Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
La persona offesa del delitto d'estorsione consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell'atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali, dal momento che per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. (Fattispecie in cui gli amministratori della società Parmalat erano stati costretti, mediante la minaccia rivolta dal presidente della Banca di Roma di revoca dei fidi, ad accettare le condizioni poste dal contraente Cirio s.p.a. nella compravendita della società Eurolat accollando alla società Parmalat un ingiustificato sovrapprezzo al solo fine di soddisfare l'esposizione della società venditrice nei confronti della Banca di Roma).
Commentario • 1
- 1. LA RESPONSABILITÁ DELLA BANCA NELL’EROGAZIONE DEL CREDITOAccesso limitatoAmministratore · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 8 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2008, n. 43171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43171 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1362
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 15091/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA E DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA;
avverso la sentenza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, in data 4 aprile 2008;
aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di:
GE AR, NO RG e IN RI RI, relativamente al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) della rubrica, perché il fatto non sussiste, e non luogo a procedere nei confronti di NO RG e HI IC RI, relativamente al reato di estorsione di cui al capo a-bis), previa eliminazione della contestata aggravante delle più persone riunite, per non aver commesso il fatto;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita, alla Camera di consiglio del 15 ottobre 2008, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ZI, NO e HI, in ordine al capo a) della rubrica e il rigetto nel resto;
uditi i difensori degli imputati, Avv.ti Amodio, Mattioli, Vassalli e Intrieri, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 4 aprile 2008, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Parma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ZI AR, NO RG e HI IC RI relativamente al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) della rubrica, perché il fatto non sussiste, e non luogo a procedere nei confronti di NO RG e HI IC RI, relativamente al reato di estorsione di cui al capo a-bis), previa eliminazione della contestata aggravante delle più persone riunite, per non aver commesso il fatto.
Ulteriori statuizioni venivano emesse nei confronti di altri imputati le cui posizioni non rilevano nel presente giudizio. In via preliminare il Giudice, nel ricostruire la vicenda processuale, osservava che originariamente al ZI AR, al NO RG ed al HI IC RI era stato contestato (capo a della rubrica) di avere posto in essere, nelle rispettive qualità di Presidente della AN di Roma e di amministratori della CI s.p.a., un'operazione fraudolenta di natura distrattiva, finalizzata ad accollare alla PA - in conseguenza dell'acquisto della soc. RO e Centrale del latte di Roma - un ingiustificato sovrapprezzo al solo fine di soddisfare l'esposizione della società venditrice nei confronti dell'Istituto di credito e di consentire al NO di lucrare la somma di L. 64 miliardi per un patto di non concorrenza di fatto privo di contenuti, così dissipando o comunque distraendo beni della PA il cui stato di insolvenza veniva dichiarato in data 27 dicembre 2003.
Poiché la condotta del ZI con riferimento al reato di bancarotta era consistita, ad avviso del pubblico ministero che aveva formulato l'imputazione, nell'avere lo stesso esercitato pressioni, consistenti nella prospettazione della possibile revoca dei finanziamenti concessi alle società di AN LI, in caso di mancata accettazione delle condizioni poste dal contraente CI nell'operazione di compravendita della soc. RO, riteneva il Giudice che il pubblico ministero avesse inequivocabilmente contestato in fatto all'imputato una condotta estorsiva in danno dei vertici della PA e, in particolare, dello stesso AN il quale ultimo, in tal modo, doveva ritenersi vittima del reato di estorsione e non già complice qualificato dello stesso reato di bancarotta.
In presenza di tali premesse, il Giudice aveva rappresentato al pubblico ministero la necessità di emendare l'imputazione rimodulando l'accusa con l'eliminazione dei riferimenti normativi del reato di bancarotta e l'inserimento di quelli del reato di estorsione, nonché con l'indicazione dei soggetti passivi del reato. Dal canto suo il pubblico ministero, da un lato, aveva accolto la richiesta del giudice contestando agli imputati il reato di estorsione nei termini indicati dallo stesso ufficio richiedente ma, dall'altro, aveva riproposto anche l'originario capo di imputazione concernente il reato di bancarotta e, in sede di requisitorie, aveva motivato la scelta affermando che le due ipotesi di reato ben potevano concorrere.
