CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19440 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di: ES IO, nato a [...] il [...]; MI ZO, nato a [...] il [...]; LO AN, nato a [...] il [...]; SI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto che i ricorsi venga dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
sentiti i difensori degli imputati, Avvocati Nicola Marino e Gennaro Clero, quest'ultimo in sostituzione di EP LL, per SI, e Avvocato EP RF per MI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19440 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza emessa con il rito abbreviato dal locale Gip - il 10 giugno 2022 ha condannato ES IO, MI ZO, LO AN e SI AN - oltre ad altri due ricorrenti le cui posizioni sono state stralciate all'odierna udienza - alle pene ritenute di giustizia in relazione ad imputazioni di natura associativa (artt. 416 bis cod. pen.: ES, MI, e SI;
art. 74 TU Stup. e art. 416 bis.1 cod. pen.: ES e LO), nonché per violazione dell'art. 73 TU Stup. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. (sempre ES e LO), e in relazione agli artt. 628, 629 e 416 bis.1 cod. pen. e violazione delle leggi in materia di armi (ES). 2. Avverso la sentenza ricorrono a mezzo dei propri difensori gli imputati, deducendo: 2.1. ES - primo ricorso a firma dell'Avvocato Davino: un unico motivo declinato come violazione di legge in relazione alla erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per il capo H) dell'imputazione (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Invero, si rileva che ES è stato condannato in riferimento alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (clan Di RO) proprio in merito al ruolo da lui ricoperto, tra l'altro, in ordine all'attività legata agli stupefacenti. In tal modo si è prodotta una illegittima duplicazione sanzionatoria relativa al medesimo fatto storico (una volta considerato ex art. 416 bis cod. pen. e una seconda volta ex art. 74 TU Stup., aggravato dalla "mafiosità"); - secondo ricorso a firma dell'Avvocato Di Mezza: due motivi, il primo rubricato quale violazione di legge e vizio di motivazione per la contemporanea condanna per le due fattispecie associative (con motivazioni analoghe a quelle contenute nel primo ricorso); il secondo, con il quale si censura la sentenza di secondo grado in merito alla riduzione della pena, per effetto del riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche, operata nella misura assai limitata di 1/7 senza alcuna specifica motivazione sul punto;
2.2. Flanninio: due motivi, che censurano - rispettivamente - la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha basato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia - inattendibili e contraddittorie sia intrinsecamente che rispetto a quanto riferito dai diversi dichiaranti - e su alcune intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è stato però travisato dai giudici di merito;
in realtà, evidenzia il ricorso, difetta la prova della intraneità al sodalizio criminale dell'imputato le cui condotte, al più, 2 potrebbero integrare ipotesi di favoreggiamento personale;
in subordine, si deduce la erroneità - sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione - della mancata indicazione della cessazione della condotta del IN al 2007 o, al più, al 2013, limite temporale che emerge chiaramente dalle dichiarazioni del collaboratore AM - con le conseguenze in ordine al più favorevole regime sanzionatorio applicabile in ragione del tempus commissi delicti. 2.3. LO: due motivi;
con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità" riferita alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: ciò in quanto dal compendio probatorio è emerso che, al più, l'imputato intratteneva rapporti con il solo ES (del quale peraltro LO ignorava il ruolo all'interno della consorteria) difettando quindi la consapevolezza che l'attività illecita contestata potesse essere finalizzata a favorire il clan Di RO;
il secondo motivo ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche che, in modo apodittico, sono state negate nonostante la difesa avesse allegato precisi elementi dimostrativi del radicale allontanamento del LO dal contesto criminale essendosi lo stesso, sin dal 2014, trasferitosi nel Regno Unito ove si è dedicato ad una proficua attività professionale quale chef, e quindi della sussistenza, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. 2.4. SI: quattro motivi - con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ex art. 416 bis cod. pen. e ciò sotto plurimi profili: a) in ordine alla delimitazione temporale della condotta partecipativa che la Corte di appello ha individuato dal 2014 e sino al 2017 (data di una estorsione che avrebbe visto come vittima il SI), il che determina la carenza di elementi probatori a carico in quanto le dichiarazioni dei collaboranti concernono periodi precedenti al 2014; b) in merito all'assenza della gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori (DI e AM, avendo la Corte giudicato inutilizzabili le dichiarazioni di un terzo collaboratore, Capasso, che tuttavia contraddittoriamente prende poi in considerazione) e non risultando peraltro il SI coinvolto in nessuno dei fatti delittuosi ascritti all'associazione camorristica ma, al più, in fatti limitati (truffe assicurative) estranei al perimetro operativo del sodalizio;
