Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2008, n. 43171
CASS
Sentenza 15 ottobre 2008

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Massime1

La persona offesa del delitto d'estorsione consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell'atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali, dal momento che per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. (Fattispecie in cui gli amministratori della società Parmalat erano stati costretti, mediante la minaccia rivolta dal presidente della Banca di Roma di revoca dei fidi, ad accettare le condizioni poste dal contraente Cirio s.p.a. nella compravendita della società Eurolat accollando alla società Parmalat un ingiustificato sovrapprezzo al solo fine di soddisfare l'esposizione della società venditrice nei confronti della Banca di Roma).

Commentario1

  • 1LA RESPONSABILITÁ DELLA BANCA NELL’EROGAZIONE DEL CREDITOAccesso limitato
    Amministratore · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 8 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2008, n. 43171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43171
Data del deposito : 15 ottobre 2008

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