Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo, fermo restando l'onere dell'imputato di dimostrare che l'indisponibilità di mezzi economici non sia stata dolosamente preordinata o colposamente determinata.
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 39359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39359 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 15/07/2011
Dott. OLDI AO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2031
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 5157/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD NC OL N. IL 18/04/1981;
avverso la sentenza n. 2103/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 6 dicembre 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 febbraio 2010 con la quale IN AN AO era stato condannato per il reato di omesso versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo l'insussistenza del reato per la materiale impossibilità, a cagione della mancanza di redditi, di adempiere al precetto normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere con il consequenziale annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
2. In punto di diritto, giova premettere come l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, sia deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico dello stesso per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve essere, quindi, verificata dal Giudice penale a prescindere dalle verifiche già compiute dal Giudice competente per il procedimento di prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (v. Cass. Sez. 1 24 novembre 2006, n. 39740). La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, applicazione dei principi, in precedenza enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte ma ormai superati da una lettura della norma più attenta ai profili costituzionali, secondo cui il reato previsto dalla indicata normativa si perfeziona al momento della scadenza del termine per la applicazione della cauzione, senza che il sottoposto possa fare valere la esistenza di sopravvenute gravi esigenze personali o familiari che potrebbero invece essere addotte esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione ovvero, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 8 in sede di richiesta di revoca,
anche parziale, delle misure patrimoniali imposte. Tale orientamento è stato, da tempo, oggetto di rivisitazione critica da parte della giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 3 marzo 2010 n. 13521), alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (v. sentenza 1 giugno 1998 n. 218) che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis ha rilevato che, ove si ritenesse che la sanzione potesse essere applicata anche per una omissione sostanzialmente incolpevole a persona non abbiente, si configurerebbe un' inammissibile forma di responsabilità oggettiva. Tale approdo ermeneutico è, inoltre, ritenuto coerente con il disposto degli artt. 2 e 3 c.p.p., in base ai quali il Giudice penale risolve ogni questione da cui dipenda la decisione, salvo che si tratti di una questione pregiudiziale, relativa allo stato di famiglia o alla cittadinanza.
Di conseguenza, la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche, può essere fatta valere non solo nel procedimento di prevenzione, in cui costituisce condizione di validità del provvedimento di sottoposizione a cauzione, ma anche nel processo penale ai fini dell'accertamento del reato.
A quest'ultimo proposito occorre ulteriormente precisare come la valutazione della impossibilità di adempimento sia correlata all'onere dell'imputato di dimostrare la indisponibilità economica non preordinata ne' colposamente determinata (v. Cass. Sez. 5 23 giugno 2004 n. 31746 e 13 luglio 2007 n. 32615) e, comunque, all'allegazione di specifici elementi giustificativi dell'inadempimento, così da mettere il Giudice in grado di controllare la loro sussistenza con riguardo a tutte le presumibili fonti di reddito dell'interessato.
3. Nella specie, questa volta in fatto, la Corte territoriale pur dando atto della presentazione da parte dell'imputato di una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (v. pagina 2 della motivazione), peraltro accolta dal Tribunale di Palermo, non ne ha tratto le logiche determinazioni in merito all'insussistenza dell'ascritto reato.
Ciò in quanto, da un lato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede un reddito insufficiente del richiedente (nella specie pari a zero) e, d'altra parte, sulla base del mutato indirizzo giurisprudenziale di cui prima si è fatto cenno, tale situazione costituisce sicuro indice dell'impossibilità dell'imputato di far fronte al pagamento delle somme dovute alla Cassa delle Ammende in quanto soggetto cui è stata applicata una misura di prevenzione. Correttamente deve, in definitiva, annullarsi senza rinvio l'impugnata decisione in quanto il fatto ascritto all'odierno ricorrente non costituisce reato per l'inesistenza della coscienza e volontà di non provvedere al chiesto pagamento.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011