Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 2
In materia di intercettazioni telefoniche dal cui contenuto può essere desunta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una misura cautelare, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo), ne determinano l'invalidità.
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni disposte a norma dell'art. 13 della legge n. 203 del 1991, la nozione di criminalità organizzata a cui detta norma si riferisce deve essere intesa con riguardo alle finalità di quest'ultima, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione di reati abbiano costituito un apparato organizzativo. (Fattispecie relativa a procedimento per reato di cui all'art. 416 cod. pen., ritenuto dalla S.C. "delitto di criminalità organizzata", sostanziandosi l'associazione per delinquere in un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 02/07/1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 3972
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 16382/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RO NT n. il 22.05.1959
avverso ordinanza del 02.02.1998 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. O S S E R V A
I. Con ordinanza del 2 febbraio 1998, il tribunale di Lecce, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento col quale il gip dello stesso tribunale rigettava il 23 dicembre 1997 la richiesta di emissione della misura custodiale nei confronti di RO NI, applicava al predetto indagato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. e le esigenze cautelari del pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa indole, oltre al pericolo di fuga. I giudici di appello rilevavano innanzitutto l'infondatezza della eccezione sollevata dalla difesa e relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulle quali si basava quasi interamente l'impianto accusatorio, sul rilievo che i relativi decreti autorizzativi non erano adeguatamente motivati. I giudici respingevano l'eccezione, affermando che l'esame del contenuto dei singoli decreti consentiva di ritenere sufficientemente specifica la motivazione adottata, facendo riferimento di volta in volta alle risultanze delle indagini via via acquisite.
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, il tribunale faceva osservare come il groviglio di colloqui telefonici, di incontri e di appuntamenti attestato dall'attività di intercettazione condotta dall'ottobre 1995 al marzo 1996 aveva consentito di individuare il nucleo attorno al quale ruotava il vasto traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall'Albania (AR IO, SO TO, SO OB, LL NA). Nelle telefonate si faceva a volte esplicito riferimento alla droga, specificandone il tipo e la qualità (erba, eroina, cocaina), altre volte si usava un linguaggio criptico: si parlava di viaggi in Albania dei AR e dell'indagato per curare l'acquisto di sostanze stupefacenti e dei contatti tenuti con vari personaggi (come AP OB, ZZ Giuseppe e AR UE), tutti coindagati;
e si capiva che l'attività criminale del gruppo si articolava nella ricerca di acquirenti in Italia della sostanza stupefacente acquistata in Albania.
Quanto alle esigenze cautelari, la loro sussistenza si ricavava dai contatti che il gruppo aveva con ambienti criminali stranieri dediti a grossi traffici di sostanze stupefacenti e dalla concreta possibilità che l'indagato aveva di poter raggiungere agevolmente le coste dell'Albania, ricevendo appoggio e copertura in caso di fuga: a nulla rilevando che i fatti risalissero a due anni addietro, trattandosi di fatti ripetibili in futuro.
II. Ricorre per cassazione l'SO, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche erano stati adottati ai sensi dell'art. 13 l. 203/1991, che regola lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, tra i quali non figura il delitto di cui all'art. 416 c.p., ne' quello di cui all'art. 648 c.p.: tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate sarebbero quindi illegittime e, come tali, inutilizzabili. I relativi decreti autorizzativi inoltre sarebbero viziati da difetto assoluto di motivazione, non contenendo ne' l'indicazione delle fonti degli elementi indiziari ne' la rilevanza degli stessi ai fini di ulteriori investigazioni.
III. Il ricorso non è fondato.
Le censure del ricorrente sono sostanzialmente due: la prima contesta la possibilità di ricomprendere il delitto di cui all'art.416 c.p. tra i delitti di criminalità organizzata, per i quali è
prevista la più ampia possibilità di attività di intercettazione assicurata dall'art. 13 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991 n. 203, in deroga a quanto disposto dall'art. 267 c.p.p.; la seconda doglianza denuncia il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, trattandosi di motivazione "per relationem" alla richiesta del P.M. La prima doglianza va rigettata, essendosi fatto correttamente osservare da questa Corte (Cass., Sez. VI, 4 marzo 1997, Pacini Battaglia) che la nozione di "criminalità organizzata" cui si richiama l'art. 13 della l. 203/1991 deve essere intesa con riguardo alle finalità della norma de qua, che tende a far rientrate nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo: nei reati, quindi, in cui la struttura organizzata assume ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti. In quest'ottica, è indubbio che l'art 416 c.p., punendo l'associazione per delinquere, risponde alle caratteristiche richieste, sostanziandosi in un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato (Cass., Sez. I, 26 maggio 1993, n. 5340, Salvo;
Id., Sez. IV. 26 giugno 1992 n. 7440, Piastrelloni).
Per quanto riguarda l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali disposte per difetto di adeguata motivazione dei relativi decreti autorizzativi, il più recente orientamento di questa Suprema Corte è che, in materia di intercettazioni telefoniche dal cui contenuto può essere desunta l'esistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione di una misura cautelare, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano, semmai, la invalidità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Manno). Le irregolarità, quindi, indicate nel ricorso, sempreché sussistenti - e sul punto il ricorrente ha eluso l'onere di allegazione - non potrebbero mai comportare l'inutilizzabilità concernendo aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti, della cui completezza il ricorrente si duole in quanto sarebbe ostativa ad un controllo più penetrante della difesa sull'attività investigativa svolta.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto carcerario ove è ristretto il ricorrente, ai sensi e per gli effetti stabilito dall'art. 23 l. 332/1995. Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998