Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2001, n. 14640
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e pertanto il relativo termine non inizia a decorrere nel caso di annullamento parziale con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, di sentenza di applicazione della pena limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2001, n. 14640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14640
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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