Dal canto suo, il Giudice, quanto al capo a) della rubrica (concorso nel reato di bancarotta della PA), aveva ribadito in sentenza che le due fattispecie criminose dovevano ritenersi tra loro del tutto incompatibili: una volta accertato, infatti, che la minaccia aveva avuto una effettiva incidenza nella sfera soggettiva delle vittime, e le aveva indotte a compiere un atto dispositivo dannoso per la società da loro amministrata, non poteva ragionevolmente sostenersi che le volontà delle stesse vittime fossero (anche) orientate ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali. Gli imputati venivano pertanto prosciolti con la formula "perché il fatto non sussiste" stante l'impossibilità di configurare un concorso da parte di "estranee" in un reato proprio non commesso dagli "intranei".
Quanto, poi, al capo a-bis) della rubrica (estorsione), il Giudice riportava nel provvedimento ampi stralci degli interrogatori resi durante le indagini da AN LI, da TO, da AN Stefano, prendeva in esame le conseguenze economiche della vicenda e concludeva ritenendo sussistente la responsabilità del solo ZI nella condotta estorsiva di cui alla rubrica: a carico dei coimputati NO e HI IC, infatti, non venivano ravvisati elementi di corresponsabilità nell'opera di coartazione della volontà della controparte o di rafforzamento dei propositi illeciti dei dirigenti dell'Istituto di credito, potendo al più ritenersi, con specifico riferimento alla posizione del NO, che lo stesso "avesse solo sfruttato una situazione propizia traendo vantaggio da un'operazione concepita fin dall'origine nell'esclusivo interesse della AN di Roma".
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. Con il primo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento all'art. 629 c.p., e L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, per aver ritenuto le predette fattispecie criminose "inconciliabili in concreto".
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, nella complessa operazione di acquisto della soc. RO da parte della soc. PA, avevano trovato sistemazione interessi diversi e convergenti: interessi consistenti per il NO, nell'alleggerimento della propria posizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito, per il ZI, nella diminuzione del rischio di insolvenza del gruppo CI e per il AN, nel tentativo di espansione delle acquisizioni per giustificare la crescita di indebitamento della PA.
In ultima analisi, ad avviso dei ricorrenti, il AN non avrebbe potuto in alcun modo essere considerato semplice vittima di una estorsione perché nella complessa operazione avrebbero trovato sistemazione anche suoi, specifici interessi.
Del tutto erronea, pertanto, sarebbe stata la ricostruzione dei fatti operata dal giudice.
Con riferimento, poi, alla ritenuta non configurabilità del concorso i ricorrenti contestano l'affermazione del giudice preliminare che aveva ritenuto che gli autori qualificati della condotta di bancarotta non potevano risponderne perché coartati da terzi:
viceversa, i ricorrenti sostengono che la coazione, sia fisica che psichica (artt. 46 e 54 cod. pen.), per incidere sulla responsabilità deve essere di tale natura da sopprimere completamente la possibilità di determinazione volontaria dell'autore materiale del fatto, deve cioè essere una coazione assoluta: quando non raggiunge tale intensità ma lascia al soggetto passivo la possibilità di scelta, si deve far luogo all'imputabilità dell'evento salvo il dovere del giudice di tener conto, nel determinare la pena, delle speciali circostanze in cui il fatto venne commesso.
Infine, rilevano i ricorrenti, nella specie non si verte neppure nelle ipotesi eccezionali della legittima difesa o dello stato di necessità apparendo del tutto insussistenti sia il pericolo attuale che il danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Ne consegue che avendo il AN ed il TO, nelle rispettive qualifiche, commesso fatti costituenti distrazione del patrimonio PA, gli stessi devono concorrono nel reato di bancarotta unitamente a chi, con minaccia, ha posto in essere una condotta lesiva degli interessi dei creditori.