c) in merito all'evidente fraintendimento operato dalla Corte di appello in ordine alla "spedizione punitiva" nei confronti di alcuni soggetti che avevano fatto esplodere potenti artifici pirotecnici, attività nella quale non vi è prova che il SI sia stato effettivamente coinvolto e che, comunque, trova plausibile spiegazione in rapporti 3 di conoscenza e frequentazione dell'imputato con il figlio della persona che era rimasta traumatizzata dall'accaduto e non anche in una supposta riaffermazione di criminale controllo del territorio. Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen., difettando ogni elemento per ritenere la associazione "armata" e non avendo la Corte in alcun modo motivato in merito al "reimpiego delle somme di denaro provento delle attività illecite del clan". Il terzo motivo censura la ritenuta equivalenza - e non prevalenza - delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, prevalenza che trova fondamento nella assoluta marginalità - sia in termini temporali che operativi - dell'attività che si contesta SI avrebbe posto in essere. Il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione temporale della partecipazione dell'imputato - da ritenersi cessata nell'anno 2011 (e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) - non avendo per converso alcun rilievo la supposta estorsione subita dal SI nel 2017, individuata in modo illogico come momento di cessazione della condotta partecipativa;
a ciò consegue l'illegittimità della fissazione della pena base nel limite edittale di 10 anni di reclusione, dovendosi invece applicare la più favorevole disciplina sanzionatoria vigente in relazione al reale tempus commissi delicti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente rileva la Corte che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a questrultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.1. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 4 1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Tutto ciò premesso, i ricorsi presentati nell'interesse di ES IO, LO AN e SI AN, per lo più versati in fatto e privi di un effettivo confronto con le motivazioni della sentenza impugnata che si saldano con quelle, assai ampie, della pronuncia del Gip adottata in sede di giudizio abbreviato, sono manifestamente infondati. 2.1. In particolare, chiaramente inammissibili alla luce dei principi sopra evidenziati risultano le doglianze del SI con le quali si censurano le conformi conclusioni delle sentenze di merito in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dai diversi collaboratori di giustizia, per le quali la Corte di appello ha evidenziato l'esistenza di idonei elementi di riscontro relativi anche agli anni 2014/2017 (di tal che manifestamente infondato è anche il motivo relativo al tempus commissi delicti, che si vorrebbe retrodatare al 2014). Si tratta, in particolare: delle dichiarazioni del CG AM, indicate come relative a fatti appresi direttamente, e non de relato come dedotto dal ricorrente;
dell'episodio della "spedizione punitiva" dell'agosto del 2014, in ordine alla quale il ricorrente vorrebbe sovrapporre alla logica deduzione operata dalla Corte di appello in ordine alla efficacia dimostrativa di tale condotta rispetto alla intraneità dell'imputato al clan camorristico una propria - diversa e meno logica - ricostruzione dei fatti;
dell'intercettazione ambientale sempre dell'agosto del 2014, intercorsa tra due sodali, nella quale ci si riferisce a "Tonino", indicato nella sentenza impugnata come il SI AN in base a elementi deduttivi logici non scalfiti dalle contrarie considerazioni del ricorso. 2.2. Ugualmente inammissibili risultano i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche (ricorso LO) al riconoscimento di dette circostanze come solo equivalenti, e non prevalenti, rispetto alle contestate aggravanti (ricorso SI) e alla mancata riduzione della pena nel massimo a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche (ricorso ES). Su detti aspetti, la Corte di appello motiva in modo adeguato, rilevando: quanto al LO, la gravità dei fatti e che l'unico elemento valorizzabile positivamente, ossia le dichiarazioni confessorie, peraltro tardive e non frutto di reale resipiscenza in quanto intervenute "a seguito delle intimidazioni ricevute dal ES per ottenere la restituzione della somma di euro 10.000 relativa allo stupefacente da questi 5 venduto tramite LO", era già stato positivamente valutato con il riconoscimento della massima riduzione possibile per l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al SI, che l'assenza di precedenti condanne per fatti associativi e la riscontrata rescissione di legami con il sodalizio criminale giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) da valutarsi equivalenti alle aggravanti;
