Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE0 9 3 8 4270 0 2 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE aziove possessową Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 22540/99 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Cron.25238 1890 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 14/03/02 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per28" GIU. 2002 sul ricorso proposto da: il IL NC OR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO CANCELLERIA NANNA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA BISOGNI, difeso dall'avvocato DOMENICO CARUCCI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1015/99 del Tribunale di 414 TARANTO, depositata il 20/07/99; -1- e udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni * SETTIMJ;
udito 1'Avvocato PALOMBI Mario, per delega dell'Avv. NANNA IT, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato CARUCCI Domenico, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- OR c/ RC RG 22540/99 - 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Taranto in data 6.10.97, UA OR premesso che il proprio genitore, IT EP OR, era stato originario assegnatario del podere n. 5 sito in Agro di Mottola alla Contrada Cu- negonda-Coratine, giusta atto di vendita con patto di ri- servato dominio intervenuto in data 20.7.54 con la Sezio- ne Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia-Lucania- Molise ricevendo in assegnazione anche una porzione della masseria Cunegonda nonché l'antistante piazzale, posto al servizio dell'immobile con l'annessa fontana completa di abbeveratoio;
che, deceduto il proprio genitore, era su- bentrata al medesimo nel rapporto d'assegnazione con atto pubblico dichiarativo ai sensi dell'art. 7 L 379/1967; che in data 25.9.96, con atto per OT CI, l'Ente aveva alienato a tale AT RC, già assegnata- rio del podere n. 4, la porzione di piazzale comprensiva dell'aia e della fontana;
che il RC, successivamente all'acquisto, aveva recinto l'anzidetta porzione di piaz- zale con un muro di pietra chiedeva ordinarsi al Giam-- battista RC la rimozione del muro e l'astensione da ulteriori atti di turbativa. Costituendosi, il RC deduceva che né alla con- troparte né al dante causa della stessa era mai stata formalmente assegnata la porzione di terreno sulla quale OR c/ RC RG 22540/99 - 2A aveva realizzato le opere oggetto dell'avversa azione ed, anzi, eccepiva la carenza di legittimazione della Pa- stort all'esperimento della richiesta tutela possessoria, non potendo la medesima vantare né il possesso né la de- tenzione qualificata della zona di terreno controversa, rientrante nel patrimonio indisponibile dell'Ente. Il ricorso veniva rigettato dal pretore con ordi- nanza 13.1.98, avverso la quale la AS proponeva re- clamo innanzi al tribunale di Taranto, insistendo per la concessione della tutela possessoria negatale. Si costituiva il RC chiedendo il rigetto del re- clamo;
proponeva intervento adesivo alle ragioni della AS giovanni Battista AM. Con ordinanza 26.10.98, il tribunale di Taranto rilevato che il provvedimento impugnato, benchè qualifi- cato come ordinanza, attesone contenuto decisorio e defi- nitivo (pronunzia sulle spese ed omessa fissazione del- l'udienza per la trattazione del merito possessorio) ave- va natura di sentenza e che il proposto reclamo poteva valere quale appello, possedendone gli essenziali requi- siti - disponeva per la prosecuzione del giudizio. Di seguito, con sentenza 20.7.99, lo stesso tribu- ritenuto che fosse inammissibile l'intervento ad nale - adiuvandum spiegato in appello dal AM;
che fosse preclusa alla OR l'azione di manutenzione, riservata A OR c/ RC RG 22540/99 - 3 ex art. 1170 CC al solo possessore;
che l'azione di rein- tegrazione fosse invece consentita anche al detentore qualificato, il quale ha, tuttavia, l'onere di provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata deten- zione;
che tale titolo dell'appellante dovesse ricercarsi in via esclusiva nel contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato il 20.7.54; che, peraltro, tale contratto avendo ad oggetto soltanto i terreni e non anche il fabbricato 'Cunegonda" del quale il piazzale in contestazione costituiva pertinenza, la AS dovesse considerarsi priva di titolo di detenzione qualificata in relazione al detto piazzale;
che neanche la promessa di vendita 3.5.53, invocata dall'appellante quale titolo di detenzione qualificata, contenesse riferimenti alla mas- seria "Cunegonda"; che l'istanza istruttoria della Pasto- ri volta ad ottenere l'acquisizione del verbale di consi- stenza del fondo o di informazioni alla P.A., non potesse accogliersi e ciò sia in forza della preclusione operata dall'art. 345 CPC, trattandosi di un mezzo di prova nuo- vo, sia perché non indispensabile ai fini della decisio- ne, sia, infine, perché trattavasi di documento il quale, a norma dell'art. 4 del contratto 3.5.53, avrebbe dovuto trovarsi nella disponibilità della stessa parte richie- dente;