Peraltro, concludono sul punto i ricorrenti, la norma incriminatrice, contrariamente a quanto asserisce il Giudice preliminare, richiede il dolo generico (è peraltro bastevole il dolo eventuale) per cui è sufficiente che ricorra la coscienza e volontà del fatto integrante distrazione con l'accettazione del rischio di recare lesione al patrimonio sociale.
Quanto al richiamo alla sentenza pronunciata da questa Corte sulla vicenda del Banco SI, con riferimento al proscioglimento dell'imprenditore De ET dal concorso in bancarotta, i ricorrenti osservano che il giudice preliminare ha erroneamente interpretato tale decisione che, contrariamente a quanto asserito, non avrebbe affatto affermato il principio della inconciliabilità delle due fattispecie di reato.
Viceversa, la sentenza richiamata aveva prosciolto l'imprenditore dal delitto di bancarotta annullando senza rinvio le sentenze di merito per un motivo squisitamente processuale: l'imputato, infatti, era stato prosciolto in istruttoria dai delitti di estorsione e di bancarotta, e il successivo rinvio a giudizio disposto dalla Corte di appello, su impugnazione del pubblico ministero, riguardava il solo delitto di estorsione, rimanendo di conseguenza preclusa qualsivoglia "nuova" delibazione in ordine al delitto di bancarotta, proprio perché sul tale reato non vi era stata impugnazione da parte del pubblico ministero;
cosicché male avevano fatto i giudici a "rispolverare" un'accusa ormai caduta, ritenendola contenuta nel delitto di estorsione.
Con un terzo motivo, i ricorrenti deducono contraddittorietà e/o illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento al proscioglimento di NO e di HI IC in ordine al reato di estorsione.
Rilevano, in particolare, i ricorrenti che il Giudice, dopo aver affermato che i vertici della CI erano intervenuti nella trattativa tra la AN di Roma e la PA per la cessione a quest'ultima della RO, conseguendo vantaggi significativi anche in termini di riduzione della esposizione verso lo stesso Istituto di credito, del tutto inspiegabilmente aveva poi affermato che non vi erano elementi per ritenere che il NO avesse partecipato materialmente o anche solo moralmente, alla condotta intimidatrice posta in essere dai vertici della AN di Roma: è pacifico, infatti, conclude il ricorrente, che mai il NO avrebbe potuto "spuntare" il prezzo ottenuto senza le pressioni e il potere di contrattazione che ZI esercitava nei confronti del AN. In particolare il ricorso del Procuratore della Repubblica di Parma rileva la contraddittorietà delle affermazioni del Giudice preliminare che, da un lato, ha affermato che "l'unico vantaggio dell'operazione è che la AN di Roma ha ottenuto una consistente riduzione della propria esposizione finanziaria nei confronti del gruppo CI" e, dall'altro, ha concluso che il NO ha "unicamente sfruttato una situazione propizia traendo vantaggio da una operazione concepita ab origine nell'interesse di AN di Roma", senza considerare che il rientro dell'esposizione vantata dall'Istituto bancario nei confronti del gruppo CI, non può, simmetricamente, non aver avvantaggiato (almeno) in eguale misura lo stesso NO, certamente interessato quanto la AN al rimborso dei propri debiti con fondi provenienti dal gruppo PA. Analoghe considerazioni vengono poste in entrambi i ricorsi con riferimento alla posizione del HI IC. Il Procuratore della Repubblica di Parma si duole, inoltre, della contraddittorietà della decisione anche con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, contestata al capo a-bis): la decisione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in stridente contrasto con quanto affermato dallo stesso giudice in relazione alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda e, segnatamente alle dichiarazioni dei protagonisti che avevano concordemente riferito che le condotte intimidatorie erano state poste in essere, come peraltro emerge dallo stesso capo di imputazione, anche da altri esponenti dello stesso istituto di credito, che avevano operato in base alle direttive ricevute dal ZI.
