Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale (art. 217 Legge fall.), anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.
Commentario • 1
- 1. Incendio e bancarotta fraudolenta: dolo generico, pericolo per i creditori e limiti dell’“azienda sana” non provata (Cass. Pen. n. 14846/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35168 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1705
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 017476/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DO N. IL 01/01/1929;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G., in persona del Sost. Dott. CESQUI E., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, la corte d'appello di Roma ritenne NI LD e DI CA FR responsabili di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili (così modificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale), in relazione al fallimento della società CO.RI.S. di cui i predetti erano stati amministratori, la Di RL dal 13 aprile 1994 al 21 maggio 1997 e lo NI da detta data fino a quella della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 4 marzo 1998;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di NI, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sull'assunto, in sintesi, che tale responsabilità sarebbe stata da escludere, avendo di fatto la società fallita cessato la propria attività fin dall'epoca in cui esso imputato era subentrato alla Di RL nella veste di amministratore, per cui nulla vi sarebbe stato da annotare, durante la sua gestione, sui libri sociali e nessun rilievo avrebbe potuto avere l'accertata, mancata tenuta del libro giornale per soli quattro giorni, dal 28 febbraio 1998 alla data del fallimento;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, nella giurisprudenza di questa Corte, la cessazione di fatto dell'attività commerciale non fa venir meno, di per sè, l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, non solo quando sussistano (come è normale, del resto, in caso di successivo fallimento) "passività insolute" (in tal senso, fra le altre: Cass. 5^, 17 novembre 1989-15 gennaio 1990 h. 306; Cass. 5^, 8 aprile - 1 giugno 1999 n. 6883), ma anche, secondo un più recente indirizzo, al quale il Collegio ritiene debbasi prestare adesione, in mancanza della suddetta condizione, venendo meno l'obbligo in questione - si afferma - "solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese" (Cass. 5^, 15 marzo - 17 aprile 2000 n. 4727, Albini ed altro, RV 215985);
- che pertanto il ricorso non appare meritevole di accoglimento, considerando che, per un verso, non risultano prospettate ne' l'assenza di passività insolute ne' l'avvenuta cancellazione della ditta dal registro delle imprese, in coincidenza con l'asserita cessazione dell'attività; per altro verso, dal testo dell'impugnata sentenza, si rileva come, oltre alla mancanza del libro giornale dal 28 febbraio 1998, fosse stata anche riscontrata quella del libro degli inventari, a far tempo dal 1994 e fino alla data del fallimento;
risultanza, quest'ultima, di per sè sufficiente, anche da sola, a giustificare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato "de quo" e relativamente alla quale, d'altra parte, nulla si osserva nel ricorso;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005