CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2023, n. 38020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38020 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la memoria dell'Avv.Ennili per la parte civile Ediltres s.r.l. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato per il reato di truffa alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione con riferimento all'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonché all'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Si sostiene in particolare l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza in conseguenza della nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato che era impossibilitato a comparire poiché ristretto in Penale Sent. Sez. 2 Num. 38020 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 stato di detenzione domiciliare. A prescindere dalla presenza del difensore di fiducia nella fase successiva all'apertura del dibattimento, ciò che rileverebbe è la mancata presenza dell'imputato durante la prima udienza ove è stata formulata la richiesta delle prove. In tale udienza l'imputato era difeso da un difensore d'ufficio il quale tuttavia non era presente in udienza con conseguente nomina di sostituto immediatamente reperibile. Errata è pure l'interpretazione dell'articolo 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. poiché la restrizione dell'imputato agli arresti donniciliari documentata o comunicata al giudice procedente in qualunque tempo integra un impedimento legittimo a comparire. Il mancato rispetto del diritto determina una nullità assoluta con la conseguenza che il giudice d'appello doveva annullare la decisione e restituire gli atti al giudice di primo grado. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione di norme previste a pena di nullità. L'imputato è stato citato con decreto che dispone giudizio ex art. 552 lett. d) cod. proc. pen.. La disposizione da ultimo citata non è stata modificata dalla legge numero 67 del 2014; essa prevede l'avviso che non comparendo l'imputato sarà giudicato in contumacia. Tale avviso non appare sulla copia notificata all'imputato con conseguente nullità del decreto in base al disposto dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.. Né è stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Si tratta di nullità assolute. Si prospetta inoltre una questione di illegittimità costituzionale del mancato intervento armonizzatore sulla disposizione menzionata con possibile violazione dell'articolo 24 della Costituzione. 5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono tutti incentrati sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attività di mediazione svolta da DA GA, alla errata interpretazione della deposizione testimoniale resa dal teste IN nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen.. 6. Con memorie inviate per mail, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso mentre la parte civile ha chiesto la conferma delle statuizioni civili CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2. Il primo motivo di ricorso non si confronta appieno con la motivazione della sentenza a Sezioni Unite che pure invoca a giustificazione del proprio argomentare. Nella sentenza Sez. U n. 7635 del 30 settembre 2021 Imp. Costantino, Rv. 282806 - 01, infatti, lungi dall'affermare esclusivamente il principio esposto dal difensore a pg. 3 del ricorso, la Corte ha affermato altresì che "In assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante. Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l'accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell'interessato sia dell'accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza". Ciò proprio al fine di evitare che, nell'incolpevole ignoranza da parte giudice dello stato di detenzione donniciliare dell'imputato, potessero essere favorite pratiche non improntate a diligenza processuale. Nel caso concreto l'imputato ed il suo difensore, che pure partecipava al processo, hanno omesso di informare tempestivamente il giudice della condizione detentiva domiciliare per altra causa che impediva al GA di presentarsi in udienza (circostanza che non poteva essere conosciuta autonomamente dal giudice) e non possono pertanto addurre tale fattore quale causa di nullità processuale. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente inondato: la questione interpretativa sottoposta dalla difesa è già stata risolta univocamente dalla pronuncia di questa Corte Sez. 4, n. 5017 del 19 dicembre 2018 Severino Bernardino Rv. 275116 - 01 secondo cui "Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "rifornnulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo". L'ultima parte della massima citata risponde adeguatamente anche alla questione di costituzionalità confusamente formulata nella parte finale del motivo, evidenziando la funzione meramente informativa dell'avviso. 4. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si lamentano vizi della motivazione che possono essere trattati unitariamente per esigenze di semplificazione e per comune logica espositiva. In verità, con la formulazione delle critiche a specifici aspetti dell'apparato nnotivazionale della sentenza impugnata si intende semplicemente riproporre in Cassazione doglianze che sono già state formulate nelle fasi di merito e che a tali fasi appartengono. In altra parole, dopo due gradi di giudizio di merito, se ne pretende un terzo, a costo di violare la struttura del giudizio di cassazione, incentrato sulla deduzione di vizi di legittimità, e quindi del sistema processuale italiano, che affida a questa Corte la funzione nomofilattica, cioè la uniforme interpretazione del diritto, non la uniforme interpretazione del fatto. Tanto più che nel caso concreto la decisione è frutto di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della 1 pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Con le censure svolte nel ricorso, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso e la valutazione in ordine alle attenuanti generiche, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta tuttavia di motivi meramente reiterativi poiché la sentenza spiega e giustifica adeguatamente i tre aspetti criticati, fornendo una congrua giustificazione delle conclusioni alle quali perviene. Così, in primo luogo, sulla natura dell'attività svolta, appaiono del tutto convincenti gli argomenti addotti dalla Corte d'appello tra pg.4 e 5 per escludere la plausibilità della versione difensiva secondo cui la corresponsione da parte della persona offesa all'imputato dell'importo di C 4.270,00 potesse trovare la propria giustificazione nella provvigione per l'attività di mediazione. L'entità dell'importo rispetto al costo complessivo del mezzo smentisce la tesi difensiva. Quanto al quarto motivo, incentrato sul travisamento della deposizione del teste IN su quanto riferito nel corso di un colloquio dal GA (che aveva ammesso di aver ricevuto l'importo di C 4.270,00 dalla persona offesa ma non aveva affermato, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, di averla trattenuta), la difesa si limita ad indicare un passaggio, che assume saliente, della testimonianza senza porre la Corte in condizione di valutare l'intera deposizione. L'estrapolazione di un passaggio non è all'evidenza sufficiente a smentire la ricostruzione effettuata dalla Corte di merito, cui tale funzione spetta, dato che il riportato passaggio del verbale potrebbe essere preceduto o seguito da uno di segno opposto o complementare che meglio permetterebbe di interpretare e dare significato alle parole del testimone. L'argomento difensivo pertanto manca di decisività, tanto più che nella sentenza impugnata la deposizione del teste IN era stata utilizzata solamente ad adiuvandum, come elemento ulteriore a smentita dalla tesi difensiva, e non come unico elemento ricostruttivo. Peraltro, sulla stessa linea, vai la pena di osservare che il ricorso non si confronta con un altro argomento utilizzato nella decisione impugnata per smentire la tesi difensiva. Ci si riferisce alla circostanza che la causale della ricevuta del pagamento (di C 4.270,00) facesse esclusivo riferimento alle prestazioni personali e non all'importo per l'acquisto del mezzo, a conferma del reale intendimento del GA. Su tale aspetto, incompatibile con la versione difensiva per cui l'importo era stato ricevuto (principalmente) come acconto del corrispettivo del mezzo da acquistare, il ricorso è silente e conseguentemente aspecifico. Li Quanto all'ultimo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che le giustificazioni addotte nelle due sentenze per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono chiare, complete ed adeguate. Rispetto ad esse le argomentazioni difensive costituiscono una mera ripetizione di argomenti già adottati nei gradi precedenti, senza alcuna novità che consenta di inquadrare la doglianza in uno dei vizi specifici elencati nell'art.606 lett. e) c.p.p.. Il motivo è pertanto meramente reiterativo, e quindi aspecifico. 5. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile Ediltres s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t.. Così deciso in Roma, 9 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la memoria dell'Avv.Ennili per la parte civile Ediltres s.r.l. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato per il reato di truffa alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione con riferimento all'articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonché all'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Si sostiene in particolare l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza in conseguenza della nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato che era impossibilitato a comparire poiché ristretto in Penale Sent. Sez. 2 Num. 38020 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2023 stato di detenzione domiciliare. A prescindere dalla presenza del difensore di fiducia nella fase successiva all'apertura del dibattimento, ciò che rileverebbe è la mancata presenza dell'imputato durante la prima udienza ove è stata formulata la richiesta delle prove. In tale udienza l'imputato era difeso da un difensore d'ufficio il quale tuttavia non era presente in udienza con conseguente nomina di sostituto immediatamente reperibile. Errata è pure l'interpretazione dell'articolo 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. poiché la restrizione dell'imputato agli arresti donniciliari documentata o comunicata al giudice procedente in qualunque tempo integra un impedimento legittimo a comparire. Il mancato rispetto del diritto determina una nullità assoluta con la conseguenza che il giudice d'appello doveva annullare la decisione e restituire gli atti al giudice di primo grado. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione di norme previste a pena di nullità. L'imputato è stato citato con decreto che dispone giudizio ex art. 552 lett. d) cod. proc. pen.. La disposizione da ultimo citata non è stata modificata dalla legge numero 67 del 2014; essa prevede l'avviso che non comparendo l'imputato sarà giudicato in contumacia. Tale avviso non appare sulla copia notificata all'imputato con conseguente nullità del decreto in base al disposto dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.. Né è stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Si tratta di nullità assolute. Si prospetta inoltre una questione di illegittimità costituzionale del mancato intervento armonizzatore sulla disposizione menzionata con possibile violazione dell'articolo 24 della Costituzione. 5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione sono tutti incentrati sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attività di mediazione svolta da DA GA, alla errata interpretazione della deposizione testimoniale resa dal teste IN nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen.. 6. Con memorie inviate per mail, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso mentre la parte civile ha chiesto la conferma delle statuizioni civili CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2. Il primo motivo di ricorso non si confronta appieno con la motivazione della sentenza a Sezioni Unite che pure invoca a giustificazione del proprio argomentare. Nella sentenza Sez. U n. 7635 del 30 settembre 2021 Imp. Costantino, Rv. 282806 - 01, infatti, lungi dall'affermare esclusivamente il principio esposto dal difensore a pg. 3 del ricorso, la Corte ha affermato altresì che "In assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante. Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l'accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell'interessato sia dell'accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza". Ciò proprio al fine di evitare che, nell'incolpevole ignoranza da parte giudice dello stato di detenzione donniciliare dell'imputato, potessero essere favorite pratiche non improntate a diligenza processuale. Nel caso concreto l'imputato ed il suo difensore, che pure partecipava al processo, hanno omesso di informare tempestivamente il giudice della condizione detentiva domiciliare per altra causa che impediva al GA di presentarsi in udienza (circostanza che non poteva essere conosciuta autonomamente dal giudice) e non possono pertanto addurre tale fattore quale causa di nullità processuale. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente inondato: la questione interpretativa sottoposta dalla difesa è già stata risolta univocamente dalla pronuncia di questa Corte Sez. 4, n. 5017 del 19 dicembre 2018 Severino Bernardino Rv. 275116 - 01 secondo cui "Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "rifornnulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo". L'ultima parte della massima citata risponde adeguatamente anche alla questione di costituzionalità confusamente formulata nella parte finale del motivo, evidenziando la funzione meramente informativa dell'avviso. 4. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si lamentano vizi della motivazione che possono essere trattati unitariamente per esigenze di semplificazione e per comune logica espositiva. In verità, con la formulazione delle critiche a specifici aspetti dell'apparato nnotivazionale della sentenza impugnata si intende semplicemente riproporre in Cassazione doglianze che sono già state formulate nelle fasi di merito e che a tali fasi appartengono. In altra parole, dopo due gradi di giudizio di merito, se ne pretende un terzo, a costo di violare la struttura del giudizio di cassazione, incentrato sulla deduzione di vizi di legittimità, e quindi del sistema processuale italiano, che affida a questa Corte la funzione nomofilattica, cioè la uniforme interpretazione del diritto, non la uniforme interpretazione del fatto. Tanto più che nel caso concreto la decisione è frutto di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della 1 pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Con le censure svolte nel ricorso, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso e la valutazione in ordine alle attenuanti generiche, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta tuttavia di motivi meramente reiterativi poiché la sentenza spiega e giustifica adeguatamente i tre aspetti criticati, fornendo una congrua giustificazione delle conclusioni alle quali perviene. Così, in primo luogo, sulla natura dell'attività svolta, appaiono del tutto convincenti gli argomenti addotti dalla Corte d'appello tra pg.4 e 5 per escludere la plausibilità della versione difensiva secondo cui la corresponsione da parte della persona offesa all'imputato dell'importo di C 4.270,00 potesse trovare la propria giustificazione nella provvigione per l'attività di mediazione. L'entità dell'importo rispetto al costo complessivo del mezzo smentisce la tesi difensiva. Quanto al quarto motivo, incentrato sul travisamento della deposizione del teste IN su quanto riferito nel corso di un colloquio dal GA (che aveva ammesso di aver ricevuto l'importo di C 4.270,00 dalla persona offesa ma non aveva affermato, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, di averla trattenuta), la difesa si limita ad indicare un passaggio, che assume saliente, della testimonianza senza porre la Corte in condizione di valutare l'intera deposizione. L'estrapolazione di un passaggio non è all'evidenza sufficiente a smentire la ricostruzione effettuata dalla Corte di merito, cui tale funzione spetta, dato che il riportato passaggio del verbale potrebbe essere preceduto o seguito da uno di segno opposto o complementare che meglio permetterebbe di interpretare e dare significato alle parole del testimone. L'argomento difensivo pertanto manca di decisività, tanto più che nella sentenza impugnata la deposizione del teste IN era stata utilizzata solamente ad adiuvandum, come elemento ulteriore a smentita dalla tesi difensiva, e non come unico elemento ricostruttivo. Peraltro, sulla stessa linea, vai la pena di osservare che il ricorso non si confronta con un altro argomento utilizzato nella decisione impugnata per smentire la tesi difensiva. Ci si riferisce alla circostanza che la causale della ricevuta del pagamento (di C 4.270,00) facesse esclusivo riferimento alle prestazioni personali e non all'importo per l'acquisto del mezzo, a conferma del reale intendimento del GA. Su tale aspetto, incompatibile con la versione difensiva per cui l'importo era stato ricevuto (principalmente) come acconto del corrispettivo del mezzo da acquistare, il ricorso è silente e conseguentemente aspecifico. Li Quanto all'ultimo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che le giustificazioni addotte nelle due sentenze per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono chiare, complete ed adeguate. Rispetto ad esse le argomentazioni difensive costituiscono una mera ripetizione di argomenti già adottati nei gradi precedenti, senza alcuna novità che consenta di inquadrare la doglianza in uno dei vizi specifici elencati nell'art.606 lett. e) c.p.p.. Il motivo è pertanto meramente reiterativo, e quindi aspecifico. 5. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile Ediltres s.r.l. in persona del leg. rappr. p.t.. Così deciso in Roma, 9 maggio 2023.