Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10155 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
1 0155/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.891/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.22763 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 22.5.01 Dott. Fernando LUPI Presidente rel. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: DE MA EN, DE MA LV, DE MA RA, DE MA EP, DE MA IA, elettivamente domiciliati in Roma alla via Stazione di Monte Mario, 9 preso l'avv. Alessandra Gullo, rappresentati e difesi giusta procura a margine dall'avv. Giuseppe Magaraggia;
- ricorrente contro 2450 -1- MINISTERO DEER , domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
controricorrente - avversO la sentenza del Tribunale di Lecce deln. 1247 5 maggio 1998, reg.gen. n.1092/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 maggio 1998 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'appello proposto da De MA RE e dagli altri eredi di De MA MI nei confronti del Ministero dell'Interno, avversO sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la decorrenza dell'indennità di accompagnamento spettante alla defunta De MA OS dall'aprile 1992 in base agli approfonditi accertamenti della consulenza tecnica. -2- Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo De MA, resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, deducendo principalmente il vizio di motivazione e la conseguente violazione della legge n.118 del 1980 (Art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti lamentano che non è stato rilevato che l'ematuria era insorta prima dell'aprile 1992 ed a maggior ragione ancora prima era insorta la sua causa, costituta da un tumore alla vescica, e che il Tribunale non ha tenuto conto dell'età assai avanzata della De MA, fatti tutti che, in concorso fra loro, avrebbero dovuto portare ad una retrodatazione della decorrenza della prestazione alla data della domanda amministrativa. Le censure sono infondate. Fatti costitutivi del c.d. requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento sono alternativamente, secondo la previsione dell'art.1 della legge n. 118 del 1980, l'incapacità di deambulare ° quella di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Il Tribunale sulla scorta di un'approfondita consulenza tecnica ha rilevato che né l'ematuria, né il tumore alla vescica -3- determinarono al loro insorgere detti requisiti malgrado la tarda età della De MA;
essendo tale affermazion e da vizi logici consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che solo al verificarsi di un complessivo aggravamento generale delle condizioni dell'inferma, accertato nell'aprile del 1992, si sia determinato l'insorgere del requisito sanitario e del conseguente diritto. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità a sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. trattandosi di giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001 Il Presidente es Farmande IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 LUG. 2001 I D , IL CANCELLIERE A O S L S R L N E A O O O T C B , I 4 D 0 A 1 T S . T 3 O 2 P R 3 0 6 A 0 . 5 7 D 7 7 -4-