopo, la simultaneità tra il prosciugamento del conto e l'utilizzazione della carta sul circuito estero - e, quindi, l'eloquenza delle stesse azioni, siccome realizzanti, nel loro insieme, un meccanismo frodatorio idoneo a consentire l'ingiusto profitto, approfittando di un "vuoto di sistema" (che non consentiva l'immediato blocco della carta sul circuito internazionale, quando veniva inserita in lettori manuali). Sul punto i Giudici di appello si sono attenuti ad un coerente, ordinato e consequenziale modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la decisione, che resiste perciò alle censure, ai limiti del merito, del ricorrente. Ciò posto e ritenuta insindacabile in questa sede la ricostruzione del fatto storico, risulta giuridicamente corretto l'inquadramento della fattispecie nell'ambito di cui all'art. 640 c.p., anziché in quello dell'art. 641 c.p., caratterizzandosi la condotta sopra descritta, sotto il profilo oggettivo - non già per la mera dissimulazione di uno stato di insolvenza - ma per il ricorso ad un complesso di modalità frodatorie e, sotto il profilo soggettivo, per essere originariamente orientata dal fine specifico dell'ingiusto profitto con altrui danno. Per altro verso - ancorché non sia neppure da porsi in questa sede il problema della prevalenza, per il criterio di specialità, della fattispecie di cui all'art. 12 cit., più grave di quella contestata - occorre osservare che nel comportamento dell'imputato rilevano una serie di artifici e raggiri, che prescindono dall'uso della carta di credito (precedendo lo stesso rilascio, oltre che l'asserita revoca della carta). Gli indicati motivi di ricorso risultano, dunque, infondati.
2.2. La Corte di appello ha negato al GL la concessione delle attenuanti generiche, data l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta truffaldina;
nel contempo, ha ritenuto di ridurre la pena irrogata, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato per effetto dell'intervenuta depenalizzazione delle numerose contestazioni di assegno a vuoto in cui era incorso in precedenza. Si tratta di considerazioni non censurabili nel giudizio di legittimità perché, fondate su argomentazioni non illogiche e giuridicamente corrette, implicano una valutazione del fatto, in particolare il Collegio non scorge affatto la contraddizione lamentata dal ricorrente, giacché, se scopo della concessione delle attenuanti generiche è anche quello di meglio adeguare la pena all'entità del fatto, non è illogico l'aver ritenuto adeguata una pena più vicina al minimo edittale, escludendo al contempo la sussistenza di motivi, per apportare ulteriori riduzioni. Del resto, "la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo" (Cass. sez. 1, 4 novembre 2004, Palmisano e altri 230591). 2.3. È fondato nei termini che seguono solo l'ultimo motivo di ricorso con cui sì lamenta l'avvenuta sottoposizione a condizione sospensiva della "restituzione" in favore della Banca, soggetto passivo del reato, della somma di Euro 20.659,00.
Secondo la Corte territoriale occorre distinguere tra l'"adempimento dell'obbligo delle restituzioni", scaturente dalla legge in misura definita, a prescindere dall'esercizio dall'azione civile in sede penale, e il "pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata" che presuppone la costituzione della parte civile e la determinazione del pregiudizio sofferto. Senonché l'argomento - seppure trova conforto nel tenore letterale dell'art. 165 c.p. e, segnatamente, nella pausa imposta dalla virgola presente tra la prima e la seconda condizione sospensiva prevista dalla norma - si rivela non pertinente nel caso di specie, in cui non si tratta di "restituire" la res sulla quale è stato commesso il delitto. È agevole osservare che il profitto conseguito dall'imputato, rappresentato dal complesso dei beni e/o servizi acquistati nei vari esercizi commerciali con l'uso della carta di credito, è cosa diversa (anche quantitativamente) dall'importo della somma rimborsata dalla Banca ai titolari di detti esercizi in base alla convenzione intrattenuta con costoro: ciò rende evidente che si verte nell'ambito delle obbligazioni risarcitorie, presupponenti la costituzione di parte civile, potendo solo in tal caso il giudice penale prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi casualmente al reato e concretanti il suo contenuto offensivo.
In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in parte qua, con l'eliminazione dell'indicata condizione sospensiva. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata alla condizione sospensiva della restituzione della somma di Euro 20.659,00 alla Banca Unicredito Italiano, condizione che elimina. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007