Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2067
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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In tema di contratti della P.A. con i quali quest'ultima conferisca un incarico professionale ad un privato (nella specie, contratto di custodia di un autoparco comunale stipulato con un istituto di vigilanza privato), il principio di contestualità delle rispettive dichiarazioni di volontà - in forza del quale è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate - deve ritenersi tuttora vigente, nonostante il suo fondamento normativo - e cioè l'art. 17 del R.D. 2440/1923, richiamato dall'art. 87 R.D. 383/1934, a mente del quale il contratto poteva concludersi per corrispondenza solo quando interveniva con ditte commerciali - sia oggi venuto meno (per effetto della soppressione del citato T.U. 383/1934), così che la forma negoziale può - e di norma deve - essere oggetto di apposita predeterminazione (art. 56.1 legge 142/1990; art. 192.1 D.Lgs. 267/2000). Quantomeno in assenza di diversa ed espressa determinazione, difatti, detto principio deve essere mantenuto sia perché maggiormente consono all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo, istituzionale e della collettività, sull'operato dell'Ente, sia perché, in definitiva, funzionale ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A.

Commentario1

  • 1I contratti di locazione con la Pubblica Amministrazione
    Giuliana Gianna · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2067
Data del deposito : 12 febbraio 2003

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