Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
5462 /0 1 Aula 'A' . REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8580/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cron.11742 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Rep. Consigliere - Ud. 07/03/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SU SC, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA NICOTERA 29, che lo rappresenta e difendeSALERNO GASPARE, unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO 1070 -1- . MERCANTI, ANTONIO RICCIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 15392/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/09/98 R.G.N. 49081/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato TADRIS per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 21 giugno 1993, il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da Di UM FR, pensionato INPS a far data dal 1 novembre 1970, nei confronti dell'INPS e diretta ad ottenere, in relazione agli arretrati liquidati dall'INPS in data 7 gennaio 1987 pari a lire 5.209.850, la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori. Deduceva il ricorrente che tale somma era costituita dalle c.d. quote fisse ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, attribuite dall'INPS solo in seguito alla legge n. 45/1985 e, che pertanto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Guido Voler. su tale somma avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria sin dal 1979, e cioè dall'epoca di maturazione del credito. Il Pretore, accogliendo la domanda condannava, previa effettuazione di consulenza contabile, l'INPS al pagamento della somma di lire 20.063.632. A seguito di gravame dell'INPS il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva del 1° settembre 1998, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava m l'INPS al pagamento a favore del Di UM di una soma pari alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sulle somme già corrisposte dall'INPS al suddetto Di UM ex art. 19 legge n. 843/1978, a 1 decorrere dal 121 giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in 1. n. 45/1986 sino alla data di pagamento della sorta capitale, oltre interessi da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che il Di UM, titolare di pensione in regime di assicurazione generale obbligatoria, era al contempo titolare anche di un trattamento pensionistico integrativo. L'Inps aveva applicato nei confronti del Di UM il disposto dell'art. 19 della legge n. 843/78 il quale and GU IC disponeva che "a decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... generale comunque integrative dell'assicurazione obbligatoria la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 della legge n. 160/1975, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge n. 364/1975 o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita sono dovute una sola volta". A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge n. 45/1986 - e cioè di una norma di interpretazione 2 autentica, e quindi di efficacia retroattiva, che aveva specificato il vero significato da attribuire alla regola del citato art. 19 della 1. n. 843 del 1978 - l'INPS aveva provveduto nel gennaio 1987 a liquidare in favore del Di UM le quote aggiuntive maturate dal gennaio 1979 in poi, corrispondendo a tale titolo la somma di lire 5.209.850 lorde, oltre lire 1.225.190 per interessi legali. Su tale somma andava applicato il disposto dell'art. 429 c.p.c. non potendo trovare applicazione ratione temporis nè l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991 nè l'art. 22, comma 36, della legge 724/1994. GUValu Il Tribunale riteneva invece fondato l'appello Eddell'INPS circa la decorrenza degli accessori. invero, nella fattispecie in esame non si poteva prescindere dalla considerazione che prima della emanazione della legge interpretativa (1. n. 45 del 1986) non poteva addebitarsi all'INPS alcuna responsabilità sicchè anche alla stregua di quanto - statuito dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale in relazione ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale non era consentito procedere alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria per il periodo anteriore alla suddetta legge interpretativa. A conforto di tale soluzione il 3 J Tribunale metteva in luce l'assoluta correttezza della condotta dell'Istituto nella vigenza del vecchio testo dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, che aveva escluso la corresponsione delle quote aggiuntive sulle pensioni in regime dell'AGO spettanti agli ex dipendenti che fossero contestualmente titolari del trattamento integrativo, comprensivo (di parte) dell'indennità integrativa speciale. Nè per andare in contrario avviso valeva addurre che esonerare l'INPS dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento sino all'entrata in vigore dell'art. Gui do Value 4 della legge 1985 n. 787 fosse in contrasto con l'efficacia retroattiva di detta disposizione. Ed l'entrata in vigore di una norma avente invero, efficacia retroattiva comporta che da quel momento gli effetti di un certo evento passato siano regolati come se" la disciplina giuridica fosse stata quella ་ dettata dalla nuova norma interpretativa, ma non implica che si debbano comunque verificare quegli ulteriori effetti (nella specie obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria), che non scaturiscono automaticamente e direttamente dalla nuova disciplina e che richiedono un accertamento (nella specie, sull'imputabilità o non del ritardo) che non può che essere compiuto alla stregua della 4 situazione fattuale e normativa esistente al momento dell'evento passato (nella specie mancato pagamento delle quote dal gennaio 1979). Avverso tale sentenza FR Di UM propone ricorso, affidato ad un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Di UM deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), erroneità del richiamo degli artt. 1218 e 1219 C.C. alla fattispecie, ed impossibilità del Juisto Violin riferimento all'imputabilità soggettiva in caso di ritardato pagamento, e non applicabilità dell'art. 7 della legge 11 maggio 1973 n. 533. Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal nella fattispecie in esame devonoTribunale, escludersi le regole che disciplinano la responsabilità per inadempimento di cui agli artt. 1218 e 1219 c.c. sia perchè la legge 45/1986, in quanto interpretativa autentica(in relazione all'art. 19 della 1. 843/1978), si era dovuta riportare ex consentendo quanto agli effetti iltunc, edriconoscimento del dovuto per rivalutazione interessi anche sul periodo precedente, sia perchè non invocabile, nel caso di specie, laera affatto 5 ritualità dello spatium deliberandi ex art. 7 legge n. 533/1973. Ed invero quest'ultima disposizione, per il suo carattere speciale, non poteva trovare applicazione nella controversia in oggetto in considerazione del fatto che l'INPS non ha nella materia in esame alcun compito di determinazione, verifica o controllo del diritto fatto valere, e che non è richiesta ex lege alcuna domanda amministrativa di quota fissa. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. quilo Volu che la Questa Corte ha ripetutamente statuito rivalutazione ex art. 429 e 442 c.p.c. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) è dovuta anche prestazione nel caso in cui il diritto alla previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quelle in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento prestazioni previdenziali è indipendente di dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore (cfr. al riguardo Cass. 28 ottobre 1996 n. 9085;Cass. 22 giugno 1998 n. 6192). Ed ha anche precisato che tali accessori maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 6 della legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica (cfr. in tali sensi Cass. 22 giugno 1998 n. 6192 cit.; Cass. 14 agosto 1999 n. 8669). I suddetti principi, che vanno riaffermati in questa sede, sono stati enunciati proprio in fattispecie analoghe a quella in esame, e precisamente con riferimento ai crediti maturati da dipendenti GU Viole dell'INPS in quiescenza in forza dell'art. 9 bis d.1. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità a determinati trattamenti pensionistici integrativi quelli di cui sia prevista la riduzione - automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al comma 3 dell'art. 10 legge n. 150 del 1975 della disposizione dell'art. 19, primo comma, - legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione più di una volta, a favore dei titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. A tale riguardo si è sottolineato come nel regime 7 anteriore a quello dettato dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 ed alla stregua della giurisprudenza nell'interpretazione formatasi dell'art. 429 c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non già accessorio di tali crediti ma una componente un essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il ماكندguito Volu valore della prestazione sino al pagamento, il che comporta come corollario che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 C.C., il quale contempla invece obbligazioni autonome, di natura risarcitoria, e che trovano perciò il loro presupposto nell'inadempimento dell'art. 1218 imputabile al debitore ai sensi c.c. (cfr. in questi sensi Cass. 14 agosto 1999 n. 8669 cit.). Sotto altro versante si sono evidenziati la portata e gli effetti della legge n. 45/1986, che ha assunto il carattere di norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva della applicata in senso restrittivo disposizione 8 dall'Istituto (art. 19 1. n. 843/1978), perchè con la suddetta norma si sono voluti da parte del legislatore chiarire i dubbi che erano sorti dal caso particolare rappresentato dai trattamenti integrativi per i quali in applicazione delle norme di legge o di regolamento fosse prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge della legge 3 giugno 1975 n. Guido Volue 160 (cfr. in tali sensi cfr. ancora Cass. 14 agosto 1999 n. 8669). Alla stregua delle considerazioni sinora svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e, per l'effetto, va rigettato l'appello avverso la sentenza del Pretore proposto dall'INPS di Roma. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo, e cioè dei giudizi di merito e del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
cassa la sentenzala Corte accoglie il ricorso, 9 impugnata e decidendo nel merito rigetto l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Roma. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE No VideGui Ro Shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 APR. 2001 O T D I I E A R I T O N S L L S A I T D E . R 1 ' 0 R E I G T , S O D R E A O G N P I S S E A , S T A S A IL CANCELLIERE I O N ! Z ? P L O A S E I I L , E D T D N A S D O O E M B I T 10