Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3972
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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In materia di intercettazioni telefoniche dal cui contenuto può essere desunta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una misura cautelare, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo), ne determinano l'invalidità.

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni disposte a norma dell'art. 13 della legge n. 203 del 1991, la nozione di criminalità organizzata a cui detta norma si riferisce deve essere intesa con riguardo alle finalità di quest'ultima, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione di reati abbiano costituito un apparato organizzativo. (Fattispecie relativa a procedimento per reato di cui all'art. 416 cod. pen., ritenuto dalla S.C. "delitto di criminalità organizzata", sostanziandosi l'associazione per delinquere in un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato).

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  • 1Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3972
Data del deposito : 2 luglio 1998

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