Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11122
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del patto di prova sottoscritto dal dipendente il giorno successivo all'inizio dell'attività, restando irrilevante il fatto che il dipendente avesse ritardato la sottoscrizione, essendo a conoscenza dell'esistenza del patto e avendo manifestato il proprio consenso verbalmente).

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11122
Data del deposito : 26 luglio 2002

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