Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
L'inosservanza dell'art 114 disp.att.cod.proc.pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine (accertamenti urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e locali, nella flagranza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine generale ed assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari -ed essendosi, dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento- deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/1999, n. 10478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10478 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 7-7-1999
1.Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " AN UA " N. 1465
3. " SE CA " REGISTRO GENERALE
4. " MA LA " N. 27628/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1)DO ON nato Agropoli il 28-11-1966 2)BE IA, nata Francavilla Marittima il 19-1-1966 3)OT NI nata Agropoli il 12-6-1969
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 23 - 5 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso
DO ON, OT NI, BE IA vennero tratti a giudizio per rispondere "di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625, N.
4-5 C.P.) perché, in concorso tra loro, eludendo la vigilanza di LL CA, titolare di una gioielleria presso cui si erano portate la BE e la OT, si impossessavano di gioielli e bracciali per un valore di Lire 1.900.000; scoperte le due donne si erano date alla fuga a bordo della vettura condotta dal DO che le attendeva nelle vicinanze dell'esercizio commerciale;
in San Lorenzello il 2-1-92".
Con sentenza in data 20-10-95 il Pretore di Guardia Sanframondi dichiarava gli imputati del reato loro ascritto e li condannava ciascuno alla pena di anni tre di reclusione Lire 400.000 di multa. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23-5-97 concedeva alla BE attenuanti generiche e per l'effetto riduceva la pena ad anni due di reclusione Lire 300.000 di multa, e per il resto confermava.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano: la BE violazione degli artt. 486 III comma, 488, 178 C.P.P. in ordine al mancato avviso della nuova udienza, alla quale era stato rinviato il dibattimento stante l'impossibilità a comparire dell'imputata; tutti: 1) inosservanza dell'art. 114 Disp. Att. C.P.P., con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dalla P.G. ai sensi dell'art. 354 C.P.P., per mancato avviso agli indagati della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia 2) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dal derubato LL.
Per quanto attiene alla BE - alla quale come sopra detto in sede di appello sono state concesse attenuanti generiche equivalenti - va rilevato che alla data del 2 luglio 99 è decorso il termine di prescrizione (sette anni e mezzo) previsto dagli artt. 157 comma I N.4, 158, 160 C.P. e quindi, non risultando gli estremi per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cpv. C.P.P. deve dichiararsi l'estinzione del reato, appunto, per prescrizione. Quanto al DO e alla OT il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Ed infatti 1) l'individuazione fotografica non rientra tra gli accertamenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 354 C.P.P. per i quali l'art.114 Disp. Att. prevede l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia senza diritto di questi di essere avvisato (art. 356 C.P.P.); ne' risultano valorizzati altri atti ed accertamenti inquadrabili nell'art. 354 C.P.P.; comunque, escluso che l'inosservanza dell'art. 114 Disp.Att.
C.P.P. possa determinare una nullità (per violazione dei diritti della difesa) di ordine generale ed assoluto ex art. 179 C.P.P., va rilevato che ai sensi dell'art. 180 C.P.P. eventuale nullità "intermedia" di ordine generale, essendosi verificata prima del giudizio, avrebbe dovuto essere eccepita (con dimostrazione che il nominato difensore di fiducia avrebbe potuto partecipare agli accertamenti senza necessità di avviso) non oltre il giudizio di primo grado, mentre lo è stata soltanto con l'appello. Sotto altro profilo per il principio della non tassatività dei mezzi di prova il giudice può trarre il proprio convincimento anche sulla base di riconoscimenti fotografici effettuati in sede di Polizia Giudiziaria, soprattutto quando come nella fattispecie l'autore degli stessi, assunto come teste in dibattimento, li abbia confermati.
2) l'impugnata sentenza ha congruamente motivato l'attendibilità dei riconoscimenti fatti dal LL e sul punto il ricorso si limita a prospettare censure in fatto precluse in sede di legittimità.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di BE IA per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta i ricorsi di OT NI e DO ON che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999