Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2013, n. 37814
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

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Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello nei quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego. (Nella specie la corte d'appello aveva risposto al motivo inerente la conversione della pena con la formula "tenuto conto della natura del reato, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2013, n. 37814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37814
    Data del deposito : 6 giugno 2013

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