quanto al ES, che "il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato (che ha rinunciato a tutti ,i motivi di salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio oggetto di valutazione) rappresenti un elemento di segno positivo sotto il profilo della sua personalità secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. e giustifichi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sebbene non nella loro massima estensione" (anche al ES le attenuanti generiche non erano state concesse in primo grado). In tutti i casi si tratta di motivazione - espressiva del potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena conseguente al loro riconoscimento, nonché al giudizio di bilanciamento con le aggravanti - certamente non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità. 3. Venendo all'esame delle questioni di diritto, rientranti nel perimetro di cognizione di questa Corte di legittimità, manifestamente infondato è il motivo, dedotto da ES, relativamente alla affermazione di penale responsabilità sia per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen. che per quella finalizzata al traffico di stupefacenti. Sul punto, questa Sezione ha già precisato che «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469; in motivazione, si è quindi rilevato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, situazione questa che, in base a quanto accertato dalle sentenze di merito, è sussistente nel caso del ricorrente ES). Sul punto, si è anche precisato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla 6 commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 3.1. La sentenza impugnata nel ritenere compatibile la circostanza aggravante della "mafiosità" rispetto alla condanna per il delitto di cui all'art. 74 TU Stup. - compatibilità contestata nei ricorsi proposti nell'interesse di ES e LO - si è uniformata al principio di legittimità secondo cui «la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego det metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, Accurso, Rv. 269715 che ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte). La sentenza di appello motiva in modo convincente in merito alla circostanza che le condotte relative agli stupefacenti poste in essere dai predetti imputati sono finalizzate alla agevolazione del sodalizio criminoso camorristico, del quale "ES - che dello stesso è partecipe - è il principale referente nella gestione dell'affare della droga" (pag. 13 s.), evidenziando altresì che "il LO, pur avendo nel ES il proprio referente, non intratteneva rapporti unicamente con questi, ma anche con molti altri partecipi, come rivelato dalle numerose intercettazioni relative alle attività di spaccio riportate nell'informativa della Squadra Mobile del 2 marzo 2016 e nella "scheda personale" dell'indagato (pag. 35), concludendo, in modo certamente non illogico, che "le condotte sleali concretizzatesi nell'appropriazione di denaro e droga dell'associazione detenuti dal LO in ragione del descritto ruolo, non solo non escludono la sua partecipazione al sodalizio, ma in certo senso lo presuppongono" (pag. 36). 3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso, dedotto nell'interesse di SI, relativo all'imputabilità delle circostanze aggravanti dell'associazione armata e del finanziamento delle attività economiche delle quali l'associazione intendeva assumere il controllo con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. A prescindere dalla circostanza che non risulta che tale profilo fosse stato dedotto nei motivi di appello (a ciò conseguendo la inannmissibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), l'applicazione al predetto delle circostanze aggravanti in oggetto risulta conforme al principio 7 secondo cui «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). Principio, questo valevole anche per la circostanza aggravante consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, che ha anch'essa natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 2012, Panzeca, Rv. 252114). 4. Parzialmente fondato è, invece, il ricorso presentato nell'interesse di MI. 4.1. Inammissibile risulta il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di partecipazione ad associazione nnafiosa, invocandosi, in subordine, la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale. Rileva la Corte che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (così Sez. 1, n. 43249, 13/04/2018, Russo, Rv. 274374, che ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostannenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori). La sentenza impugnata, uniformandosi a tale principio, evidenzia che l'imputato MI - oltre a favorire la latitanza del Di RO ZO, elemento di spicco del clan, mettendogli a 8 disposizione un appartamento preso in affitto e operando per il reperimento di quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana - si è fatto tramite per la trasmissione di comunicazioni tra il predetto e il soggetto cui era affidata la gestione del sodalizio criminale;
