Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
In virtù del principio del favor rei stabilito nell'art. 2, comma terzo, cod. pen., il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, cod. str.), commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce detto reato alla competenza del giudice di pace, è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, il quale deve essere applicato nella sua integralità, anche se il reato sia stato giudicato da un giudice diverso da quello di pace. Ne deriva che, in tal caso, è illegittima l'applicazione della previsione sanzionatoria originaria del codice della strada, in quanto la pena detentiva, ad essa connessa, è, in ogni caso, meno favorevole di quella pecuniaria, anche se applicata unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, peraltro, una volta individuata la disposizione più favorevole nell'art. 52 citato, non può trovare applicazione, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2004, n. 39069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39069 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 899
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIACCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 39454/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell'Aquila;
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Teramo in data 19.3.2003 nell'ambito del procedimento penale a carico di:
SV UG n. a Lizzano (TA) il 12.9.1958;
per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2^, C.d.S;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Iacoviello Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore d'ufficio l'avv. Domenico Lombardo del Foro di Roma che ha concluso in conformità del P.G..
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Teramo, nel pronunciare sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di LE UG in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2^, cod. strad.), gli applicava, con le attenuanti generiche e la riduzione del rito, la pena di 15 gg. di arresto ed euro 150.00 di ammenda, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. In merito al trattamento sanzionatorio, il giudice evidenziava di aver applicato la previsione sanzionatoria originaria del C.d.S e non quella prevista dal d.lgs. n. 274/2000 (rectius, quella derivante ex art. 52, comma 2^, lettera c), d.lgs. n. 274/2000, in ragione dell'allora configurata attribuzione del reato de quo alla competenza del giudice di pace), ritenendo la prima più favorevole, in considerazione dell'interesse del prevenuto ad ottenere la sospensione condizionale della pena.
Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe invece viziata nella parte in cui è stata fatta applicazione del trattamento sanzionatorio antecedente al citato d.lgs. n. 274/2000, non potendosi in ogni caso ritenere la pena detentiva più favorevole rispetto a quella pecuniaria, indipendentemente dalla possibilità di concedere il beneficio della sospensione della pena;
ne chiede pertanto l'annullamento.
Il ricorso è fondato.
Il reato contestato all'imputato (art. 186, comma 2^, del Codice della strada) è ricompreso tra quelli che l'art. 4, comma 2^, lettera q), del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ha (rectius, aveva,
all'epoca della vicenda incriminata;
v. ora il nuovo testo dell'art. 186, comma 2^, come riformulato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 214,
che ha previsto, per l'irrogazione della pena, la competenza del tribunale;
ma tale modifica è comunque inapplicabile nel caso di specie, in ossequio al combinato disposto dei principi del favor rei e della perpetuactio iurisdictionis) attribuito alla competenza del giudice di pace.
A questa attribuzione di competenza consegue (conseguiva) l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 52, comma 2^, lettera c), del citato decreto, secondo il quale, quando il reato è punito, come quello in esame, con la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria, si applica la pena pecuniaria di specie corrispondente (in questo caso l'ammenda) o la pena della permanenza domiciliare o la pena del lavoro di pubblica utilità. Consegue (conseguiva), per quanto interessa, l'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 60 d.lgs. n. 274/2000) (sull'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena alle pene irrogate dal giudice di pace ovvero dal giudice diverso chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace cfr., di recente, Cass., Sez. 4^, 16 gennaio 2004, Proc. gen. App. Ancona in proc. Attaccalite). E ciò in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 2, comma 3^, c.p.. Non è infatti dubitabile che, proprio in ossequio a tale principio, la normativa più favorevole in concreto applicabile, giusta il complessivo trattamento sanzionatorio, doveva ritenersi quella prevista quando il reato era attribuito alla competenza del giudice di pace (basti pensare al sistema delle sanzioni tratteggiate nell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 e al loro "complessivo" regime giuridico;
per riferimenti, v., ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 11 luglio 2003, Proc. gen. App. Trieste in proc. Clarinci;
nonché, proprio con riferimento al reato di cui all'art. 186 C.d.S., Sez. 4^, 18 marzo 2004, Proc. gen. App. Trieste in proc. Vilhar). Una volta riconosciuto il carattere più favorevole di detta normativa, questa doveva pertanto essere applicata nella specie anche se il reato era giudicato da un giudice diverso da quello di pace (cfr. Cass., Sez. 4^, 16 gennaio 2004, Cesati: a norma degli articoli 63 e 64 del d.lgs. n. 274/2000, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'articolo 52 e segg. dello stesso decreto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace deve trovare applicazione anche nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e pur se giudicati da giudice diverso dal giudice di pace, trattandosi di una disciplina che costituisce espressione dei principi di legalità e del favor rei, in virtù dei quali, nell'ipotesi di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma 3^, c.p., deve trovare applicazione la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile), ed applicata, per giunta, nella sua integralità, anche cioè nella parte relativa all'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Infatti, in materia di successione nel tempo di leggi penali, non è controverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando cosi il principio di legalità (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2002, Bertolotto). Nella specie, quindi, il giudicante ha fatto ricorso ad un trattamento sanzionatorio illegale, non applicando la normativa in concreto più favorevole nella sua integralità.
Avrebbe invece dovuto applicare lo strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace, che importava, in uno con le più favorevoli sanzioni di cui all'art. 52, anche, per quanto interessa, l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex art. 60 dello stesso d.lgs. n. 274/2000. L'annullamento è senza rinvio anche perché, in ragione della rilevata violazione, ne risulta caducato integralmente l'accordo pattizio sulla pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina restituirsi gli atti al Tribunale monocratico di Teramo, altro magistrato. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004