Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35168
CASS
Sentenza 11 luglio 2005

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Massime1

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale (art. 217 Legge fall.), anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

Commentario1

  • 1Incendio e bancarotta fraudolenta: dolo generico, pericolo per i creditori e limiti dell’“azienda sana” non provata (Cass. Pen. n. 14846/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35168
Data del deposito : 11 luglio 2005

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