Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di contratti della P.A. con i quali quest'ultima conferisca un incarico professionale ad un privato (nella specie, contratto di custodia di un autoparco comunale stipulato con un istituto di vigilanza privato), il principio di contestualità delle rispettive dichiarazioni di volontà - in forza del quale è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate - deve ritenersi tuttora vigente, nonostante il suo fondamento normativo - e cioè l'art. 17 del R.D. 2440/1923, richiamato dall'art. 87 R.D. 383/1934, a mente del quale il contratto poteva concludersi per corrispondenza solo quando interveniva con ditte commerciali - sia oggi venuto meno (per effetto della soppressione del citato T.U. 383/1934), così che la forma negoziale può - e di norma deve - essere oggetto di apposita predeterminazione (art. 56.1 legge 142/1990; art. 192.1 D.Lgs. 267/2000). Quantomeno in assenza di diversa ed espressa determinazione, difatti, detto principio deve essere mantenuto sia perché maggiormente consono all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo, istituzionale e della collettività, sull'operato dell'Ente, sia perché, in definitiva, funzionale ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A.
Commentario • 1
- 1. I contratti di locazione con la Pubblica AmministrazioneGiuliana Gianna · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2017
Nel caso in cui la pubblica amministrazione si procuri la disponibilità di un immobile ricorrendo allo strumento privatistico del contratto di locazione, la natura del rapporto così instaurato con il locatore non rimane alterata dall'eventuale destinazione dell'immobile medesimo a sede di pubblico ufficio o all'esercizio di servizio pubblico. Pertanto, il locatore può agire davanti al Giudice Ordinario per far valere tutti i diritti scaturenti da tale contratto, non escluso quello di ottenere la condanna al rilascio per finita locazione, o per sentirne pronunciare la risoluzione a causa di inadempimento. Il potere del giudice ordinario di dichiarare la risoluzione per morosità del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di POMEZIA, in persona del Sindaco avv. Maurizio Aureli, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 38, presso l'avv. Giovanni Di Battista, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO VIGILANZA URBE, in persona del l. r. p.t. dott. Tommaso Dell'Olmo, elettivamente domiciliato in Roma, via Ipponio 2, presso l'avv. Giovanni Bernardini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2469 del 28.04/26.07.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. G. Di Battista per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.04/26.07.99 la Corte d'appello di Roma esponeva che l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe si assumeva creditore del Comune di Pomezia per avere, in forza di due distinti contratti, prestato servizio di custodia dell'autoparco e servizio di vigilanza estiva della frazione Torvaianica senza ricevere il corrispettivo pattuito. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma - che, rilevando il difetto di prova scritta delle due convenzioni, aveva respinto le domande di adempimento - la Corte confermava la nullità, per difetto di forma, del contratto di custodia dell'autoparco - dichiarando altresì inammissibile, perché proposta solo in secondo grado, la domanda subordinata di indennizzo per indebito arricchimento - mentre ravvisava, nelle delibere comunali 806 ed 864/90 della giunta e nella comunicazione che il sindaco aveva notificato all'istituto (n. 2463/90) una valida accettazione della proposta di vigilanza estiva a Torvaianica. Condannava, perciò, il Comune di Pomezia a corrispondere la somma di lire 55.636.338, oltre interessi legali dal 12.01.93 al saldo. Spese di entrambi i gradi a carico del Comune per la metà e compensate per il residuo.
Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pomezia enunciando, con atto notificato il 27.03.00, due motivi di censura.
Resiste, con controricorso notificato il 05.05.00, l'Istituto Vigilanza Urbe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di censura, il Comune assume che la sentenza impugnata è incorsa in violazione della legge 142/90 e, in particolare, delle formalità prescritte dall'art. 56: carenti, nel caso, perché le delibere della Giunta non erano mai state ratificate e confermate dai competenti organi comunali;
perché la volontà contrattuale non aveva assunto forma scritta;
perché il contratto non era stato registrato entro venti giorni dalla stipulazione. Il richiamo degli elementi in fatto vale a circoscrivere le questioni da decidere. Secondo la sentenza della Corte d'appello, le due delibere della giunta (806 e 864 del 1990) costituivano accettazione dell'offerta dell'Istituto di vigilanza (la prima delibera accettava l'offerta, la seconda specificava nominativamente i vigili privati).