concludendo, quindi, che "in qualità di uomo di fiducia del predetto Di RO, ha offerto per un considerevole arco di tempo il proprio contributo all'organizzazione, aderendo fattivamente al sodalizio, come rilevato dai rapporti intrattenuti anche con altri affiliati". • 4.2. Fondato è, invece, il motivo relativo alla individuazione del tempo della cessazione della partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica. La motivazione sul punto della sentenza impugnata non risulta adeguata, a fronte degli elementi indicati nei motivi di appello e riproposti nel ricorso innanzi a questa Corte. 4.3. La Corte di appello motiva la sussistenza della condotta di partecipazione oltre il 2013 (anno per il quale emergono molteplici elementi probatori, tra i quali la già ricordata agevolazione della latitanza del capo clan) con la considerazione "che non soltanto il c.d. tempo silente da solo in mancanza di altri dati indicativi della dissociazione, non può considerarsi prova della cessazione della partecipazione, a fronte di una affiliazione di lunga durata quale quella dell'imputato, ma anche che AM nell'interrogatorio del novembre del 2019 definisce il MI ancora come un affiliato". Rileva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata non appare persuasiva sia perché l'indicazione del "tempo silente" non può surrogare la prova - eventualmente fondata anche su elementi di natura logica - della permanenza della partecipazione associativa, sia perché dal sintetico riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM (pag. 26) non si evince se a giudizio della Corte di appello emergono elementi concreti per ritenere che, sulla base delle dichiarazioni del predetto collaboratore, IN abbia fatto parte dell'associazione anche in epoca successiva al 2013 ovvero se la sua partecipazione si sia venuta a interrompere dopo che, come indicato dal AM, l'imputato aveva, senza l'autorizzazione del clan, venduto alcune armi di cui era custode, fatto per il quale "non percepì più la settimana" (così, sentenza di primo grado, pag. 217). 4.4. Si impone, quindi, in riferimento a tale profilo temporale - rilevante perché se la condotta partecipativa si fosse interrotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 la pena a carico del MI dovrebbe essere parametrata sul precedente editto sanzionatorio, più favorevole - l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. resta accertata in modo irrevocabile la penale responsabilità del MI in ordine alla contestazione a lui ascritta. 9 Consigli e e sore Alla inammissibilità dei ricorsi nell'interesse di ES, LO e SI consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna deli predetti al pagamento delle spese del procedimento e - non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per MI IC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato MI ZO. Dichiara inammissibili i ricorsi di ES IO, LO AN e SI AN che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il Pre dante
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto che i ricorsi venga dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
sentiti i difensori degli imputati, Avvocati Nicola Marino e Gennaro Clero, quest'ultimo in sostituzione di EP LL, per SI, e Avvocato EP RF per MI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19440 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza emessa con il rito abbreviato dal locale Gip - il 10 giugno 2022 ha condannato ES IO, MI ZO, LO AN e SI AN - oltre ad altri due ricorrenti le cui posizioni sono state stralciate all'odierna udienza - alle pene ritenute di giustizia in relazione ad imputazioni di natura associativa (artt. 416 bis cod. pen.: ES, MI, e SI;
art. 74 TU Stup. e art. 416 bis.1 cod. pen.: ES e LO), nonché per violazione dell'art. 73 TU Stup. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. (sempre ES e LO), e in relazione agli artt. 628, 629 e 416 bis.1 cod. pen. e violazione delle leggi in materia di armi (ES). 2. Avverso la sentenza ricorrono a mezzo dei propri difensori gli imputati, deducendo: 2.1. ES - primo ricorso a firma dell'Avvocato Davino: un unico motivo declinato come violazione di legge in relazione alla erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per il capo H) dell'imputazione (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Invero, si rileva che ES è stato condannato in riferimento alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (clan Di RO) proprio in merito al ruolo da lui ricoperto, tra l'altro, in ordine all'attività legata agli stupefacenti. In tal modo si è prodotta una illegittima duplicazione sanzionatoria relativa al medesimo fatto storico (una volta considerato ex art. 416 bis cod. pen. e una seconda volta ex art. 74 TU Stup., aggravato dalla "mafiosità"); - secondo ricorso a firma dell'Avvocato Di Mezza: due motivi, il primo rubricato quale violazione di legge e vizio di motivazione per la contemporanea condanna per le due fattispecie associative (con motivazioni analoghe a quelle contenute nel primo ricorso); il secondo, con il quale si censura la sentenza di secondo grado in merito alla riduzione della pena, per effetto del riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche, operata nella misura assai limitata di 1/7 senza alcuna specifica motivazione sul punto;
2.2. Flanninio: due motivi, che censurano - rispettivamente - la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., che la sentenza impugnata ha basato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia - inattendibili e contraddittorie sia intrinsecamente che rispetto a quanto riferito dai diversi dichiaranti - e su alcune intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è stato però travisato dai giudici di merito;