che non potesse ammettersi neppure la prova testi- moniale perché vertente sulla medesima circostanza della OR c/ RC RG 22540/99 - 4 concessione del fabbricato mediante redazione dello stato di consistenza, inidoneo allo scopo, nonché su circostan- ze di fatto del tutto estranee rispetto alla prova dell' esistenza d'un titolo giuridico legittimante la dedotta detenzione qualificata e, dunque, ininfluenti ai fini del preliminarmente dichiarato inammissibile l'in-decidere - tervento del AM, rigettava l'appello. Avverso tale decisione UA AS proponeva ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Resisteva il RC con controricorso cui faceva an- che seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il merito del ricorso non può essere preso in con- siderazione stante la tardività della proposta impugna- zione. La sentenza resa inter partes dal tribunale di Taranto addì 16.6.99 e depositata addì 20.7.99 risulta, infatti, notificata alla ricorrente addì 1.9.99 nel domicilio dal- la stessa eletto presso il suo difensore Avv. Pietro Ma- strangelo in Taranto, alla Via C. Giovinazzi n. 91, a ma- ni del domiciliatario Avv. Carlo Petrone. In difetto di menzione del domicilio legale dell' Avv. Mastrangelo nei vari pertinenti atti di causa ed, in particolare, nella procura a margine del reclamo intro- duttivo del giudizio d'appello, pur contenente l'elezione OR c/ RC RG 22540/99 - di domicilio presso il professionista officiato, la rego- larità della notificazione della sentenza impugnata, ef- fettuata in conformità al disposto dell'art. 170/I CPC, risulta dal certificato dell'Ordine degli Avvocati di Ta- ranto in data 15.12.99, nel quale è dichiarato essere il domicilio professionale dell'Avv. Pietro Mastrangelo "in Taranto presso l'Avv. Carlo Petrone alla Via Ciro Giovi- nazzi 91 dal 18.11.74 a tutt'oggi"; risulta, d'altronde, anche dalla comunicazione del deposito della sentenza de qua effettuata nello stesso luogo dalla cancelleria del tribunale, come già ivi la cancelleria della pretura ave- va comunicato il deposito dell'ordinanza 14.1.98. E' appena il caso di ricordare, in tema, come il procuratore della parte che eserciti il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non sia tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha se- de l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, in quanto, a norma dell'art. 82 del RD 22 gen- naio 1934 n. 37, tale obbligo, in difetto del cui adempi- mento il domicilio s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita, si riferisce so- lo ai procuratori che esercitino il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d'appartenenza; come, per- tanto, nei riguardi del procuratore esercente nella pro- pria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel OR c/ RC RG 22540/99 - 6 - luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, le notificazioni non possano esse- re eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi del citato art. 82, né ai sensi dell'art. 58 d. come correttamente operato nella specie con a. CPC, ma - la notificazione della sentenza poi in questa sede impu- debbano essere eseguite nel luogo, risultante gnata - dall'albo dell'Ordine professionale, in cui il procurato- re ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17 primo comma n. 7 del RDL 27.11.33 n. 1578 convertito con L 22.1.34 n. 36, anche ove risieda altrove e non abbia ottenuto la prevista au- torizzazione (Cass.
7.5.99 n. 4602, 24.7.1996 n. 6651; 2.6.95 n. 6220, 3.4.92 n. 4081, 9.4.90 n. 2945, 8.11.1989 n. 4676, 5.1.83 n. 4). Stante la regolarità della notificazione della sen- tenza impugnata ai fini del decorso del termine breve ex artt. 325 e 326 CPC, il ricorso in esame, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini protrattasi sino al 15.9.99, in quanto notificato addì 23.11.99 ri- sulta proposto oltre il termine di sessanta giorni e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
OR c/ RC RG 22540/99 - 7- LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- " corrente alle spese che liquida in E 2.145,0° dei quali E 2000/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 14.03.2002. הקות" Il Presi Il est. IL NC C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GIU. 2002 IL NC C1 Roma 1097 129,11 456T 30,99 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cat.
7. SEI 2002 Serie 4. 38827 versate €... 160,10 al (euro.....CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari A DM. RACCICHINI)X ACCICHINI) M O R I D E T A R T N E