La comunicazione datane dal Sindaco all'Istituto di vigilanza, costituiva poi la accettazione scritta, conforme alla proposta, idonea a concludere l'iter contrattuale in quanto proveniente dall'organo destinato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente. Infatti, secondo lo schema contrattuale privatistico (art. 1326 cc) seguito dalla Corte territoriale, il contratto viene ad esistenza quando al proponente perviene la accettazione conforme della controparte.
E, poiché della comunicazione in questione (datata 31.07.90) venne data notizia all'Istituto mediante notifica, risulta per tabulas, che - sempre secondo la ricostruzione dell'iter contrattuale operata dalla sentenza impugnata - il contratto si concluse dopo il 12.06.90, ormai vigente la ls. 142/90 (art. 65 l. cit). La ragione di nullità che il Comune ravvisa nella mancata ratifica, da parte del Consiglio, della delibera d'urgenza della giunta, quindi, non sussiste perché tale ratifica, prevista dall'art. 142 del t.u. 148/1915, non era più necessaria con l'entrata in vigore della l.s. 142/90, che ha dettato una innovazione che incide, secondo la giurisprudenza (Cass. 1853/98;
Consta sez. 6^, 588/94; sez. 5^, 392/95) anche sulle procedure in itinere.
È invece sussistente il vizio di forma che il Comune ricorrente indica nel difetto di contestualità delle due dichiarazioni scritte (proposta dell'Istituto / comunicazione del Sindaco). Nel vigore della precedente disciplina la previsione che il contratto potesse essere concluso per corrispondenza quando interveniva con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18.11.1923 n. 2440, richiamato dall'art. 87 r.d.
3.3.1934 n. 383) portava ad escludere che, al di fuori dell'ipotesi contemplata, la stipula potesse assumere la forma di due dichiarazioni separate. Nel vigore dell'attuale disciplina, nella quale, con la soppressione del t.u. 383/34, è venuto meno il dato letterale e la forma può e di norma deve essere oggetto di apposita predeterminazione (art. 56.1. lett. b ls. 142/90; art. 192.1 lett. b dlgs 267/00) il principio di contestualità - quantomeno in assenza, come nel caso, di diversa espressa determinazione deve essere mantenuto sia perché maggiormente consono all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo - sia della collettività che istituzionale - sull'operato dell'ente e, conclusivamente, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2832/02; 13628/01; 2772/98) alla quale questo collegio intende adeguarsi, disattendendo il più risalente indirizzo (Cass. 8023/00; 2525/99; 6629/97; 6262/96) seguito dalla sentenza impugnata.
La sentenza della Corte d'appello è incorsa quindi, sotto il profilo indicato, nel denunciato vizio di violazione di legge, avendo ritenuto sufficiente, per la stipula, due separate dichiarazioni scritte, mentre, per le ragioni indicate, occorre che proposta ed accettazione siano versate in un unico contesto scritto. L'accoglimento di tale motivo di impugnazione comporta l'assorbimento dei rimanenti motivi, perché il dedotto difetto di registrazione e la insufficienza e contradditorietà della motivazione, sia per aver attribuito rilevanza a semplici missive, inidonee ad assurgere al rango di convenzione formale, sia per aver ritenuto dimostrata la prestazione del servizio in base a prove non esaustive costituiscono questioni logicamente e giuridicamente dipendenti da quella del difetto di contestualità.
Ai sensi dell'art. 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito:
l'appello proposto dall'Istituto avverso la sentenza del tribunale e parzialmente accolto dalla sentenza impugnata deve, infatti, essere rigettato, per le stesse ragioni di diritto che hanno giustificato l'accoglimento del ricorso. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio d'appello e di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo sull'appello, lo rigetta;
compensa le spese del giudizio d'appello e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2003