Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello nei quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego. (Nella specie la corte d'appello aveva risposto al motivo inerente la conversione della pena con la formula "tenuto conto della natura del reato, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2013, n. 37814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37814 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1775
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 13240/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LI AR N. IL 30/07/1958;
avverso la sentenza n. 160/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore avv. Passaro Cinzia di Roma (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 novembre 2012 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del 13 marzo 2009 con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato RO EL AR alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 400 di multa per il reato di cui all'art.81 cpv. e D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis,
convertito con modifiche nella L. 11 novembre 1983, n. 638, perché, in qualità di titolare di una impresa, ometteva di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti per il mese di agosto 2005.
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo tre motivi: il primo motivo denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio motivazionale, in riferimento a un teste ammesso e poi revocato per superfluità e a due testi richiesti prima ex art. 195 c.p.p. e poi ex art. 507 c.p.p.; il secondo motivo denuncia violazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, e correlato vizio motivazionale, poiché la difesa non avrebbe adeguatamente adempiuto l'onere probatorio;
il terzo motivo denuncia violazione della L. n.689 del 1981, art. 53 e correlato vizio motivazionale quanto alla richiesta del beneficio di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo, relativo alla mancanza di una pretesa prova decisiva, oltre a concretarsi in una serie di argomentazioni puramente fattuali di alternativa ricostruzione degli esiti probatori, ripropone in sostanza un motivo di appello (era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ammissione della prova testimoniale di tre dipendenti dell'imputato, uno ammesso come teste e poi revocato in quanto ritenuto superfluo e gli altri non ammessi per quanto fossero stati indicati dal teste AR AO come persone in grado di riferire l'impossibilità dell'imputato di corrispondere le retribuzioni) che la corte territoriale aveva disatteso con una motivazione adeguata. La corte aveva infatti negato la decisività delle prove richieste per la completezza dell'istruzione dibattimentale, richiamando poi gli elementi del compendio probatorio che aveva condotto all'accertamento della responsabilità dell'imputato (le dichiarazioni dell'ispettore Venneri Angelo e l'attestazione della dichiarazione modello DM 10 in ordine all'avvenuta corresponsione delle retribuzioni;
l'inesistenza di una contrazione patrimoniale dell'impresa nel periodo di riferimento tale da giustificare la mancata corresponsione delle retribuzioni discendeva inoltre dalla testimonianza di AR;
la qualità dell'imputato come fondamento del dolo generico in quanto presupponente la conoscenza degli obblighi derivanti dalla normativa previdenziale ed assistenziale, avendo infatti presentato i rendiconti all'Inps anche per l'agosto 2005). Le argomentazioni che nel motivo il ricorrente versa per contrastare quanto evidenziato dalla corte territoriale, oltre - si ripete - a porsi su un piano direttamente fattuale e pertanto inammissibile, non conducono a enucleare incongruità motivazionale relativa all'accertamento della non decisività delle prove de quibus.
Il motivo va pertanto disatteso.
Quanto si è appena osservato in ordine al contenuto della motivazione della sentenza impugnata a proposito dell'accertamento della responsabilità dell'imputato vale poi anche, evidentemente, per disattendere il secondo motivo che prospetta, infondatamente dunque, l'inadempimento da parte della difesa dell'onere probatorio sull'esistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, oltre a correlato vizio motivazionale.
Il terzo motivo, invece, censura la sentenza della corte territoriale per non avere concesso il beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, violando la L. n. 689 del 1981, art. 53 e non motivando comunque la mancata applicazione del beneficio suddetto. Invero, l'imputato aveva chiesto tra i motivi d'appello la conversione ex art. 53, e a ciò la corte ha risposto nel seguente modo: "tenuto conto della natura del reato, non si ritengono sussistenti presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria". La corte ha così violato l'art. 53 che, al comma 1, statuisce che il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, "può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente"; la stessa L. n. 689 del 1981, art. 58 regola tale potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva imponendogli allo scopo i criteri indicati nell'art. 133 c.p.: criteri che sono sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva. Indicando come fondamento della negazione del beneficio esclusivamente la natura del reato, la corte territoriale è pertanto incorsa in violazione di legge;
e d'altronde, anche qualora si potesse prescindere da tale violazione, rimarrebbe altresì evidente la carenza motivazionale sottesa alla negazione suddetta. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello; il rinvio è limitato, naturalmente, alla valutazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente, essendosi invece, tramite il disattendimento degli altri motivi, formato il giudicato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro limitatamente alla sostituzione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013