in realtà, evidenzia il ricorso, difetta la prova della intraneità al sodalizio criminale dell'imputato le cui condotte, al più, 2 potrebbero integrare ipotesi di favoreggiamento personale;
in subordine, si deduce la erroneità - sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione - della mancata indicazione della cessazione della condotta del IN al 2007 o, al più, al 2013, limite temporale che emerge chiaramente dalle dichiarazioni del collaboratore AM - con le conseguenze in ordine al più favorevole regime sanzionatorio applicabile in ragione del tempus commissi delicti. 2.3. LO: due motivi;
con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità" riferita alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: ciò in quanto dal compendio probatorio è emerso che, al più, l'imputato intratteneva rapporti con il solo ES (del quale peraltro LO ignorava il ruolo all'interno della consorteria) difettando quindi la consapevolezza che l'attività illecita contestata potesse essere finalizzata a favorire il clan Di RO;
il secondo motivo ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche che, in modo apodittico, sono state negate nonostante la difesa avesse allegato precisi elementi dimostrativi del radicale allontanamento del LO dal contesto criminale essendosi lo stesso, sin dal 2014, trasferitosi nel Regno Unito ove si è dedicato ad una proficua attività professionale quale chef, e quindi della sussistenza, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. 2.4. SI: quattro motivi - con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa ex art. 416 bis cod. pen. e ciò sotto plurimi profili: a) in ordine alla delimitazione temporale della condotta partecipativa che la Corte di appello ha individuato dal 2014 e sino al 2017 (data di una estorsione che avrebbe visto come vittima il SI), il che determina la carenza di elementi probatori a carico in quanto le dichiarazioni dei collaboranti concernono periodi precedenti al 2014; b) in merito all'assenza della gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori (DI e AM, avendo la Corte giudicato inutilizzabili le dichiarazioni di un terzo collaboratore, Capasso, che tuttavia contraddittoriamente prende poi in considerazione) e non risultando peraltro il SI coinvolto in nessuno dei fatti delittuosi ascritti all'associazione camorristica ma, al più, in fatti limitati (truffe assicurative) estranei al perimetro operativo del sodalizio;
c) in merito all'evidente fraintendimento operato dalla Corte di appello in ordine alla "spedizione punitiva" nei confronti di alcuni soggetti che avevano fatto esplodere potenti artifici pirotecnici, attività nella quale non vi è prova che il SI sia stato effettivamente coinvolto e che, comunque, trova plausibile spiegazione in rapporti 3 di conoscenza e frequentazione dell'imputato con il figlio della persona che era rimasta traumatizzata dall'accaduto e non anche in una supposta riaffermazione di criminale controllo del territorio. Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen., difettando ogni elemento per ritenere la associazione "armata" e non avendo la Corte in alcun modo motivato in merito al "reimpiego delle somme di denaro provento delle attività illecite del clan". Il terzo motivo censura la ritenuta equivalenza - e non prevalenza - delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, prevalenza che trova fondamento nella assoluta marginalità - sia in termini temporali che operativi - dell'attività che si contesta SI avrebbe posto in essere. Il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione temporale della partecipazione dell'imputato - da ritenersi cessata nell'anno 2011 (e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) - non avendo per converso alcun rilievo la supposta estorsione subita dal SI nel 2017, individuata in modo illogico come momento di cessazione della condotta partecipativa;
a ciò consegue l'illegittimità della fissazione della pena base nel limite edittale di 10 anni di reclusione, dovendosi invece applicare la più favorevole disciplina sanzionatoria vigente in relazione al reale tempus commissi delicti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente rileva la Corte che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a questrultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.1. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 4 1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2. Tutto ciò premesso, i ricorsi presentati nell'interesse di ES IO, LO AN e SI AN, per lo più versati in fatto e privi di un effettivo confronto con le motivazioni della sentenza impugnata che si saldano con quelle, assai ampie, della pronuncia del Gip adottata in sede di giudizio abbreviato, sono manifestamente infondati. 2.1. In particolare, chiaramente inammissibili alla luce dei principi sopra evidenziati risultano le doglianze del SI con le quali si censurano le conformi conclusioni delle sentenze di merito in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dai diversi collaboratori di giustizia, per le quali la Corte di appello ha evidenziato l'esistenza di idonei elementi di riscontro relativi anche agli anni 2014/2017 (di tal che manifestamente infondato è anche il motivo relativo al tempus commissi delicti, che si vorrebbe retrodatare al 2014). Si tratta, in particolare: delle dichiarazioni del CG AM, indicate come relative a fatti appresi direttamente, e non de relato come dedotto dal ricorrente;
