Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e pertanto il relativo termine non inizia a decorrere nel caso di annullamento parziale con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, di sentenza di applicazione della pena limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2001, n. 14640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14640 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 09/03/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - N. 1224
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - est. Consigliere - N. 035377/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso CORTE D'APPELLO di TRIESTE nei confronti di:
1) LZ TO N. IL 03/11/1970
avverso ORDINANZA del 16/03/2000 TRIBUNALE di UDINE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullamenti con rinvio OSSERVA
Il Pretore di Udine, con sentenza del 5 marzo 1997, definiva il procedimento a carico di EL TO - imputato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza - con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., omettendo però di applicare allo EL la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista come obbligatoria per il reato contestato allo EL stesso.
La Corte di Cassazione, con decisione del 15/2/1999, annullava tale sentenza limitatamente alla mancata applicazione di detta sanzione amministrativa accessoria, rinviando ad altro giudice dello stesso Ufficio per quanto di conseguenza. Il Tribunale di Udine, pronunciandosi quale giudice di esecuzione, dichiarava estinto il reato oggetto della sentenza annullata dalla Suprema Corte - sul presupposto della decorrenza del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, del codice di rito, e disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto di Udine per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste denunciando violazione di legge. Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati. Ed invero, dopo la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte, illegittimamente si è instaurato un procedimento in sede di esecuzione ex artt. 665 e 676 c.p.p., non trovando alcun giuridico fondamento l'assunto del giudice di Udine secondo cui la parte della sentenza relativa all'applicazione della pena sarebbe divenuta definitiva con conseguente estinzione del reato per il decorso del termine (due anni) previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p.;
quest'ultima norma prevede, quale presupposto indispensabile, la definitività della sentenza ed il suo conseguente passaggio in giudicato: orbene, ancorché debba ritenersi preclusa la questione relativa all'applicazione della pena in conseguenza dell'annullamento parziale disposto dalla Cassazione, tuttavia non può certo dirsi che ci si trovi in presenza di una sentenza definitiva, mancando appunto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi al "dictum" della Cassazione e procedere in sede di cognizione a quanto demandatogli. L'impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato con rinvio al tribunale di Udine per il puntuale adempimento della sentenza di questa Corte del 15/2/1999.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Udine per il puntuale adempimento della sentenza di questa Corte del 15/2/1999. Così deciso in Roma, 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001