Presentavano memorie il difensore del ZI, il difensore del NO, il difensore del HI e il difensore di NI Italiano s.p.a., responsabile civile nel procedimento. Il primo, ricostruita la vicenda processuale con particolare riferimento all'invito rivolto dal Giudice all'ufficio del pubblico ministero di rimodulare l'imputazione e alla nuova contestazione del reato di estorsione, viceversa "aggiunta" alla originaria imputazione da parte della stessa Procura, rileva che, successivamente al deposito dei ricorsi, il Tribunale di Parma aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Roma, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di quest'ultima città.
Ne consegue, ad avviso del difensore del ZI, al di là di una sostanziale contraddittorietà intrinseca tra i due ricorsi, la sopravvenuta mancanza di un concreto interesse ad impugnare sol considerando che anche ove la Corte ritenesse configurabili entrambi i reati, si imporrebbe un annullamento senza rinvio per incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Parma con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, essendo più grave il reato di estorsione aggravata rispetto alla bancarotta di cui al capo a): effetto, quest'ultimo, che, prosegue il difensore, si è già prodotto in forza della citata sentenza che ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, con conseguente venir meno dell'interesse a impugnare. Il difensore del ZI rileva, poi, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2: la contestazione nuova sarebbe stata, infatti, effettuata a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., in violazione delle specifiche indicazioni del giudice che, invece, rilevata una "contraddizione inconciliabile" nella imputazione di bancarotta, aveva chiesto al pubblico ministero solo di rimodulare l'accusa.
Nel merito, poi, il difensore riporta alcuni passi della sentenza n. 8237 del 1998 della 5^ sezione di questa Corte, sostenendo che detta decisione avrebbe affermato l'impossibilità di contestare il concorso formale tra le condotte di bancarotta e di estorsione, attesa la evidente eterogeneità delle fattispecie. Nel caso di specie, peraltro, i fatti contestati come estorsione e come bancarotta sarebbero perfettamente sovrapponibili in punto di elemento soggettivo, condotta ed evento e, peraltro, entrambi privi del benché minimo fondamento quanto alla loro materialità: il primo reato, alla luce delle stesse argomentazioni del Procuratore generale che avrebbe rilevate) che i rapporti tra il AN e la AN di Roma erano ben lontani da quelli che passano tra estorsore ed estorto (basti pensare che il AN sedeva addirittura nel C.d.A. della AN) e, il secondo, per la assoluta congruità rispetto al valore dell'azienda del prezzo pagato per l'acquisto di RO. Il difensore del NO, dal canto suo, chiede il rigetto dei ricorsi osservando, quanto al delitto di estorsione, che nulla di significativo viene rappresentato con riferimento alla condotta dallo stesso posta in essere - al di là dell'irrilevante riferimento al vantaggio indiretto che sarebbe a lui pervenuto dalla complessa operazione in esame -, e, con riferimento al reato di bancarotta, che non può non condividersi il principio affermato nella sentenza censurata circa la giuridica impossibilità, per l'extraneus di concorrere in un reato proprio non commesso dai soggetti qualificati. Il difensore del HI, con specifico riferimento al reato di estorsione, rileva come dalla stessa impostazione del Procuratore generale discenda la inconciliabilità delle ipotesi di estorsione e di bancarotta: e, per quanto specificamente concerne i singoli delitti, osserva che all'imputato non era mai stata contestata una precisa condotta essendo lo stesso rimasto "per lo più sullo sfondo della vicenda" come osservato dal Giudice dell'udienza preliminare. Infine, il difensore dell'imputato, con specifico riferimento alla fattispecie di bancarotta per distrazione, osserva che questa Corte, con recenti pronunce ha affermato il principio che non può esistere distrazione costitutiva di bancarotta se non quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa. E sotto il profilo soggettivo la necessità di acquisire la prova della consapevolezza dell'insolvenza come situazione di dissesto plausibilmente irreversibile.