dell'episodio della "spedizione punitiva" dell'agosto del 2014, in ordine alla quale il ricorrente vorrebbe sovrapporre alla logica deduzione operata dalla Corte di appello in ordine alla efficacia dimostrativa di tale condotta rispetto alla intraneità dell'imputato al clan camorristico una propria - diversa e meno logica - ricostruzione dei fatti;
dell'intercettazione ambientale sempre dell'agosto del 2014, intercorsa tra due sodali, nella quale ci si riferisce a "Tonino", indicato nella sentenza impugnata come il SI AN in base a elementi deduttivi logici non scalfiti dalle contrarie considerazioni del ricorso. 2.2. Ugualmente inammissibili risultano i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche (ricorso LO) al riconoscimento di dette circostanze come solo equivalenti, e non prevalenti, rispetto alle contestate aggravanti (ricorso SI) e alla mancata riduzione della pena nel massimo a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche (ricorso ES). Su detti aspetti, la Corte di appello motiva in modo adeguato, rilevando: quanto al LO, la gravità dei fatti e che l'unico elemento valorizzabile positivamente, ossia le dichiarazioni confessorie, peraltro tardive e non frutto di reale resipiscenza in quanto intervenute "a seguito delle intimidazioni ricevute dal ES per ottenere la restituzione della somma di euro 10.000 relativa allo stupefacente da questi 5 venduto tramite LO", era già stato positivamente valutato con il riconoscimento della massima riduzione possibile per l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990; quanto al SI, che l'assenza di precedenti condanne per fatti associativi e la riscontrata rescissione di legami con il sodalizio criminale giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) da valutarsi equivalenti alle aggravanti;
quanto al ES, che "il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato (che ha rinunciato a tutti ,i motivi di salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio oggetto di valutazione) rappresenti un elemento di segno positivo sotto il profilo della sua personalità secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. e giustifichi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sebbene non nella loro massima estensione" (anche al ES le attenuanti generiche non erano state concesse in primo grado). In tutti i casi si tratta di motivazione - espressiva del potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena conseguente al loro riconoscimento, nonché al giudizio di bilanciamento con le aggravanti - certamente non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità. 3. Venendo all'esame delle questioni di diritto, rientranti nel perimetro di cognizione di questa Corte di legittimità, manifestamente infondato è il motivo, dedotto da ES, relativamente alla affermazione di penale responsabilità sia per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen. che per quella finalizzata al traffico di stupefacenti. Sul punto, questa Sezione ha già precisato che «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469; in motivazione, si è quindi rilevato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, situazione questa che, in base a quanto accertato dalle sentenze di merito, è sussistente nel caso del ricorrente ES). Sul punto, si è anche precisato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla 6 commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 - dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 3.1. La sentenza impugnata nel ritenere compatibile la circostanza aggravante della "mafiosità" rispetto alla condanna per il delitto di cui all'art. 74 TU Stup. - compatibilità contestata nei ricorsi proposti nell'interesse di ES e LO - si è uniformata al principio di legittimità secondo cui «la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego det metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, Accurso, Rv. 269715 che ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte). La sentenza di appello motiva in modo convincente in merito alla circostanza che le condotte relative agli stupefacenti poste in essere dai predetti imputati sono finalizzate alla agevolazione del sodalizio criminoso camorristico, del quale "ES - che dello stesso è partecipe - è il principale referente nella gestione dell'affare della droga" (pag. 13 s.), evidenziando altresì che "il LO, pur avendo nel ES il proprio referente, non intratteneva rapporti unicamente con questi, ma anche con molti altri partecipi, come rivelato dalle numerose intercettazioni relative alle attività di spaccio riportate nell'informativa della Squadra Mobile del 2 marzo 2016 e nella "scheda personale" dell'indagato (pag. 35), concludendo, in modo certamente non illogico, che "le condotte sleali concretizzatesi nell'appropriazione di denaro e droga dell'associazione detenuti dal LO in ragione del descritto ruolo, non solo non escludono la sua partecipazione al sodalizio, ma in certo senso lo presuppongono" (pag. 36). 