Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario proposto nei confronti di una decisione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, in quanto la mancata definizione complessiva del processo esclude che si abbia un "condannato", come tale legittimato alla proposizione del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2010, n. 23854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23854 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 20/05/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1553
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5291/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC EL ND N. IL 02/02/1966;
avverso la sentenza n. 5248/2009 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 15/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. ER Francesco ND. OSSERVA
1. Con atto depositato in data 01.02.2010 ER EL ND proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza, di annullamento parziale, emessa il 15.05.2009 e depositata il 06.08.2009, della Quinta Sezione penale di questa Corte di cassazione. Tale pronuncia, rigettando ogni altro motivo di ricorso, aveva annullato l'impugnata sentenza 23.10.2008 della Corte d'appello di Ancona limitatamente al capo A) della rubrica - contestato come bancarotta fraudolenta per falso in bilancio - ed al complessivo trattamento sanzionatorio.
Denuncia ora il ER, con espresso riferimento ai capi della sentenza di cassazione non oggetto di rinvio, e dunque definitivi, - e premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario sui punti definitivamente giudicati - che il giudice di legittimità nella sua valutazione era caduto in errori di fatto, o percettivi, che avevano inficiato la decisione;
in particolare: - in ordine al capo B) della rubrica, contestato come bancarotta per distrazione, si evidenzia:
I/a - quanto al capo B/1: assume la sentenza che la società Baker avrebbe finanziato il 25.06.1991 la Polisportiva Libertas di Livorno, mancando però di evidenziare che in quella data la società Baker non esisteva quale soggetto giuridico, essendo sorta il 19.12.1991; che l'operazione non era un finanziamento, ma un acquisto di quote realizzato dalla società "Progetto Smeraldo"; di tutto ciò vi era ampia documentazione versata in atti ed in particolare dovevasi evidenziare - fatto ignorato però dalla sentenza qui impugnata - che vi era riscontro nel bilancio 1991 della Baker;
l'addebito di finanziamento dispersivo di lire due miliardi non teneva conto della validità ed inoppugnabilità del bilancio 1991.
1/b - quanto al capo B/2 - finanziamento alla società Sodevea per oltre L. 7 miliardi;
e quanto al capo B/5 - cessioni alla stessa Sodevea per oltre L. 1,6 miliardi senza contropartita;
l'errore di fatto che si denuncia è di avere la sentenza di legittimità ignorato il complessivo quadro dei rapporti tra le due società, dimostrato cartolarmente, dal quale emergeva un saldo creditorio della Sodevea nei confronti della Baker per oltre L. 230 milioni, tanto che il curatore della Baker non si era attivato contro la Sodevea;
1/c - quanto al capo B/3 - rapporti con la Spefin;
e quanto al capo B/4 - rapporti con la Adriatic Finance and Trade;
parimenti la sentenza aveva pretermesso di conoscere il dato oggettivo che con tali società il saldo complessivo era attivo per la Baker, tanto che non erano state oggetto di alcuna iniziativa recuperatoria da parte della curatela del fallimento Baker;
- quanto al capo E) della rubrica, contestato come bancarotta per distrazione di marchi d'impresa per un valore convenuto di L. 4 miliardi: si trattava di negozio apparente (vendita senza contropartita a società di diritto estero con sede in Vaduz) cui non fu data esecuzione, tanto che poi detti marchi rimasero nella disponibilità della curatela della Baker;
l'errore di fatto sta appunto nell'avere ignorato la sostanziale inesistenza dell'operazione vista nella sua realtà fattuale;
era stata altresì ignorata l'attività restitutoria reintegratrice fatta da esso ER con somma personale di L. 300 milioni, quanto cioè risultava dalle scritture societarie.
In data 14.05.2010 il ER depositava memoria personale volta ad illustrare e sostenere le tesi già esposte con l'atto principale di ricorso straordinario.
2. Il proposto ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al proponente ER.
Deve rilevare invero questa Corte come il ricorso straordinario in esame sia stato proposto dal ER contro sentenza che, per essere stata di annullamento parziale, non ha comportato la completa definizione dell'iter processuale e, per conseguenza, non ha ancora caratterizzato, in capo all'odierno ricorrente, la qualifica di "condannato" prevista invece quale presupposto legittimante dall'art.625 bis c.p.p.. Ciò in quanto l'anzidetta qualificazione giuridica di condannato deve essere riservata, come è dato evincere - del tutto pacificamente - dall'intero sistema processualpenalistico, a colui che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie. Nel caso di specie la Corte di cassazione, con la sentenza che ora il ER investe con il ricorso straordinario (Cass. Pen. Sez. 5 in data 15.05.2009), ha disposto rinvio per un capo di imputazione (sub A della rubrica) e per la conseguente rivisitazione (che non può non risentire anche dell'esito del giudizio su tale specifico addebito) del complessivo trattamento sanzionatorio. È di tutta evidenza, quindi, che il ER, con riferimento alla vicenda processuale in questione, non avendo esaurito in modo completo il sistema delle impugnazioni ordinarie, non riveste la qualifica di condannato e non è pertanto ancora legittimato a proporre ricorso ex art. 625 bis c.p.p.. Nella presente fattispecie, poi, la circostanza che il rinvio sia stato deciso anche con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio, e dunque - per tale profilo - anche in ordine ai capi sui quali vi è stato rigetto nel merito, impedisce di riconoscere l'ammissibilità del ricorso straordinario sostenuto dall'istante sulla base del principio, pur in sè valido (ma ad altri fini), del giudicato parziale. Ed invero questa Corte di cassazione ha ribadito il principio che, in caso di sentenza parziale con rinvio anche in punto pena, non essendosi formato il giudicato, e di conseguenza non avendo l'istante ancora perso la qualifica di imputato, quest'ultimo non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., neppure in forza del principio del giudicato parziale (cfr., in casi singolarmente analoghi al presente, Cass. Pen. Sez. 1, n. 24659 in data 15.06.2007, Rv. 239463, Metelli;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 16692 in data 28.01.2009, Rv. 243551, Mancuso;
Cass. Pen. Sez. 5, n. 40171 in data 16.072009, R. 244613, Metelli e altro, alle cui motivazioni comunque si fa rimando). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, allo stato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sussistono giuste ragioni per non applicare la sanzione processuale della condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ER EL ND al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010