E nessun elemento porta a ritenere che il HI possa aver avuto il sospetto di una ipotesi di insolvenza che si sarebbe verificata molti anni dopo l'attività eventualmente posta in essere con la acquisizione RO.
Anche il difensore della NI ripropone la tesi della mancanza di interesse dell'impugnazione per carenza del requisito dell'attualità alla luce della avvenuta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, e sottolinea l'inconciliabilità logico-giuridica tra la fattispecie di bancarotta e quella di estorsione sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dagli altri difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Quanto al reato di bancarotta di cui al capo a) della rubrica, afferma il Giudice dell'udienza preliminare che sussisterebbe, in concreto, una "contraddizione inconciliabile" tra l'imputazione di bancarotta e quella di estorsione in quanto una volta accertato che la minaccia aveva avuto una effettiva incidenza nella sfera soggettiva delle vittime, e le aveva indotte a compiere un atto dispositivo dannoso per la società da loro amministrata, non poteva ragionevolmente sostenersi che le volontà delle stesse vittime fossero (anche) orientate ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, e ciò anche nell'ipotesi che tale effetto sia stato previsto e valutato dagli interessati.
Gli imputati venivano, pertanto, prosciolti con la formula "perché il fatto non sussiste" stante l'impossibilità di configurare un concorso da parte di "extranei" in un reato proprio non commesso dagli "intranei".
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Va preliminarmente affermato che, a prescindere dalla corretta interpretazione dei complessi rapporti tra le parti e, segnatamente di quelli ZI-AN, che, peraltro, non pare possibile relegare in un contesto di natura estorsiva (basti pensare, sul punto specifico, all'ispezione della AN d'Italia - di cui si parla a p. 2 del ricorso del Procuratore generale, che da atto che il AN LI fu nominato Consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito in data 30 aprile 2001), certo è che l'indagine sul punto della ravvisabilità (o della stessa sussistenza) del reato di estorsione nel caso in cui l'agente (in tesi, ZI), prospettando l'esercizio di un diritto (la revoca dei fidi), abbia conseguito un ingiusto profitto (sviamento del fine, vantaggio ulteriore e diverso, etc...), è, all'evidenza, del tutto preclusa in questa sede, essendo stato disposto il rinvio a giudizio del ZI per il reato di estorsione, e non essendo tale tema devoluto a questa Corte.
Questo collegio deve però, a margine di tale questione, verificare la condivisibilità o meno dell'affermazione del Giudice circa l'insanabile contraddizione tra l'imputazione di bancarotta e quella di estorsione: una volta accertato, si legge, infatti in sentenza, "che la minaccia ha avuto una effettiva incidenza nella sfera soggettiva delle vittime, e le ha indotte a compiere un atto dispositivo dannoso per la società da loro amministrata, non può ragionevolmente sostenersi che le volontà delle stesse vittime siano state (anche) orientate ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, e ciò anche nell'ipotesi che tale effetto sia stato previsto e valutato dagli interessati".
E la conclusione di questa Corte è di segno opposto rispetto a quella effettuata dal Giudice preliminare.
L'impugnata decisione, infatti, non tiene conto della circostanza che per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta non occorre il dolo specifico, cioè la consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto in cui si trova l'impresa, essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa: e ciò anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda, e ciononostante agisca consentendo la sua realizzazione (cfr. Cass., sez. 5, sent. n. 29896 del 1 luglio 2002). Ne consegue che è sufficiente che l'agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, abbia la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa, anche se non qualificati da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.
Affermazioni queste ultime che non si conciliano affatto con quanto affermato dal giudice di merito che ha, viceversa, escluso il dolo sul mero (erroneo) presupposto che le volontà (coartate) degli amministratori della PA non potessero essere "orientate ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, e ciò anche nell'ipotesi che tale effetto sia stato previsto e valutato dagli interessati".