3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso, dedotto nell'interesse di SI, relativo all'imputabilità delle circostanze aggravanti dell'associazione armata e del finanziamento delle attività economiche delle quali l'associazione intendeva assumere il controllo con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. A prescindere dalla circostanza che non risulta che tale profilo fosse stato dedotto nei motivi di appello (a ciò conseguendo la inannmissibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), l'applicazione al predetto delle circostanze aggravanti in oggetto risulta conforme al principio 7 secondo cui «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia per la notorietà della disponibilità delle armi da parte dell'associazione camorristica sia per l'essere stato l'imputato arrestato con altro esponente del sodalizio per detenzione di armi). Principio, questo valevole anche per la circostanza aggravante consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, che ha anch'essa natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 2012, Panzeca, Rv. 252114). 4. Parzialmente fondato è, invece, il ricorso presentato nell'interesse di MI. 4.1. Inammissibile risulta il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di partecipazione ad associazione nnafiosa, invocandosi, in subordine, la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale. Rileva la Corte che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (così Sez. 1, n. 43249, 13/04/2018, Russo, Rv. 274374, che ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostannenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori). La sentenza impugnata, uniformandosi a tale principio, evidenzia che l'imputato MI - oltre a favorire la latitanza del Di RO ZO, elemento di spicco del clan, mettendogli a 8 disposizione un appartamento preso in affitto e operando per il reperimento di quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana - si è fatto tramite per la trasmissione di comunicazioni tra il predetto e il soggetto cui era affidata la gestione del sodalizio criminale;
concludendo, quindi, che "in qualità di uomo di fiducia del predetto Di RO, ha offerto per un considerevole arco di tempo il proprio contributo all'organizzazione, aderendo fattivamente al sodalizio, come rilevato dai rapporti intrattenuti anche con altri affiliati". • 4.2. Fondato è, invece, il motivo relativo alla individuazione del tempo della cessazione della partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica. La motivazione sul punto della sentenza impugnata non risulta adeguata, a fronte degli elementi indicati nei motivi di appello e riproposti nel ricorso innanzi a questa Corte. 4.3. La Corte di appello motiva la sussistenza della condotta di partecipazione oltre il 2013 (anno per il quale emergono molteplici elementi probatori, tra i quali la già ricordata agevolazione della latitanza del capo clan) con la considerazione "che non soltanto il c.d. tempo silente da solo in mancanza di altri dati indicativi della dissociazione, non può considerarsi prova della cessazione della partecipazione, a fronte di una affiliazione di lunga durata quale quella dell'imputato, ma anche che AM nell'interrogatorio del novembre del 2019 definisce il MI ancora come un affiliato". Rileva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata non appare persuasiva sia perché l'indicazione del "tempo silente" non può surrogare la prova - eventualmente fondata anche su elementi di natura logica - della permanenza della partecipazione associativa, sia perché dal sintetico riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM (pag. 26) non si evince se a giudizio della Corte di appello emergono elementi concreti per ritenere che, sulla base delle dichiarazioni del predetto collaboratore, IN abbia fatto parte dell'associazione anche in epoca successiva al 2013 ovvero se la sua partecipazione si sia venuta a interrompere dopo che, come indicato dal AM, l'imputato aveva, senza l'autorizzazione del clan, venduto alcune armi di cui era custode, fatto per il quale "non percepì più la settimana" (così, sentenza di primo grado, pag. 217). 4.4. Si impone, quindi, in riferimento a tale profilo temporale - rilevante perché se la condotta partecipativa si fosse interrotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 la pena a carico del MI dovrebbe essere parametrata sul precedente editto sanzionatorio, più favorevole - l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. resta accertata in modo irrevocabile la penale responsabilità del MI in ordine alla contestazione a lui ascritta. 9 Consigli e e sore Alla inammissibilità dei ricorsi nell'interesse di ES, LO e SI consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna deli predetti al pagamento delle spese del procedimento e - non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) - al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per MI IC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato MI ZO. Dichiara inammissibili i ricorsi di ES IO, LO AN e SI AN che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il Pre dante