Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
L'eredità devoluta ai minori può essere accettata solo con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Conseguentemente gli atti di conservazione del patrimonio ereditario posti in essere dal rappresentante legale del minore chiamato all'eredità non possono dare luogo ad alcuna accettazione implicita dell'eredità medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che lo difende anche disgiuntamente all'Avvocato unitamente all'avvocato ROBERTO MANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC ER RO NQ esercenti la patria potestà sul minore RO IA, ASSET SAS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 787/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 17/05/96 e depositata il 12/06/96 (R.G. 1019/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Roberto MANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la comprensione delle vicende processuali giova premettere alcuni antefatti:
a. con scrittura 14 marzo 1990 il signor IA EL, nella veste di finanziatore, concedeva alla società ASSET spa la somma capitale di Lire 44.169.000, per la durata di sei mesi salvo rinnovo in mancanza di disdetta e con interessi convenzionali;
quanto alla restituzione del dovuto era indicato quale beneficiario un terzo, il signor LL OS EN, nipote del IA.
Il IA EL decedeva il 9 luglio 1990 (nel corso del primo semestre di mutuo); in data 20 agosto 1990 la società riceveva un atto di disdetta da parte di IA IE in nome e per conto del minore IA RO, nominato erede testamentario dal defunto.
La società debitrice provvedeva a restituire capitale ed interessi maturati, alla richiedente.
Con citazione (not. 22 gennaio 1991) il terzo beneficiato LL conveniva in giudizio IA IE, quale legale rappresentante del minore IA RO e la società finanziata e ne chiedeva la condanna solidale o in via alternativa al pagamento del capitale con interessi e rivalutazione, essendo esso attore il destinatario delle somme ed essendo indebito il pagamento avvenuto. Resistevano le parti convenute e chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza (del 20 gennaio 1994) il Tribunale di Torino, interpretando la scrittura, riteneva che sì trattava di mutuo con clausola in favore del terzo, e che pertanto l'avente causa della parte defunta stipulante aveva esercitato lo ius revocandi ai sensi del secondo comma dell'art. 1411 del codice civile, non avendo il terzo dichiarato di voler profittare della promessa. Il Tribunale pertanto rigettava la domanda attrice. La decisione era impugnata dal LL, che ne chiedeva la riforma;
resistevano le controparti.
Con sentenza (dep. 12 giugno 1996) la Corte di appello di Torino rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. La Corte rilevava.
a. che il rapporto tra il defunto IA e la società rientrava nella fattispecie del mutuo oneroso;
che vi era l'indicazione del terzo beneficiario, il quale si giovava della disciplina di cui agli art. 1411 e ss del codice civile;
b. che la disdetta era sostanzialmente un atto di revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 1411 c.c. e che era riferibile al minore quale chiamato all'eredità (successivamente accettata) che era autorizzato a tale atto, ai sensi dell'art. 460 c. civile. c. che tale condotta (posta in essere nell'interesse del minore) non poteva configurare accettazione dell'eredità ma atto di conservazione del compendio ereditato.
d. che dunque validamente il debitore aveva restituito le somme alla parte contraente che ne aveva diritto quale creditore. Contro la decisione ricorre il LL deducendo due motivi di censura illustrato da memoria;
non hanno svolte difese le controparti pur ritualmente citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione degli articoli 1411 e 1412 cod. civile ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La censura sviluppa tre argomenti:
a. si assume che la disdetta del contratto di finanziamento non poteva essere considerata atto di revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 1411 cc, perché la disdettante doveva essere consapevole (soggettivamente) di compiere tale atto;
b. si assume che comunque la revoca era un atto ricettizio che doveva essere comunicato al terzo beneficiato;
c. che, trattandosi di liberalità, la revoca era atto personalissimo del promittente, ed essendo questo defunto, era atto irrevocabile.
Il primo argomento concerne una valutazione in fatto dell'atto e della condotta della parte revocante, che attiene al prudente apprezzamento del giudice del merito, che appare adeguatamente motivato (ff. 11 e 12 mot) sul contenuto della disdetta e sulla inequivocabile volontà di revoca della disposizione che indicava il LL quale beneficiario;
motivazione che indica chiaramente l'elemento soggettivo della volontà del revocante. Il secondo argomento è esatto, ma dimentica il ricorrente che il carattere ricettizio della comunicazione è ad probationem, non ad substantiam, sicché deve considerarsi come equivalente della comunicazione sia l'informativa data tempestivamente dal debitore, sia l'atto introduttivo, che appunto postulava la conoscenza della revoca. Sussiste inoltre un profilo di inammissibilità per novità, posto che nell'atto introduttivo e nelle difese del merito il ricorrente aveva dedotto il carattere indebito del pagamento appartenendo la somma ad esso attore quale terzo beneficiario. Il terzo argomento è invece inammissibile, avendo in sede di appello il LL condiviso l'inquadramento giuridico del contratto in favore del terzo espresso dai primi giudici, e dunque non può, in questa sede, innovare la linea difensiva che investe una nuova prospettazione del merito.
(Cass. 13 luglio 1996 n. 6356; Cass. 19 novembre 1996 n. 101111.) Non sussiste dunque alcun error in iudicando o vizio della motivazione sul punto relativo all'idoneità della revoca ed ai suoi effetti nei confronti del LL.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli art. 460 e 476 cc ed il vizio della motivazione, sul punto della revoca, fatta dalla madre per conto del minore, come atto conservativo del patrimonio ereditario.
La tesi è che in realtà la revoca implicava la volontà di accettare l'eredità, e che pertanto poteva essere compiuta solo dall'erede. Pertanto il chiamato, nel compierla, aveva compiuto atto di accettazione tacita, non valido perché contrario alla volontà del defunto beneficiante.
La memoria illustra ulteriormente tale tesi.
In senso contrario si osserva che, quanto alla qualificazione dell'atto di revoca come atto diretto alla conservazione del patrimonio, rientrante nell'ambito dell'art. 460 c.c., vi è adeguata e analitica motivazione dei giudici del merito (ff 14/16 motivaz.), in conformità dei principi di logica giuridica e della situazione in fatto accertata (il minore non aveva ancora accettato l'eredità onde aveva la veste di chiamato);
non risulta pertanto violata, ma esattamente applicata, la norma dell'art. 460 c.c.; non è invece pertinente il richiamo all'art. 476 c.c. È infatti noto che il minore chiamato, ai sensi dell'art. 471
ce, accetta con il beneficio di inventario e che tale formalità non può essere sostituita da un atto di accettazione tacita, che sarebbe nullo (Cass. 1986 n, 1267).
Conseguentemente, il legale rappresentante del minore, chiamato all'eredità, ha esercitato i poteri inerenti agli atti di conservazione del patrimonio ereditario, senza dar luogo ad alcuna accettazione implicita dell'eredità.
Così prospettata (da parte dei giudici del merito) la soluzione giuridica della fattispecie, nessuna violazione delle norme sostanziali richiamate risulta verificata e la motivazione è corretta ed adeguata.
Nulla per le spese non avendo svolto difesa le controparti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999