Peraltro, e, per così dire, a monte, va rilevato come noti principii concernenti l'elemento soggettivo, impongono di ritenere che la vittima di un reato nei cui confronti venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del reato cui sia stato costretto qualora non ricorrano le ipotesi del costringimento fisico o morale (artt. 46 e 54 cod. pen.), o, eventualmente, dello stato di necessità da cui potrebbe discendere la impunità del coartato: in altri termini, ove non sia configurabile una causa di esclusione della punibilità, anche il soggetto passivo della (presunta) coazione o minaccia risponde del reato commesso in base alle norme generali sul concorso dei reati.
Avendo il AN ed il TO commesso, in via d'accusa, nelle rispettive qualità di cui all'imputazione, fatti costituenti distrazione del patrimonio PA, gli stessi concorrono nel reato di cui alla L. Fall., artt. 223 e 216 unitamente a coloro che, sia pur con minacce, hanno determinato la commissione del reato. Quanto, ancora, alla vicenda del Banco SI e al proscioglimento dell'imprenditore De ET, vicenda alla quale insistentemente si è fatto riferimento sia nella sentenza che nei ricorsi, è sufficiente rilevare che la decisione in esame, contrariamente a quanto asserito, non ha affatto affermato il principio della incompatibilità formale delle due fattispecie, avendo prosciolto l'imprenditore De ET dal delitto di bancarotta per motivi meramente processuali.
La sentenza richiamata aveva, infatti, annullato senza rinvio le sentenze di merito perché l'imputato era stato prosciolto in istruttoria dai delitti di estorsione e di bancarotta, di talché il successivo rinvio a giudizio, disposto dalla Corte di appello, su impugnazione del pubblico ministero, con riferimento al solo delitto di estorsione, consentiva di delibare esclusivamente quest'ultimo reato, rimanendo preclusa la cognizione del giudice in ordine al delitto di bancarotta proprio in conseguenza della mancata impugnazione del pubblico ministero;
cosicché male avevano fatto i giudici, conclude la sentenza richiamata, a "rispolverare" un'accusa ormai caduta, ritenendola contenuta nel delitto di estorsione per il quale era intervenuto il rinvio a giudizio.
Quanto al merito di quel processo, peraltro non evocabile a fini comparativi per l'assoluta eterogeneità dei profili fattuali delle rispettive vicende, è comunque opportuno osservare che anche in quella situazione, quando il pubblico ministero aveva "chiesto l'emissione del mandato di comparizione per il delitto di estorsione ed aveva precisato che il profitto di tale reato andava individuato nelle somme percepite dal ricorrente nel momento in cui aveva rassegnato le dimissioni dalle cariche che aveva ricoperto... ipotizzando che tale profitto fosse stato conseguito attraverso la rappresentazione di una grave minaccia (...), aveva sollecitato il giudice istruttore ad accertare se l'imputato fosse stato anche consapevole che il denaro pervenuto (...) proveniva dal Banco SI perché se tale accertamento avesse avuto esito positivo, si sarebbero profilati ulteriori aspetti suscettibili di apprezzamento penale".
Ed è evidente, conclude sul punto la richiamata sentenza, che "che tale possibilità non poteva che evocare una concorrente ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione": conclusioni, come ognuno vede, di segno opposto (compatibilità delle due ipotesi di reato) rispetto a quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata. Quanto al terzo motivo del ricorso del Procuratore generale di Bologna, sovrapponibile al secondo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica di Parma, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata, da un lato ricostruisce i profili fattuali della vicenda dell'acquisto della RO (del gruppo CI) da parte della PA (del gruppo AN), e afferma che la CI aveva ricavato un consistente abbattimento dei propri debiti nei confronti della AN di Roma e che il NO aveva conseguito ulteriori vantaggi personali in termini di riduzione della esposizione anche presso altre banche;
e, dall'altro, inspiegabilmente, sostiene che non sussistono "elementi che consentano di affermare che questi il NO abbia personalmente partecipato all'opera di coartazione della volontà della controparte o che con la sua condotta abbia significativamente rafforzato i propositi illeciti dei dirigenti dell'Istituto di credito". Conclusione, com'è evidente, del tutto contraddittoria e affatto distonica rispetto alla stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza che, viceversa, da atto, in numerosi passaggi, che "ZI e NO hanno nell'occasione proceduto in tandem e che la AN di Roma e la soc. CI hanno costituito per la soc. PA, due controparti tanto da consentire all'imprenditore di poter gestire il negoziato da una posizione di forza altrimenti ingiustificata".
La contraddittorietà della motivazione impone, anche sotto questo profilo, l'annullamento della sentenza.
Con specifico riferimento alla posizione del HI, questo collegio osserva che il giudice di merito - pur dando atto che l'imputato aveva curato per conto del gruppo CI di cui era consigliere di amministrazione gli aspetti legali del contratto di cessione di RO e pur osservando che il HI era intervenuto anche durante la fase esecutiva del contratto con l'avvocato Zini "da lui invitato a tenere un atteggiamento più morbido nei confronti di CI al fine di non indispettire i vertici della AN di Roma e non subire così ripercussioni professionali negative" - ha concluso per l'inidoneità dell'episodio ad assumere specifica valenza indiziaria "potendosi valutare nell'ottica di un mero consiglio o avvertimento a fronte di una manovra minacciosa in atto da parte di terzi": affermazioni, quelle testè richiamate, non solo non più sostenibili alla luce delle conclusioni cui questa Corte è giunta con riferimento alle altre imputazioni e agli altri imputati, ma in ogni caso del tutto distoniche rispetto alla regola di valutazione che deve osservare il giudice dell'udienza preliminare e, cioè, la prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, volgendosi a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell'epilogo decisorio (sentenza che, per l'appunto, si definisce di "non luogo a procedere" ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l'esito cui l'udienza preliminare tende - non può non raccordarsi anche alla implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., sez. 2, n. 14034 del 18 marzo 2008, rv. n. 239514). La motivazione sul punto è, infatti, del tutto assente. L'ultimo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica di Parma, concernente l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, è patimenti fondato: dalla mera lettura del capo di imputazione emerge la sussistenza dell'aggravante, peraltro espressamente menzionata: gli autori del delitto in questione vengono, infatti, individuati in AR ZI, NO RG, HI IC RI ed altri dirigenti della AN di Roma nei confronti dei quali non si è proceduto - si afferma testualmente - perché precedentemente deceduti: nessuna incidenza, pertanto, comportava il proscioglimento del NO e del HI sulla sussistenza della contestata aggravante. Nessuna incidenza spiega la sopravvenuta declaratoria di incompetenza territoriale: questo ufficio è stato ritualmente investito dalla Procura della Repubblica di Parma e dalla Procura generale della Repubblica di Bologna, uffici che non hanno rinunciato ai ricorsi:
consegue, infatti, alla presente decisione, non già, come affermato dal difensore del ZI, "un annullamento senza rinvio (della sola fattispecie residua di estorsione) per incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Parma con trasmissione degli atti alla Procura di Roma", ma un annullamento con rinvio della sentenza impugnata sia con riferimento alla imputazione di estorsione che con riferimento alla imputazione di bancarotta. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per non avere il Giudice disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, pur non avendo quest'ultimo aderito alla richiesta dello stesso ufficio di modificare la rubrica, questo collegio osserva che il rimedio indicato dalla difesa per risolvere l'eventuale contrasto tra uffici (art. 521 c.p.p., comma 2) non appare affatto conferente alla situazione che qui ne occupa, sol considerando l'epilogo processuale scelto dal giudice, consistente in una sentenza di non luogo a procedere, proprio con riferimento alla fattispecie non condivisa.
P.Q.M.
annulla con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ZI AR, NO RG e HI IC RI, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008